Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15081 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15081 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vicenza il 09/04/1963
avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d’appello di Venezia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il reato
è estinto per prescrizione.
Udito il difensore: è presente, come sostituto processuale dell’avvocato COGNOME Laura del foro di Vicenza, in difesa dell’imputato, l’avvocato NOME del foro di Roma, la quale conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.3.2024, la Corte di appello di Venezia, previa rideterminazione della pena, ha confermato la declaratoria di responsabilità NOME COGNOME in ordine al reato di omicidio colposo in danno di NOME COGNOME, avvenuto in Isola Vicentina il 6.12.2016, a seguito di investimento della perso offesa ad opera del carrello elevatore condotto dall’imputato.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
2.1. Nullità della sentenza per motivazione apparente, per omesso esame dei motivi di appello riguardanti l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di accertamento d nesso causale, causalità della colpa e prevedibilità dell’evento.
2.2.1. Sul giudizio esplicativo la ricostruzione della dinamica dell’evento ignorato le evidenze che mettono in dubbio la circostanza che la vittima si trovas in posizione eretta nella traiettoria del carrello elevatore in un mome antecedente l’inizio della manovra di retromarcia effettuata dal prevenuto, com riferito dall’ispettore dello COGNOME ed emerso dalla relazione medico-legale ci dal Tribunale; non è mai stato chiarito in quale momento la persona offesa si s spostata dalla posizione accanto alla cabina di guida sino alla saracinesca furgone.
2.2.2. Sull’individuazione della regola cautelare violata, i giudici di me hanno ritenuto violato l’obbligo di fermare il mezzo e di verificare l’assenz pericoli prima di procedere alla retromarcia, regola frutto dell’inventiva giudicanti ed estranea alla previsione dell’art. 20 d.lgs. 81/2008.
2.2.3. Sul giudizio controfattuale, deduce che i giudici hanno ragionato posteriori, e quindi in maniera manifestamente illogica, essendo sempre possibile in tal modo, trovare un comportamento alternativo lecito che avrebbe, in ipotes impedito l’evento.
2.2.4. Sul giudizio di prevedibilità ex ante, la motivazione è viziata, non potendo l’imputato prevedere che la vittima, poco prima al sicuro in prossimit della cabina del camion, se ne sarebbe allontanato senza preavviso; non poteva sapere che l’autista del furgone, in ragione dell’età avanzata, aveva rid capacità uditive e dunque difficilmente poteva accorgersi della segnalazion acustica del carrello in avvicinamento; non era a conoscenza del fatto che vittima era stata spesso rimproverata zipnarst accanto alla cabina del
camion durante le operazioni di carico; non poteva prevedere la posizione no eretta della persona offesa.
2.2.5. Sui fattori causali sopravvenuti, non si è tenuto conto del t concernente l’interruzione del nesso causale, con riferimento alla condo eccentrica e imprevedibile della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
21644 del 13/2/2013, COGNOME, Rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c’è, in altri termini, la possibilità di anda a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774); ipotesi che, nella specie, deve escludersi.
Ciò posto, giova rammentare che, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante” è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.
Sotto questo profilo, le argomentazioni delle conformi sentenze di merito appaiono immuni dai denunciati vizi logico-giuridici in punto di accertamento della responsabilità colposa del prevenuto, avendo legittimamente individuato la violazione di una regola cautelare specifica in materia prevenzionale, secondo le considerazioni che seguono.
Come premessa generale, va qui ribadito che il conducente di qualsiasi veicolo è tenuto ad usare la necessaria prudenza al fine di evitare incidenti e, principalmente, ha l’obbligo di ispezionare con lo sguardo lo spazio che il veicolo
deve percorrere, versando altrimenti in colpa (Sez. 4, n. 12216 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 269403 – 01).
Nel caso di specie, e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la circostanza secondo cui la vittima potesse non trovarsi in posizione eretta durante la manovra di retromarcia del muletto non appare decisiva ai fini che qui rilevano, atteso che i giudicanti hanno dato conto del fatto che dall’istruttoria era emerso che l’imputato, durante la manovra di retromarcia, non aveva alcuna visuale della zona dietro di sé, stante la presenza dei pacchi sul muletto che ostruivano la vista della zona retrostante interessata alla manovra.
Tale situazione di fatto ha consentito ai giudici territoriali di individuare l regola cautelare violata nel caso concreto, consistente nell’obbligo di mantenere la persona offesa (o qualsiasi altro pedone presente nell’area) “a vista”, soprattutto nel porre in essere le manovre di spostamento; e, in ultima analisi, di t A fermare il mezzo e di verificare l’assenza di pericoli o di ostacoli prit~ procedere alla manovra di retromarcia “al buio”, fra l’altro effettuata con una improvvisa manovra in sterzata del carrello, come accertato in sede di merito.
5. Non si può, dunque, affermare, come fa il ricorrente, che tale regola cautelare sia frutto dell’inventiva dei giudici, né che la stessa sia estranea alla previsione dell’art. 20 d.lgs. 81/2008, che impone a ogni lavoratore di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni”, fra cui l’obbligo, appunto, di “utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i (…) mezzi di trasporto (…)”. Trattasi di una regola cautelare c.d. elastica, in quanto desumibile proprio dalla concreta dinamica dell’incidente in questione, derivato da una evidente imprudenza del carrellista, il quale avrebbe dovuto evitare di compiere una manovra di retromarcia priva di visuale, ben sapendo che nella zona ove stava operando si trovava il camionista, di cui aveva momentaneamente perso la visuale: ragione in più per effettuare una doverosa verifica preliminare, volta a recuperare la “vista” del COGNOME e comunque ad accertarsi dell’assenza della persona offesa (o di altri) nello spazio da percorrere, al fine di procedere alla manovra di retromarcia in completa sicurezza.
6. La legittima individuazione ed il contenuto della regola cautelare specifica oggetto di violazione, di cui hanno dato conto i giudici di merito, rendono manifestamente infondate le ulteriori censure in tema di causalità della colpa e di giudizio controfattuale, essendo indubbio che, se l’imputato avesse adottato la condotta alternativa lecita dianzi indicata, nessun investimento sarebbe avvenuto.
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Sono inammissibili anche le doglianze prospettate sul tema del giudizio di prevedibilità
ex ante – secondo cui, in sintesi, l’imputato non poteva prevedere
che la vittima, per una serie di ragioni (spostamento improvviso, ridotte capac uditive, posizione non eretta del camionista ecc.), si sarebbe posizionata in z
pericolosa rispetto alla manovra del muletto – nonché sul tema della ipotizzata condotta eccentrica della persona offesa. Tali doglianze non sono consentite i
questa sede, in quanto attinenti al merito, e si rivelano comunque irrilev rispetto alla riscontrata violazione della regola cautelare indicata, il cui ri
come già ribadito, avrebbe consentito al prevenuto di avvedersi della presenz della persona offesa nell’area di manovra, anche nell’ipotesi in cui la stessa si
trovata a terra per un improvviso malore.
7. Infine, va precisato che, con riferimento al delitto di omicidio colposo p cui si procede, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione deg
infortuni sul lavoro, non è ancora maturato il termine di prescrizione, trovan nella specie applicazione il raddoppio del termine di cui all’art. 157, comma 6, c
pen., pari a complessivi 15 anni, decorrenti dalla data di consumazione del rea (6.12.2016).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 25 febbraio 2025
Il Presidente