L'Imputato, accusato di aver ricettato un ciclomotore di provenienza illecita, ha presentato ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'attenuante speciale richiede anzitutto un valore economico esiguo del bene, requisito del tutto assente nel caso del ciclomotore, ritenuto di valore non modico. Inoltre, i giudici hanno valorizzato gli elementi soggettivi legati alla pericolosità sociale, evidenziando la presenza di molteplici precedenti penali specifici a carico del ricorrente. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e inflitto all'Imputato il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
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