Pascolo abusivo: la Cassazione conferma la condanna e chiarisce i limiti del ricorso
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema del reato di pascolo abusivo, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso e sull’applicabilità di istituti come la particolare tenuità del fatto. Il caso riguarda un allevatore i cui bovini avevano ripetutamente sconfinato nel terreno del vicino, portando a una condanna confermata in due gradi di giudizio.
I fatti del caso: lo sconfinamento del bestiame
Il procedimento penale ha origine dalla denuncia del proprietario di un fondo che lamentava l’invasione dei bovini del suo vicino. L’imputato, pur ammettendo lo sconfinamento, si era difeso sostenendo che non si trattasse di un’introduzione volontaria del bestiame, ma di un evento accidentale e momentaneo.
Tuttavia, le prove raccolte, tra cui le dichiarazioni della persona offesa e di un altro testimone, hanno delineato un quadro diverso. In particolare, è emerso che dopo un primo sconfinamento nel febbraio 2019, rientrato in breve tempo, si era verificata una seconda e ben più prolungata invasione, durata fino a settembre dello stesso anno. Durante questo periodo, l’imputato, nonostante fosse stato contattato telefonicamente più volte, non aveva mai risposto né provveduto a recuperare i suoi animali.
Sulla base di questi elementi, sia il Giudice di Pace di Modica che il Tribunale di Ragusa in appello hanno ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 636 c.p., confermando la condanna dell’allevatore.
Il ricorso in Cassazione e la specificità dei motivi
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione basandosi su quattro motivi principali:
- Erronea applicazione della legge penale: si contestava la mancanza di prova della volontà di abbandonare il bestiame.
- Mancata assunzione di prova decisiva: si lamentava la sottovalutazione di una consulenza tecnica di parte che escludeva danni al fondo.
- Mancata applicazione della tenuità del fatto: si chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
- Intervenuta prescrizione del reato.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando tutti i motivi proposti.
La genericità del ricorso sul pascolo abusivo
I primi due motivi sono stati giudicati aspecifici. La Corte ha ricordato che, in presenza di una “doppia conforme” (cioè due sentenze di merito che giungono alla stessa conclusione), il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. È necessario, invece, che il ricorrente si confronti criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche illogicità. Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a reiterare le proprie doglianze senza contestare efficacemente la solida ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, basata su testimonianze attendibili e sulle stesse parziali ammissioni dell’imputato.
le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, viene ribadita la necessità che il ricorso per cassazione sia specifico e non una mera ripetizione dei motivi d’appello. La Corte non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
Di particolare rilevanza è la motivazione sul terzo motivo. La Corte ha richiamato l’intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 53683/2017), che ha definitivamente chiarito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è applicabile ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace. Questo perché tale ambito processuale ha un proprio sistema peculiare, disciplinato dal D.Lgs. 274/2000, che privilegia la funzione conciliativa e prevede già istituti specifici per la gestione dei reati minori.
Infine, anche il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto aspecifico. La Corte ha sottolineato che l’eccezione di prescrizione non può basarsi su un semplice calcolo aritmetico. Il ricorrente ha l’onere di fornire una rappresentazione completa della sequenza procedimentale, dimostrando l’assenza di atti interruttivi o periodi di sospensione che possano aver allungato il termine necessario a prescrivere il reato.
le conclusioni
La sentenza in commento offre due importanti lezioni pratiche. La prima riguarda la tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione: è inutile e controproducente riproporre argomenti di fatto già vagliati e respinti. Bisogna invece concentrarsi sui vizi di legittimità della decisione d’appello. La seconda, di natura sostanziale, conferma un orientamento giurisprudenziale cruciale: l’istituto della “particolare tenuità del fatto” non trova spazio nei procedimenti davanti al Giudice di Pace, i quali seguono un percorso normativo autonomo e specifico. La condanna per pascolo abusivo è stata quindi definitivamente confermata, con l’aggiunta per il ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico e inammissibile quando si limita a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte dal giudice d’appello, senza argomentare criticamente in ordine a eventuali illogicità o violazioni di legge presenti nella motivazione della sentenza impugnata.
La causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ si applica ai reati di competenza del Giudice di Pace?
No. La sentenza, richiamando un pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, afferma che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è applicabile ai procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace, poiché per essi vige un sistema processuale e sostanziale peculiare che privilegia la funzione conciliativa.
Perché la Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione del reato?
L’eccezione è stata respinta perché ritenuta aspecifica. Il ricorrente non ha fornito una compiuta rappresentazione della sequenza procedimentale per dimostrare l’effettiva maturazione del termine di prescrizione, trascurando di considerare eventuali atti interruttivi o periodi di sospensione. Un mero calcolo aritmetico del tempo trascorso non è sufficiente.