Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7266 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7266 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1948/2025
NOME COGNOME
CC – 11/12/2025
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte di appello di Bologna nel procedimento nei confronti di:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto lÕannullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso;
In data 7 aprile 2025 il Tribunale di Bologna ha pronunciato sentenza di Çnon luogo a provvedereÈ, perchŽ gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (art. 554, comma 1, cod. proc. pen.), nei confronti di NOME COGNOME per i tre delitti di furto (art. 624 cod. pen.) a lui contestati.
Avverso la sentenza il Procuratore generale presso Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo (di seguito
esposto nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale Ð denunciando la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) Ð ha dedotto che:
si sarebbe provveduto erroneamente ai sensi dellÕart. 554cit., atteso che era giˆ stato disposto procedersi nelle forme del rito abbreviato;
il Tribunale, che ha inteso rendere una pronuncia liberatoria 131-, avrebbe violato tale ultima norma, poichŽ il comportamento dellÕimputato risulterebbe abituale come si evince dai suoi precedenti penali, di cui peraltro lo stesso provvedimento impugnato dˆ conto.
1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
A seguito di citazione diretta allÕudienza predibattimentale, (dopo un mero differimento) allÕudienza del 7 aprile 2025, è stato ammesso il rito abbreviato e, dopo la discussione, il Giudice ha pronunciato sentenza di Çnon luogo a provvedereÈ, perchŽ gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (art. 554, comma 1, cod. proc. pen.).
Al di lˆ dellÕerroneo richiamo dellÕart. 554, comma 1, cit. e dellÕerronea formula contenuta in dispositivo, dato che era giˆ stato disposto procedersi nelle forme del rito abbreviato (cfr. art. 554, comma 2, cit., secondo cui Ð per quel che qui interessa Ð anche Çl’istanza di giudizio abbreviato propost, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1È), dalla motivazione del provvedimento si trae senza dubbio che il Tribunale ha reso una sentenza di assoluzione (artt. 442 cod. proc. pen., in relazione allÕart. 530, comma 1, stesso codice), ritenendo i fatti non punibili per particolare tenuitˆ. E ci˜ in violazione dellÕart. 131cod. pen.
Le Sezioni Unite hanno giˆ chiarito che, Çai fini del presupposto ostativo alla configurabilitˆ della causa di non punibilitˆ prevista dall’art. 131cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esameÈ, poichŽ la norma in discorso Çintende escludere dall’ambito della particolare tenuitˆ del fatto comportamenti “seriali”È (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01). E Çla pluralitˆ di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sŽ ostativa alla configurabilitˆ della causa di esclusione della punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto la quale pu˜ essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che Ð salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131cod. pen. per escludere la
particolare tenuitˆ dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale Ð tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravitˆ degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entitˆ delle disposizioni di legge violate, dalle finalitˆ e dalle modalitˆ esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensitˆ del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fattiÈ (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 Ð 01).
Pertanto, il comportamento abituale Ð nei termini sopra intesi – Çintegra un elemento oggettivamente ostativo per il riconoscimento della causa di punibilitˆ, di cui all’art. 131, perchŽ dimostra l’abitualitˆ della condotta criminosa in contestazione, che non consente di escludere la punibilitˆ per particolare tenuitˆ del atto, a prescindere da ogni valutazione sulla consistenza dell’offesa arrecata dal reatoÈ (Sez. 5, n. 23152 del 12/03/2025, Jammeh, n.m.).
Il Tribunale, pur evidenziando la minima gravitˆ dei tre furti in imputazione, commessi nellÕarco di un periodo ristretto (tra il 24 luglio 2023 e il 6 agosto 2023 nel medesimo esercizio commerciale ed aventi ad oggetto generi alimenti di prima necessitˆ da parte di una persona di elevata marginalitˆ sociale: cfr. la sentenza impugnata), ha dato conto dei numerosi precedenti anche specifici riportati dallÕimputato. E, in effetti, come esposto dal Procuratore generale ricorrente, egli Ð tra lÕaltro Ð ha riportato quattro condanne per rapina, di certo reati della stessa indole rispetto a quelli in imputazione, dato che tali devono intendersi Çnon solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinatiÈ (cos’, per tutte, Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324 Ð 01).
PoichŽ il Procuratore generale non poteva proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento per reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (art. 593, comma 2, cod. proc. pen.), essa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica (art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.).
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione
Cos’ deciso il 11/12/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME