Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARRIERI NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sezione distacca Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 7 luglio 2022, cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi quatt reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 11 625, n. 2 cod. pen.
L’imputato, a mezzo di difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazio avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione riferimento all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’a bis cod. pen.
3. li ricorso è inammissibile.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilit causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giu tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibi dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione p ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’ del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/ Venezia, Rv. 275940).
Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 1 pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguen può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della manc della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la rel motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valuta grado di offensività della condotta, i precedenti penali dell’imputato, riguardan della stessa indole di quello per cui si procede, facendo sì che la sua condott considerarsi abituale. Si tratta di una circostanza indiscutibilmente signif rientrante tra i parametri espressamente considerati dall’art. 133 cod. pen e p
impeditiva della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen (SU, n.13682 del 25 feb 2016, Tushaj). Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risult tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all’istituto dell’art. cod. pen. apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022,
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024