Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34046 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34046 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Carini il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del Tribunale del Riesame di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che si è riportato alla requisitoria in atti e ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, che si è riportato alla memoria difensiva in atti e ha insistito per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva disposto la misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere del l’indagato per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen., quale partecipe del l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e, segnatamente, per aver fatto parte, secondo quanto contestato nel capo 2 dell’imputazione provvisoria, della famiglia RAGIONE_SOCIALE di Cinisi ed aver partecipato, tra l’altro, a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali, pianificato, coordinato ed attuato la
diffusione di sistemi informatici e telematici per l’esercizio del gioco d’azzardo illegale, controllato e pianificato la commissione dei reati contro il patrimonio, esercitato pressioni e organizzato pestaggi per regolamentare questioni economiche e non tra i privati, eseguito gli ordini e le direttive ricevute e le rispettive incombenze, a partire almeno dal mese di marzo dell’anno 2022).
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
A fondamento dell’articolata censura è stato posto in rilievo che l’ordinanza impugnata, nell’assumere che la condotta del COGNOME sarebbe rimasta nell’alveo della contiguità alla consorteria RAGIONE_SOCIALE, sarebbe incorsa in evidenti contraddizioni e avrebbe palesato illogicità in diversi passaggi ricostruttivi, pervenendo a una valutazione frammentata del compendio probatorio, che avrebbe condotto a ritenere che la disponibilità dell’indagato per la consorteria sarebbe stata solo occasionale e, dunque, da col locare nell’alveo della contiguità non punibile.
Lamenta in particolare il ricorrente che, se fossero state considerate le interconnessioni tra le varie vicende e le conversazioni captate, sarebbe stato agevole riconoscere la compenetrazione del COGNOME nel sodalizio mafioso e il concreto contributo fornito allo stesso, attesa la sua assoluta disponibilità ad operare nell’interesse della consorteria come emergente da plurimi elementi concreti (l’esecuzione di un pestaggio ordinato dal capo del sodalizio, NOME COGNOME; l’espressa disponibilità al med esimo COGNOME COGNOME riversare nelle casse dell’RAGIONE_SOCIALE anche tutto il provento di un altro pestaggio che gli era stato direttamente commissionato).
Inoltre, non sarebbe stato valutato né il ruolo effettivamente svolto dal COGNOME nella risoluzione di una controversia tra il ricorrente e i suoi vicini di casa, né la circostanza che lo stesso non si era limitato a chiedere al COGNOME se conoscesse un tale COGNOME ma gli aveva anche dettagliatamente indicato le ragioni, afferenti vicende riservate dell’RAGIONE_SOCIALE, per il quale voleva incontrarlo.
Il ricorrente lamenta, altresì, che non sarebbe stata vagliata adeguatamente l’ affectio tra il COGNOME e il COGNOME, ritraibile da una conversazione nella quale questi confermava all’indagato di parlare al telefono solo con poche persone, tra cui lui, in ragione della fiducia riposta nella sua persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per quanto di seguito indicato.
Occorre premettere che, effettivamente, in tema di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente”, così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, COGNOME, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015, COGNOME, Rv. 263935).
Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite nella fondamentale sentenza ‘Mannino’ ( Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670), la dimensione della condotta partecipativa RAGIONE_SOCIALE deve essere declinata in chiave dinamicofunzionale e non come statica forma di appartenenza, di talché la rilevanza penale di una determinata condotta si evidenzia solo quando l’autore “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rimangono fuori, quindi, dall’alveo della norma incriminatrice atteggiamenti di mera fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione nei confronti di suoi partecipi e capi, sia pur quando essi si siano concretizzati in rapporti intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi e tuttavia tali rapporti non si risolvano in una vera e propria estrinsecazione della messa a disposizione per il sodalizio.
Sennonché l a decisione impugnata, nell’assumere l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al COGNOME per il delitto contestato al capo 2) della rubrica, si è posta solo apparentemente nel solco dei superiori principi, non valutando una serie di elementi concreti, specificamente dedotti dal ricorrente.
In particolare, l’ordinanza censurata è incorsa nella contraddizione di ritenere, pur riconoscendo che alcune condotte dell’indagato rientrano indubbiamente nella messa a disposizione del sodalizio mafioso, che il periodo di soli dieci giorni nei quali le stesse risultavano era insufficiente per la stabilità della partecipazione.
Ha così trascurato di considerare che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo
limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122). Esistenza di un sistema collaudato che, come si è puntualizzato, si può ritrarre da numerosi elementi atti a corroborare le origini risalenti dello schema operativo, elementi tra i quali può essere annoverata la dimestichezza dei conversanti (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 -02).
Ciò posto, l’ordinanza del Tribunale del Riesame -che pure ha riconosciuto, come detto, l ‘idoneità delle condotte dell’indagato per come emerse dal compendio captativo a denotare una messa a disposizione in favore del sodalizio – non ha vagliato la grande fiducia mostrata dal COGNOME nei confronti del COGNOME, fiducia indicativa di un rapporto risalente, ed espressa al punto da confermare all’ indagato che era uno dei pochi ai quali concedeva la propria confidenza.
Ulteriore elemento che avrebbe dovuto essere valutato dal provvedimento impugnato ai fini dell’esistenza dell’ipotizzata partecipazione del COGNOME al sodalizio mafioso, nonostante il limitato periodo di osservazione, è l ‘avere il COGNOME condiviso con lo stesso informazioni riservate relative a problematiche interne al sodalizio.
Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Palermo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Palermo.
Così è deciso, 29/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME