Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, n. 26533 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione a seguito di un concordato in appello. Questo istituto, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado, ma comporta significative rinunce. La Corte ha ribadito che, una volta raggiunto l’accordo, non è più possibile contestare in Cassazione questioni come la confisca o la mancata valutazione di un proscioglimento nel merito, poiché tali doglianze si considerano rinunciate.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Tre individui, condannati in primo grado per reati legati agli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990), avevano raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, definendo la pena attraverso l’istituto del concordato in appello. Nonostante l’accordo, i tre imputati, tramite il loro difensore, hanno presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte territoriale, sollevando due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Confisca e Proscioglimento
La difesa ha articolato il ricorso su due punti fondamentali, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel confermare integralmente la decisione di primo grado su questi aspetti.
La Questione della Confisca
Il primo motivo di ricorso contestava la conferma della confisca di alcune somme di denaro sequestrate a due degli imputati. La difesa sosteneva che mancasse la prova del nesso tra il denaro e il reato, affermando che le somme provenivano da fonti lecite e che i versamenti sui conti erano avvenuti in date non coincidenti con il periodo delle indagini. Di conseguenza, secondo i ricorrenti, la confisca non poteva essere disposta.
La Mancata Valutazione per il Proscioglimento
Con il secondo motivo, veniva lamentata la violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale. La difesa riteneva che la Corte d’Appello non avesse verificato la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, nonostante gli imputati avessero fornito fin da subito elementi idonei a escludere la loro responsabilità penale.
L’Analisi della Cassazione sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, basando la sua decisione su principi consolidati in materia di concordato in appello.
Limiti all’Impugnazione dopo l’Accordo
I giudici hanno richiamato la giurisprudenza costante secondo cui il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per vizi specifici: problemi nella formazione della volontà delle parti, nel consenso del pubblico ministero o se la decisione del giudice si discosta dall’accordo. Al di fuori di questi casi, le doglianze relative a motivi rinunciati, come la mancata valutazione per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sono inammissibili. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia a contestare la propria colpevolezza.
La Natura Autonoma della Confisca
Per quanto riguarda la confisca, la Corte ha chiarito che anche questa questione rientrava tra i motivi rinunciati con l’accordo. Inoltre, ha sottolineato che la confisca non fa parte del “trattamento sanzionatorio” oggetto del patteggiamento. Si tratta, infatti, di un provvedimento con una propria autonomia giuridica e concettuale, dotato di presupposti applicativi distinti dalla determinazione della pena. Pertanto, la sua statuizione non può essere messa in discussione attraverso un ricorso che contesta aspetti ormai coperti dall’accordo processuale.
le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato l’inammissibilità dei ricorsi sulla base della natura stessa del concordato in appello. Tale istituto processuale si fonda su un accordo che implica una rinuncia da parte dell’imputato a far valere determinati motivi di impugnazione in cambio di una riduzione della pena. La richiesta di una valutazione per il proscioglimento nel merito è intrinsecamente incompatibile con l’accettazione di una sentenza di condanna a una pena concordata. Analogamente, la contestazione sulla confisca, essendo quest’ultima una statuizione autonoma rispetto alla pena, doveva essere oggetto di specifici motivi di appello non rinunciati, cosa che non è avvenuta. Di conseguenza, entrambe le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate e non rientranti tra i pochi motivi per cui è ammesso il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di concordato.
le conclusioni
La decisione in esame conferma un principio fondamentale: la scelta di accedere al concordato in appello è una strategia processuale che comporta conseguenze definitive. Le parti devono essere pienamente consapevoli che tale accordo cristallizza il giudizio di colpevolezza e preclude la possibilità di sollevare in Cassazione la maggior parte delle questioni, incluse quelle relative a misure patrimoniali come la confisca. La sentenza serve da monito sull’importanza di valutare attentamente tutti gli aspetti di un caso prima di optare per un accordo sulla pena, poiché le vie di impugnazione successive risulteranno estremamente limitate.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello per contestare la propria colpevolezza?
No, la sentenza chiarisce che la richiesta di proscioglimento nel merito (ex art. 129 c.p.p.) rientra tra le doglianze inammissibili, in quanto l’accordo sul ‘concordato in appello’ implica una rinuncia a tali motivi.
La confisca dei beni rientra nell’accordo del concordato in appello sul trattamento sanzionatorio?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la confisca è un provvedimento autonomo con presupposti propri, distinto dalle questioni relative alla determinazione della pena. Pertanto, si considera un motivo di impugnazione rinunciato se non specificamente escluso dall’accordo.
Quali sono i motivi validi per un ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello?
Secondo la sentenza, il ricorso è ammissibile solo per motivi molto specifici, come quelli relativi a vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la sentenza finale sia difforme da quanto concordato tra le parti.