Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26532 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Viste; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Vieste; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la ordinanza del 26/10/2023 del tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTI) E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Foggia quale giud dell’esecuzione rigettava la istanza di COGNOME NOME, avanzata per la rev e/o sospensione dell’ordine di demolizione del 14 marzo 2023 di cui alla senten n. 215/08 del giudice dell’ex sezione distaccata di Manfredonia.
GLYPH Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per Cassazio deducendo quattro motivi di impugnazione.
Deducono, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod proc. pen., per omessa integrazione del contraddittorio con tutti gli occu dell’immobile abusivo.
3 bis. Si premette che il ricorso, quale mezzo di impugnazione, come proposto da COGNOME NOME è inammissibile, atteso che non risulta che la stessa ha promosso il giudizio di esecuzione in contestazione.
Quanto al COGNOME, il motivo è inammissibile perché: 1) generico, nell misura in cui non illustra le ragioni della prospettata integrazion contraddittorio; 2) non autosufficiente, per la mancata allegazione de certificazione citata che attesterebbe la presenza di un ampio nucleo famil rispetto al quale integrare il contraddittorio.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 3 del DPR 380/01 atteso che la decisione avrebbe avuto riguardo ad un’opera no costituente modifica edilizia del territorio.
4bis. La censura è inammissibile, siccome propone una questione, quale l’oggetto della condanna, ormai coperta dal giudicato e non riesaminabile con strumento prescelto, del giudizio di esecuzione.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 34 del DPR 380/01 per non avere il giudice considerato l’impossibilità di demolire l’o abusiva senza pregiudizio per la restante parte lecita, con consegue applicazione di una pena pecuniaria da parte dell’ufficio comunale.
5bis Al motivo è manifestamente infondato. Sia per la mancata allegazione della relazione tecnica citata e di riferimento, sia per la mancata illustr delle ragioni della circostanza prospettata, sia per la non pertinente cita rispetto a quanto dedotto, relativo, in sostanza, ad un intervento abusivo che si sarebbe aggiunto ad un preesistente immobile lecito, dell’art. 34 del DPR 380/0 atteso che in tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demol qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiv secondo la procedura di cd. “fiscalizzazione” di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 3 2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del lim tolleranza individuato dall’ultimo comma dell’articolo citato) fra quanto ogge del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclus nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario ass amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la r dell’ingiunzione a demolire un manufatto completamente abusivo e del tutto
nuovo, ancorché innestato su una preesistente struttura di per sè conforme a strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche). (Sez. 3, n. 16548 del 16/06/ Cc. (dep. 03/04/2017) Rv. 269624 – 01.
Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento al avvenuta esclusione, da parte del giudice, del vizio di proporzionalità dell’o di demolizione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene perta che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorr al pagamento delle spese processuali ed inoltre, non potendosi escludere c l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 2000, n. 186), anche con condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragìone d motivi dedotti, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso, il 13.03.2024.