Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37158 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Marsala il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 20 febbraio 2025 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; che ha insistito per udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’indagato, l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ritenute la gravità indiziaria, l’operatività della presunzione prevista dall’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. e la sussistenza in concreto delle esigenze cautelari di cui alle lett.
a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen., applicava ad NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto, contestato nell’addebito provvisorio, di cui all’art. 416bis , commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen., per avere, unitamente ad altri associati, fatto parte dell’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, della famiglia mafiosa di COGNOME, ricompresa nel mandamento di Passo di Rigano.
La prospettazione è stata integralmente confermata dal Tribunale distrettuale che, con l’ordinanza oggi impugnata, rigettava l’istanza di riesame proposta dall’indagato .
Il ricorso si compone di un unico motivo d’ impugnazione, a mezzo del quale la difesa deduce, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, la mancanza di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, in difetto di un idoneo contributo causale offerto dallo stesso in favore del sodalizio.
In estrema sintesi, secondo la prospettazione difensiva, il ricorrente si sarebbe limitato ad essere un mero depositario delle confidenze di NOME COGNOME (con il quale era legato da risalenti rapporti di amicizia); condotta che, in difetto di un concreto e fattivo apporto al sodalizio, non potrebbe qualificarsi in termini di partecipazione associativa. E la sua intraneità non potrebbe desumersi né dal suo coinvolgimento nella gestione delle controversie causate dal sodale NOME COGNOME (essendo intervenuto non già nell’interesse del sodalizio, ma della controparte contrattuale), né dalla pregressa condanna per un parallelo reato associativo (dato, in sé, non indicativo della persistenza dell’originario vincolo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.
Va premesso che la delibazione cautelare è preordinata, sotto il profilo indiziario, ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598); cosicché, qualunque elemento probatorio idoneo a fondare tale giudizio è sufficiente per l’adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053).
Parallelamente, sotto il profilo motivazionale, il giudice non deve dar conto, specificamente, di ogni censura prospettata dalla parte, deve solo indicare, in modo logico ed adeguato (anche attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie), le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto
decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900).
Chiarito ciò, la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, COGNOME). E ciò anche se l’attività sia di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell’associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105).
Una condotta libera che, all’interno di un’associazione di tipo mafioso, si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, in concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).
Una condotta tipica, quindi, che seppur non debba necessariamente possedere – di per sé -un’elevata carica di apporto causale alla vita dell’intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, deve comunque concretizzarsi in termini di partecipazione fattiva (che si realizza mediante il compimento di atti di militanza associativa), tesa ad agevolare in modo riconoscibile il perseguimento degli scopi associativi (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, COGNOME, Rv. 198328). Cosicché, come correttamente evidenzia il ricorrente, la mera “contiguità compiacente”, anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120).
Tutto ciò considerato, il provvedimento impugnato, nel delineare il quadro indiziario emerso a carico del ricorrente, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotizzata partecipazione (nei termini sopra delineati), analiticamente indicandone gli argomenti logici e i dati fattuali. Segnatamente:
la pacifica condivisione, con il COGNOME, di notizie afferenti alla vita dell’associazione, logicamente riservate agli intranei;
la sua fattiva interlocuzione nelle richieste di autorizzazione all’esecuzione di lavori edili nella zona e nelle controversie insorte con gli acquirenti degli immobili;
la considerazione vantata dal COGNOME all’interno delle altre famiglie criminali (che ne riconoscevano la presenza sui cantieri).
la precedente condanna per il medesimo reato (la partecipazione alla famiglia mafiosa di Palermo –COGNOME);
Ebbene, non solo il ricorrente non si confronta con tutto ciò, ma invoca una rivalutazione dal dato fattuale (la natura dell’intervento pacificamente offerto nelle controversie d’interesse del sodalizio), peraltro attraverso una critica frammentaria dei singoli argomenti utilizzati. Non considera, però, che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione non è diretta a verificare l’intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma è finalizzata al solo riscontro dell’esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo; dimentica, poi, che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all’interno del AVV_NOTAIO contesto probatorio (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128).
In questi termini si comprende come la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione del dato fattuale o l’indagine, nella sua dimensione fattuale, sull’attendibilità dei testimoni è attività che postula, intrinsecamente, la necessità di comparare e coordinare i singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessiva valenza dimostrativa. Un apprezzamento, in fatto, precluso al giudice della legittimità, in quanto riservato, ontologicamente, al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).
Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà e comunicazioni di cui al comma 1ter dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui al comma 1ter dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così deciso il 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME