Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15449 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME. a Cerva il DATA_NASCITA
NOME l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 17/10/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, il qual illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME NOME il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data, 14/9/23, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custod cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato in relazione ai delitti provvisoriament ascritti in rubrica ai capi 17 (artt. 110, 416ter cod.pen.), 19 (art. 74 commi,1,2,4 DPR 309/9 e reati fine connessi all’associazione finalizzata al narcotraffico.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, i quale ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 74 DPR 309/90 nonché la mancanza e l’illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria; l’omessa ri alle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata in udienza.
Secondo il difensore l’ordinanza impugnata si è limitata a riproporre gli argomenti spes nel provvedimento genetico a sostegno della gravità indiziarla per il delitto ex art. 74 D 309/90 senza confrontarsi con rilievi proposti in sede di memoria difensiva in ordine al ruo apicale asseritamente ricoperto dal prevenuto nel sodalizio. Aggiunge che i giudici del riesame, cui è demandata la verifica della legittimità dell’ordinanza irnpositiva della mis hanno integralmente richiamato le valutazioni della domanda cautelare senza il doveroso autonomo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze procedimentali, fornendo una risposta solo apparente alle deduzioni difensive, in particolare enfatizzando gli episodi di acquisito stupefacente e il rapporto intrattenuto con uno solo dei presunti partecipi all’associazio sebbene, nella specie, non sussistano elementi dai quali desumere la volontà del prevenuto di operare quale aderente al sodalizio e con il fine di apportare un contributo allo stes L’ordinanza impugnata valorizza mere congetture e non tiene conto della condizione soggettiva dell’indagato, il quale ha agito sulla base di individuali ed egoistiche sp criminose, come riferito in sede di interrogatorio di garanzia e ribadito nella memoria versa in atti. L’interpretazione dei dati indiziari, secondo il ricorrente, non è stata ispir necessario rigore, non si è conformata agli indirizzi ermeneutici della Corte di legittimi accredita un concetto di partecipazione non coerente con il modello legale. Infatti, i giud cautelari non hanno fornito adeguata spiegazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la pluralità episodi di acquisto contestati sia sintomatica di partecipazione associativa e non di mer concorso di persone nel reato, trascurando la centralità che riveste l’accordo criminoso che deve sorreggere le attività dei sodali e non hanno illustrato gli elementi che giustifica ruolo di organizzatore ascritto al ricorrente, omettendo di valutare il lasso temporale svolgimento RAGIONE_SOCIALE condotte, che hanno ad oggetto l’acquisto di modiche quantità di marijuana
di cui lo COGNOME faceva uso. Inoltre, non risultano sinergie operative con gli altri partec elementi che attestino cointeressenze con gli stessi mentre, ai fini della condot partecipativa, non è sufficiente il solo dato della stabilità nel tempo dei rappo compravendita soprattutto quando, come nel caso di specie, la quantità e qualità della sostanza non consentono di escluderne la destinazione ad uso personale e difettano elementi univoci in ordine alla finalità di spaccio;
2.2 la violazione dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Il difensore deduce che il col cautelare è venuto meno alla necessaria verifica della duplice presunzione di cui all’art. 27 comma 3, cod.proc.pen. in quanto ha omesso di analizzare la :specifica posizione del prevenuto tenendo conto della sua storia personale, anche patologica, e della natura sostanziale degli addebiti, non particolarmente allarmanti, circostanze che avrebbero giustificato l’adozione di una misura di minore afflittività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi che il collegio cautelar adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione priva di aporie e frizioni logiche con la quale il ricorrente non si rapporta in termini di specificità censoria, mirando piuttosto ad rilettura dei materiali investigativi preclusa in sede di legittimità.
1.1 Deve innanzitutto chiarirsi che la deduzione relativa alla mancata considerazione della memoria difensiva è generica in quanto la difesa non ha segnalato le specifiche e decisive circostanze che si assumono pretermesse, rappresentando in termini assertivi l’omessa complessiva valutazione di un atto che contestava la ciravità indiziaria in relazione all’addeb associativo con argomenti che il Collegio ha sinteticamente riassunto a pag. 1 e di seguito ampiamente scrutinato.
1.2 Analogamente è del tutto indeterminata la censura che denunzia la mancanza di autonoma valutazione del provvedimento genetico, difettando l’illustrazione RAGIONE_SOCIALE circostanze da cui desumere l’acritico recepimento della mozione cautelare da parte del Gip, atteso che per costante avviso della giurisprudenza di legittimità il richiamo effettuato a meri ricostruttivi alle emergenze indiziarle ivi esposte non costituisce operazione illegittima ( senso, tra molte, Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269970 – 01) mentre è preciso onere del ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare pe omessa autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza l’indicazione degli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione ab impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760-01; Sez. 2, n. 42333 del 12/9/2019, Rv. 278001-01).
2. L’ordinanza impugnata, dopo aver argomentato la gravità indiziaria in relazione al capo 17), ha illustrato (pag. 12 e segg.) le emergenze che sostanziano la contestazione associativa ex art. 74 Dpr 309/90, segnalando la risalente esistenza ed operatività del sodalizio facent capo a COGNOME NOME alla luce RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME e l conferme in ordine alla perdurante attività dello stesso tratte dalle intercettazioni acquisi procedimento, attestanti l’esistenza di collaudati e diversificati canali di approvvigionamen di una base logistica, di una vasta rete territoriale di spacciatori della sostanza stupefac nonché la strutturazione verticistica del gruppo con divisione dei ruoli tra i partecipi emergenze, unite all’elevato numero di cessioni accertate, dimostrano la costanza dei flussi immessi sul mercato locale secondo consolidate modalità operative, espressione del piano criminoso condiviso ed attuato dai sodali. Il collegio cautelare ha, quindi, chiarito ch risultanze investigative hanno fatto emergere che l’indagato, da mero acquirente di stupefacente a fini di spaccio, ha progressivamente assunto un ruolo pienamente operativo nella compagine per volontà di COGNOME NOME, interessato a sfruttare le conoscenze criminali del ricorrente al fine di aprire nuovi canali di approvvigionamento, dovendo a tal fine vince le resistenze frapposte dal sodale COGNOME.
Le conversazioni richiamate dal giudici della cautela alle pagg. 1(5 e 17 danno conto del pieno inserimento dello COGNOME nelle dinamiche associative e del ruolo di organizzatore rivestito, giacché dalle stesse emerge che l’indagato provvedeva, in accordo con il COGNOME, all’acquisto di partite di stupefacenti per conto dell’associazione; era incaricato di tr anche quantità ingenti, senza vincolo di spesa; discuteva con il ccrreo RAGIONE_SOCIALE modalità d occultamento della sostanza, il tutto nella prospettiva di incrementare la capacità operati dell’associazione e i relativi guadagni.
L’ordinanza impugnata ha ben chiarito alla luce RAGIONE_SOCIALE emergenze acquisite l’essenzialità del ruolo del ricorrente e le connotazioni gestorie che fondano la qualifica di organizzato escludendo, quanto ai reati-fine, con logiche e pertinenti argomentazioni, la tesi di acqui per esclusivo uso personale in ragione RAGIONE_SOCIALE modalità RAGIONE_SOCIALE operazioni e RAGIONE_SOCIALE quantità trattat
Le censure in punto di trattamento cautelare sono manifestamente infondate. Il Tribunale ( pag. 18,19) ha reso, infatti, un’esaustiva motivazione al riguardo, dando cont del concreto ed attuale rischio di recidiva a prescindere dalle presunzioni di legg evidenziando che il periculum libertatis discende dalle modalità professionali di svolgimento dell’attività delittuosa, dal carattere del contributo partecipativo fornito al sodalizio, d precedenti che militano a carico dell’indagato, elementi di intensità e pregnanza tali giustificare l’applicazione del presidio di massimo rigore.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 26 marzo 2024
La Consigliera estensore
La Presidente