Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Gela il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2023 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/09/2023, il Tribunale di Gela rigettava l’istanza di revoca, proposta nell’interesse di COGNOME NOME, dell’ordine di demolizione n. 35/1994 R.E. Dem. PM, disposto in data 19.05.2022 in esecuzione della sentenza n. 365/1993 pronunciata dalla Pretura Circondariale di Gela in data 1.06.1993 nei confronti di COGNOME NOME, coniuge dell’istante.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell’art. 125, comma 3 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
La ricorrente lamenta che il Giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, con motivazione apparente, limitandosi a rilevare che la consulenza di parte era priva di “documentazione planimetrica”; in realtà, le dimensioni del vano erano state indicate dal consulente a seguito di opportuno sopralluogo e verifica de visu dei luoghi e del foglio di mappa; il professionista aveva espresso un giudizio tecnico, indicando specificamente le eventuali conseguenze tecniche in caso di demolizione, stante “l’indebolimento della struttura portante di tutto lo stabile”; il Giudice, inoltre, non ave considerato che la ricorrente non aveva realizzato l’abuso ma era l’erede di chi aveva commesso i fatti, e, cioè, COGNOME NOME deceduto nell’anno 2014 ed unico condannato per l’abuso edilizio;
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale, con apprezzamento di fatto motivato con argomentazioni congrue e prive di vizi logici – e, quindi, non censurabile in questa sede-, ha evidenziato che la dedotta impossibilità tecnica di demolire (la demolizione della parte del fabbricato realizzata abusivamente – un piano sopraelevato comporterebbe pericolo alla stabilità del fabbricato), peraltro genericamente allegata in quanto la relazione tecnica prodotta non risultava corredata da alcuna documentazione planimetrica e progettuale, sarebbe riferibile a causa imputabile al condannato per aver realizzato abusivamente opere di sopraelevazione dell’immobile.
La valutazione, insindacabile in fatto, è in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui l’impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolire
un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato (Sez.3, n. 7789 del 09/02/2021,Rv. 281474 – 01, nonchè (Sez. 3, n. 28740 del 27/4/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 3 n. 51056 del 9/10/2018, COGNOME, non massimata).
Nè coglie nel segno la doglianza secondo cui il Giudice di merito non avrebbe tenuto nel debito conto che la ricorrente non è il soggetto autore dell’illecito edilizi ma la sua erede.
Va ricordato che l’ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi e dalle vicende successorie verificatesi; esso si trasmette agli eredi del responsabile e ai suoi aventi causa che subentrino nella disponibilità del bene (Sez.3, n. 16141 del 21/02/2023, Rv. 284463 – 01; Sez.3, n. 18990 del 23/02/2022, Rv. 283135 – 01; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Rv. 277266 01; Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Rv. 265193; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Rv. 259802; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Rv. 245403); nella specie, incontestata la qualità della ricorrente COGNOME NOME di erede di COGNOME NOME condannato per l’abuso edilizio (come indicato nell’ordinanza impugnata), l’ordine di demolizione grava sulla predetta.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20/03/2024