Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18503 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18503 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/10/1961
avverso la sentenza del 04/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Modena ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 14 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a punta con lama di t centimetri e, per l’effetto, lo ha condannato – previa applicazione della diminuente del rito pena di euro millecinquecento di ammenda, ordinando anche la confisca di quanto in sequestro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentando – con due distinti motivi – la mancata assoluzione perché il fatt non costituisce reato (sostiene la difesa non essersi considerato il fatto che il ricorrente lontano da casa, per cui adopera il coltello per consumare i pasti) e dolendosi dell’omes applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite nel giudizio legittimità.
3.1. Con la prima doglianza, la difesa invoca esclusivamente una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vic lamentando anche una inesistente contraddittorietà e illogicità dell’apparato argomentativo del decisione impugnata.
3.2. Parimenti, la doglianza inerente alla mancata applicazione dell’istituto ex art. bis cod. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicement reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ri adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, deci (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
Ebbene, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in base alla visione complessiva della condotta tenuta dal soggetto, ossia valorizzando il fatto che que detenesse nella propria autovettura – oltre al coltello de quo anche un “piede di porco” e una chiave inglese di grosse dimensioni. Trattasi di motivazione congruente e logica, nonché priva d contraddittorietà di sorta e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia sti sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.