Particolare tenuità del fatto: la pluralità di beni la esclude
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione concreta del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la pluralità di beni coinvolti in un reato, come una denuncia simulata, possa essere un fattore decisivo per negare questo beneficio. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di simulazione di reato, previsto dall’art. 367 del codice penale. L’imputato aveva falsamente denunciato il furto di più oggetti. In seguito alla condanna in appello, l’uomo ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, le circostanze del reato avrebbero dovuto condurre a un giudizio di minore offensività, rendendo sproporzionata una sanzione penale. La questione centrale, quindi, era stabilire se la condotta dell’imputato potesse essere considerata così lieve da non meritare una punizione.
La Decisione della Cassazione e la Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa generiche e manifestamente infondate. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la decisione della Corte d’Appello di non concedere il beneficio era stata correttamente motivata. Il punto cruciale della motivazione risiedeva proprio nella “pluralità di beni oggetto della simulata denuncia”.
Questo elemento concreto è stato considerato ostativo alla formulazione di un giudizio di minore offensività. In altre parole, fingere il furto di numerosi oggetti è stato ritenuto un fatto più grave rispetto alla simulazione del furto di un singolo bene, superando così la soglia della “particolare tenuità”.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata né mancante né manifestamente illogica.
I giudici di merito avevano legittimamente ritenuto che la quantità di beni falsamente dichiarati come rubati fosse un indice di una maggiore gravità della condotta, incompatibile con il presupposto della particolare tenuità del fatto. Il ricorso dell’imputato, secondo la Cassazione, si limitava a proporre una valutazione alternativa delle circostanze, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non si basa solo sulla natura del reato, ma su un’analisi complessiva e concreta della condotta. Elementi quantitativi, come il numero di beni coinvolti in una simulazione di reato, possono assumere un ruolo decisivo. Questa decisione conferma che, anche per reati considerati minori, una condotta che manifesta una maggiore insidiosità o un danno potenziale più esteso difficilmente potrà beneficiare della causa di non punibilità. Pertanto, la pluralità degli oggetti diventa un indicatore oggettivo di un’offensività non trascurabile, che giustifica la piena risposta sanzionatoria dell’ordinamento.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo l’ordinanza, non si applica quando elementi concreti del caso, come la pluralità di beni oggetto di una denuncia simulata, sono ritenuti ostativi a un giudizio di minore offensività del fatto.
La denuncia simulata del furto di più oggetti può essere considerata un fatto di particolare tenuità?
No. La Corte di Cassazione ha confermato che la pluralità di beni oggetto della denuncia simulata è stata correttamente valutata come un elemento che impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., indicando una maggiore gravità della condotta.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le circostanze di merito di un caso?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERINO MARCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 367 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimit perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è sta correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto (per la pluralità di beni oggetto della simulata denuncia), ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto. Si tratta di apprezzamento di circostanze di merito di cui il ricorrente propone una alternativa valutazione in presenza di motivazione non manifestamente illogica nell’apprezzamento dei presupposti della particolare tenuità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1 .11 ottobre 2024