Un ordine di demolizione emesso con una sentenza penale irrevocabile non si ferma facilmente. Anche se è pendente un ricorso al Tribunale Amministrativo (T.A.R.) contro il diniego di condono edilizio, ciò non è sufficiente a sospendere l’esecuzione dell’abbattimento. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5174 del 2024, respingendo le richieste degli eredi del costruttore di un immobile abusivo.
I fatti del caso: eredi contro l’abbattimento
Il caso riguarda gli eredi di un uomo condannato con diverse sentenze per aver realizzato una serie di abusi edilizi nel Comune di Lesina. A seguito delle condanne, era stato emesso un ordine di demolizione. Gli eredi, pur non avendo ancora formalmente accettato l’eredità, si sono opposti all’esecuzione dell’ordine, chiedendone la revoca o la sospensione al Giudice dell’Esecuzione.
Le loro motivazioni si basavano su diversi punti:
- La pendenza di un ricorso al T.A.R. della Puglia contro il provvedimento del Comune che aveva negato il condono edilizio.
- La presunta mancanza di legittimazione passiva, in quanto non ancora formalmente eredi.
- Il lungo tempo trascorso, che a loro dire avrebbe violato il principio di ragionevole durata del processo e creato un legittimo affidamento sulla regolarità degli immobili.
Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Foggia ha rigettato la loro richiesta, portando gli eredi a ricorrere in Cassazione.
La decisione della Corte e l’ordine di demolizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, confermando la piena legittimità dell’ordine di demolizione e della sua esecuzione. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza in materia di abusi edilizi e fornisce importanti chiarimenti sulla natura e l’efficacia di questo tipo di sanzione.
Inammissibilità dei ricorsi
Gli Ermellini hanno smontato punto per punto le argomentazioni dei ricorrenti. Hanno stabilito che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente motivato la sua decisione, applicando principi giuridici ormai consolidati. La Corte ha ribadito che la lotta all’abusivismo edilizio è un obiettivo primario che non può essere ostacolato da manovre dilatorie o da interpretazioni errate della legge.
Le motivazioni: perché l’ordine di demolizione non si sospende?
La sentenza offre una spiegazione chiara delle ragioni per cui l’ordine di abbattimento deve essere eseguito nonostante le obiezioni sollevate. Le motivazioni si concentrano su tre aspetti fondamentali.
Pendenza del ricorso amministrativo e ordine di demolizione
Il punto centrale è che la semplice pendenza di un ricorso in sede amministrativa contro il rigetto di una domanda di condono non è una causa automatica di sospensione dell’ordine di demolizione penale. La sospensione è possibile solo se vi sono elementi concreti per prevedere, in un tempo breve, un esito favorevole del giudizio amministrativo che si ponga in “insanabile contrasto” con l’ordine di abbattimento. Nel caso specifico, le istanze di sanatoria erano già state respinte sia dal Comune che, in sede cautelare, dal T.A.R., rendendo del tutto improbabile un simile esito.
La natura “reale” dell’ordine e la posizione degli eredi
La Corte ha ribadito che l’ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa a carattere “reale”. Ciò significa che non colpisce la persona del condannato, ma l’immobile abusivo. Di conseguenza, l’ordine segue il bene e si trasferisce a chiunque ne abbia la disponibilità, inclusi gli eredi o gli acquirenti. Il fatto che gli eredi non avessero ancora formalmente accettato l’eredità è stato ritenuto irrilevante, poiché avevano comunque la disponibilità materiale dell’immobile, come dimostrato dalle stesse azioni legali da loro intraprese per difenderlo.
Irrilevanza del tempo trascorso
Infine, è stato chiarito che il lungo tempo passato dalla commissione dell’abuso o dalla presentazione della domanda di condono non legittima alcun affidamento sulla regolarità dell’opera né impedisce l’esecuzione della demolizione. L’ordine di demolizione non è una sanzione punitiva e, pertanto, non è soggetto alla prescrizione prevista per le pene. Il suo scopo è ripristinare l’ordine urbanistico e paesaggistico violato, un interesse pubblico che non viene meno con il passare del tempo.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La sentenza ribadisce con forza la fermezza dell’ordinamento nel perseguire l’abusivismo edilizio. Le conclusioni pratiche sono chiare: chi acquista o eredita un immobile gravato da un ordine di demolizione definitivo non può sperare di evitarne l’esecuzione appellandosi a ricorsi amministrativi dall’esito incerto o al semplice trascorrere del tempo. L’ordine di demolizione è uno strumento efficace che vincola il bene e tutti coloro che ne entrano in possesso, garantendo il ripristino della legalità violata.
La pendenza di un ricorso al T.A.R. contro il diniego di condono edilizio può sospendere un ordine di demolizione penale?
No, di regola non è sufficiente. La sospensione può avvenire solo se è ragionevolmente prevedibile, in tempi brevi, un provvedimento amministrativo o giurisdizionale favorevole che sia in netto contrasto con l’ordine di demolizione, una circostanza che non si verificava nel caso esaminato.
L’ordine di demolizione emesso nei confronti di una persona defunta è efficace anche verso gli eredi che non hanno ancora accettato l’eredità?
Sì. L’ordine di demolizione è una sanzione di carattere reale, cioè legata all’immobile e non alla persona. Pertanto, è efficace nei confronti di chiunque abbia la disponibilità del bene, inclusi gli eredi, anche se non hanno ancora formalmente accettato l’eredità.
Il lungo tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio può impedire l’esecuzione dell’ordine di demolizione?
No. Il ritardo nell’esecuzione non legittima alcun affidamento del privato sulla regolarità dell’immobile. L’ordine di demolizione non è soggetto a prescrizione perché la sua finalità non è punitiva, ma ripristinatoria dello stato dei luoghi violato.