Particolare Tenuità del Fatto: Quando Non Si Applica alla Guida Senza Patente
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire reati considerati di minima gravità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di tutte le circostanze del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di ulteriori fattori di pericolosità, come la guida in stato di ebbrezza, possa escludere questo beneficio anche per reati apparentemente minori.
Il Caso: Guida Senza Patente e Positività all’Alcol Test
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un automobilista condannato per il reato di guida senza patente, con l’aggravante della recidiva nel biennio. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La difesa sosteneva che la condotta fosse di lieve entità e che, pertanto, dovesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa tesi, e il caso è quindi giunto all’attenzione dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo la sua motivazione logica, congrua e corretta dal punto di vista giuridico. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: la particolare tenuità del fatto va oltre la recidiva
Il punto cruciale della decisione risiede nell’analisi complessiva della condotta dell’imputato. La Corte ha chiarito che i giudici di merito non si sono limitati a considerare la recidiva, che è un elemento costitutivo del reato contestato, ma hanno valutato il comportamento nella sua interezza.
L’elemento decisivo che ha portato all’esclusione della particolare tenuità del fatto è stato un altro fattore emerso durante il controllo: l’imputato era risultato positivo al test etilometrico. Sebbene la guida in stato di ebbrezza non fosse oggetto specifico dell’imputazione in quel contesto, essa ha contribuito a definire la gravità complessiva della condotta.
Secondo la Cassazione, guidare un veicolo senza titolo abilitativo essendo anche sotto l’effetto dell’alcol rende la circolazione stradale “più pregnante e pericolosa”. Questa combinazione di infrazioni dimostra una non tenuità del comportamento, che va oltre la soglia del “fatto lieve” e manifesta un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, incompatibile con il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può essere frammentaria, ma deve abbracciare ogni aspetto del comportamento del reo. Anche circostanze non direttamente contestate nel capo d’imputazione possono e devono essere considerate per determinare il grado di offensività della condotta.
In pratica, ciò significa che per sperare di ottenere la non punibilità, non è sufficiente che il reato, isolatamente considerato, appaia di modesta entità. Se il contesto rivela ulteriori elementi di pericolosità o di disvalore sociale, come in questo caso la guida in stato di ebbrezza, i giudici sono tenuti a negare il beneficio. La sentenza funge da monito, sottolineando che la pericolosità complessiva dell’agire è il vero metro di giudizio per l’applicazione dell’art. 131-bis.
È possibile ottenere l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto per la guida senza patente con recidiva?
In teoria sì, ma la decisione dipende da una valutazione complessiva delle circostanze. La sola recidiva, essendo un elemento del reato, non esclude automaticamente il beneficio, ma la presenza di altri fattori negativi può essere determinante per negarlo.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare la particolare tenuità del fatto in questo caso?
La Corte ha ritenuto decisiva la circostanza che il conducente fosse risultato positivo al controllo etilometrico. Questo elemento ha reso la sua condotta complessivamente più pericolosa e grave, escludendo così la possibilità di considerarla di lieve entità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile senza che vi sia assenza di colpa, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. con riferimento al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il primo motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Venezia che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame hanno dato infatti conto degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell’alveo dell’art. 131-bis cod. pen.; non si sono limitati a va rizzare la recidiva, che costituisce elemento fondante la responsabilità ma hanno altresì indicato la non tenuità della condotta, atteso che NOME era risultato altresì positivo al controllo etilometrico, così da rendere più pregnante e pericolosa la circolazione del mezzo che conduceva in assenza di titolo abilitativo.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
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