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Maltrattamento di animali

Le disposizioni contenute nella contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. ante novellam, sono rifluite integralmente negli artt. 544 bis, ter, quater, e quinquies c.p. . Il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall’art. 727 c.p., è quindi divenuto delitto ai sensi degli artt. 544 bis e ss. c.p., mentre l’attuale norma contenuta nell’art. 727 […]

Pubblicato il 01 January 2009 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

Le disposizioni contenute nella contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. ante novellam, sono rifluite integralmente negli artt. 544 bis, ter, quater, e quinquies c.p. .

Il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall’art. 727 c.p., è quindi divenuto delitto ai sensi degli artt. 544 bis e ss. c.p., mentre l’attuale norma contenuta nell’art. 727 c.p., introdotta sempre dal comma terzo dell’art. 1 della legge 1 agosto 2004 n. 189, contempla esclusivamente l’abbandono di animali.

Tra il reato di cui all’art. 727 c.p. e quello introdotto dall’art. 544 ter c.p. dalla legge n. 189 del 2004 sussiste continuità normativa non solo per l’identità della rubrica (maltrattamento di animali), ma anche perché sono rimaste identiche le condotte punibili.

Non vi è stata quindi abolitio criminis della condotta prevista nel testo originario della norma che è stata invece integralmente sussunta nel nuovo art. 544 ter c.p. .

Il nuovo delitto di configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta senza necessità

Nel concetto di necessità che esclude la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. ante novellam del 2004 e dei delitti di cui agli attuali artt. 544 bis e ss. c.p. è compreso lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. e ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.

Diversa fattispecie è invece quella prevista dall’art. 638 c.p., così come modificata dall’art. 1 comma 2 della legge 20 luglio 2004 che ha introdotto l’inciso salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Tale norma stabilisce infatti che chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

Detta disposizione è contenuta nel titolo tredicesimo del libro secondo del codice penale, avente ad oggetto i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell’animale, sicché, pur potendo coincidere l’elemento oggettivo con quello descritto dell’art. 727 ante novellam e nell’attuale 544 ter c.p. (quando si sia in presenza di animali domestici), muta l’elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all’art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l’uccisione di un animale altrui e in cui, diversamente dalla contravvenzione di cui all’art. 727 ante novellam e dal delitto di cui all’art. 544 ter c.p., in cui è tutelato il sentimento per gli animali, è tutelato l’animale come un bene patrimoniale e in cui, quindi, la consapevolezza dell’appartenenza di esso ad un terzo soggetto, parte offesa, è un elemento costitutivo del reato.

Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza n. 44822 del 24 ottobre 2007 – depositata il 30 novembre 2007

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