Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 933 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 933 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMENOME, nata in Costa d’Avorio il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d’appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 29/02/2024, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 259 d. lgs. 152/2006 (capo 1) e 48-479 c.p. (capo 2) alla pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, carenza e vizio di motivazione in ordine al capo 1) in rubrica e, con un secondo motivo, violazione di legge, nonchØ carenza e vizio di motivazione in ordine al capo 2) in rubrica.
In ordine al primo capo di imputazione lamenta il ricorrente che gli operatori di P.G. non hanno effettuato alcuna verifica in ordine alla funzionalità degli apparecchi usati stipati nel semirimorchio, al fine di accertare se fossero destinati, come sostenuto dall’imputato, al riutilizzo in Africa.
Quanto al capo 2), l’imputato deduce, quanto meno, l’assenza del dolo di falso, che non può sussistere in re ipsa .
Il ricorso Ł inammissibile.
Quanto al primo motivo, a fronte degli esiti dell’ispezione visiva, che deponevano univocamente verso la classificazione degli oggetti trasportati come rifiuti, l’imputato nulla ha dedotto se non generiche considerazioni.
Va rammentato che, per la sedimentata giurisprudenza della Corte, in presenza di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, «l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione (Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263336 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 262129 – 01; Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, BusŁ, Rv. 252385 – 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011,
– Relatore –
Ord. n. sez. 18066/2025
CC – 12/12/2025
COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, CaCOGNOME, Rv. 241504 – 01).
Tale giurisprudenza Ł una applicazione dell’indirizzo consolidato secondo cui (v. Sez. 3, n. 20410 del 08/02/2018, Rv. 273221 – 01 Boccaccio) il principio di inversione dell’onere della prova «specificamente riferito al deposito tem›poraneo, Ł peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l’applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali».
In tal senso, già Sez. 3, n. 47262 dell’8/09/2016, COGNOME, n.m., aveva precisato che il principio dell’inversione dell’onere della prova corri›sponde ad un «principio generale già applicato in giurisprudenza: in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 152/2006 (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 5504 del 12 gennaio 2016, COGNOME), di deposito temporaneo di rifiuti (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 29084 del14 maggio 2015, COGNOME), di terre e rocce da scavo (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 16078 del 10 marzo 2015, COGNOME), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 3943 del 17 dicembre 2014, COGNOME), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 3202 del 2 ottobre 2014, COGNOME; Sez. III, n. 41836 del 30 settembre 2008, COGNOME), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall’art. 258 comma 15 del d. lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 6107 del 17 gennaio 2014, COGNOME), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali, Sez. III, n. 35138 del 18 giugno 2009, COGNOME)».
Il principio Ł stato successivamente ribadito anche da Sez. 3, n. 3598 del 23/10/2018, dep. 2019, Fortuna, n.m..
Tale prova inoltre, che grava sull’interessato, non può essere fornita (Sez. 3, n. 41607 del 6/07/2017, COGNOME, n.m.) mediante mera testimonianza, atteso che l’art. 184bis D.lgs. 152/06 richiede «condizioni specifiche che devono essere adeguatamente documentate anche e soprattutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come Ł noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana», e che «incombe sull’interessato, anche successivamente alla modifica dell’art. 183, comma 1, lett. p), l’onere di fornire la prova della destinazione del materiale ad ulteriore utilizzo, con certezza e non come mera eventualità». Principio che trova pacificamente applicazione al caso dell’EOW, che riposa sul medesimo principio derogatorio.
Le sopra esposte considerazioni valgono anche, pertanto, in riferimento alla prospettata (ma non dimostrata) ipotesi di classificare i materiali in parola come «prodotti» (sottratti, quindi, alla disciplina dei rifiuti), in relazione ai quali gravava sull’imputato, almeno, un onere di allegazione, cui non si Ł attenuto.
Tanto, anche in esplicazione del principio di c.d. «vicinanza della prova». E’ stato infatti chiarito dalla Corte (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Borroni, Rv. 259245 – 01) che «ove l’imputato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perchØ Ł l’imputato che, in considerazione del principio della cd. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva».
Ancora, questa Corte ha affermato (Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020,
Bruzzese, Rv. 278373 – 01) che «nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poichØ Ł l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva».
3.2. Il secondo motivo Ł del pari inammissibile.
La Corte territoriale ha desunto la sussistenza del dolo dalla indicazione, nella bolletta doganale, degli oggetti trasportati come «beni personali», elemento che evidenzia la sussistenza in capo all’indagato dell’ animus decipiendi .
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME