Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2556 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2556 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA in Albania, avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Pistoia, ha assolto NOME COGNOME, per non avere commesso il fatto, dal reato ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, contestato al capo H) delle imputazioni, mentre ha confermato la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., oggetto del capo 3, ma rideterminando la pena.
Nel ricorso e nelle successive conclusioni scritte presentati dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza deducendo vizio della motivazione nell’escludere prove sufficienti circa la responsabilità dell’imputato per il capo H e nell’affermarla, invece, in relazione alla detenzione di cocaina (grammi 0,96), riposta nella tasca di una giacca custodita dentro l’armadio della sua abitazione, da lui consegnata spontaneamente alla Polizia giudiziaria.
Si osserva che non sono emersi dati che lascino suppore la destinazione della sostanza allo spaccio e che la quantità detenuta (già tagliata) corrisponde a 2,8 dosi, sicché è pienamente compatibile con l’uso personale perché equivale a una dose giornaliera più una dose e mezza di scorta.
Si rimarca, inoltre, che erroneamente la Corte d’appello ha argomentato che graverebbe sull’imputato l’onere di dimostrare l’uso meramente personale della droga detenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha escluso che dalle espressioni utilizzate dall’imputato nelle sue conversazioni con i coimputati emerga con sufficiente certezza che egli fosse coinvolto nella attività illecita rivelata dall intercettazioni.
Invece, ha ritenuto che la destinazione illecita della droga sequestratagli sia provata dal suo inserimento nel contesto di rapporti criminali che emerge dalle conversazioni intercettate e dal fatto che non risulta che egli sia un consumatore di cocaina.
L’argomentazione adottata dalla Corte di appello non rispetta i requisiti richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. perché gli elementi di valutazione considerati nella motivazione della sentenza non possiedono le connotazioni di una gravità e precisione sufficienti per escludere altre ragionevoli spiegazioni della condotta.
Infatti, in occasione della perquisizione fu trovato addosso all’imputato soltanto un involucro di cocaina, contenente principio attivo di 413,5 milligrammi, con il quale è possibile confezionare meno di due dosi.
Inoltre, il tenore criptico delle conversazioni intercettate (il cui contenuto non è richiamato nella motivazione, sicché non può valutarsene la rilevanza indiziaria) potrebbe non irragionevolmente spiegarsi con le cautele legate all’acquisto della droga, dal quale comunque derivano responsabilità amministrative e il rischio di coinvolgimento in indagini penali.
Deve ribadirsi che la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l’onere di provare (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614), sulla base di dati certi e nel loro complesso univocamente significativi – quali, per esempio il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario tipicamente utilizzato per il
confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga – mediante corrette massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la destinazione allo spaccio (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv. 284842; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Rv. 229686).
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio alla stregua dei principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 09/10/2025