Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2751 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2751 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COLLEFERRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma e condannato la ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con sospensione condizionale della pena, in ordine al delitto di operazioni dolose cagionanti il fallimento;
Considerato che il primo motivo -che contesta violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 223, comma 2, I. fall. deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedisseq reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di meri dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). Sul punto, la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto ed ha motivat sussistenza del reato contestato, spiegando che l’inadempimento fiscale della ricorrente aveva inizio nell’anno 2005 e si protraeva fino al fallimento e che l’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del reato è i! dolo avente ad oggetto le singole operazioni, appunto, ‘dolose’, non
A
il dissesto, che deve essere prevedibile e per tale ragione il primo motivo è anche manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; infatti, sul punto la sentenza impugnata è in linea con i seguenti principi: a operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall, ben possono consistere n sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibi aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (Se 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273337 – 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 – 01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 – 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 – 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 22765 del 18/02/2021, COGNOME, n.nn.); b) nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l’effetto, dal punto di vista del causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio che es si verifichi. (…) Si afferma, infatti, che non è necessaria la volontà diretta a provocare il di essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essere un’operazione che, concretandosi in un abuso o in un’infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericol per la salute economico finanziaria della società, ‘determini l’astratta prevedibilità d decozione”. Si tratta, dunque, di una fattispecie a dolo generico;
Considerato che tali principi rispondono anche – delineando il vizio di manifesta infondatezza – al secondo motivo di ricorso – che contesta vizio di motivazione ex rt. 606, comma I, lett. e) in relazione all’art. 223 comma 2 L.F. – e che per altro si palesa anche come generico, perché ripropone ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche. Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in qua sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado si attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzat valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, COGNOME, Rv. 252615 – 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimen impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 dep. 05/12/1997; COGNOME, Rv. 209145) e nei caso di specie le pronunce offrono argomenti non manifestamente illogici e corretti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il consigliere estensore