Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39972 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39972 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2018 del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
3 f OTT, 2024
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/09/2018, il Tribunale di Prato dichiarava NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs 81/2018 loro ascritte e li condannava, ciascuno, al pagamento della pena di euro 6.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deducono violazione degli artt. 179 e 96 cod.proc.pen.
Espongono che il giudizio di merito era stato celebrato nei confronti degli imputati con l’assistenza e la rappresentanza di due difensori di ufficio, designati nella fase delle indagini preliminari, nonostante successivamente e già prima dell’emissione dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio gli imputati avesse nominato un difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO del foro di Prato; risultava, quindi, evidente la nullità determinatasi per l’omessa notifica dei predetti atti nei confronti del difensore di fiducia e la conseguente nullità della sentenza impugnata.
Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato secondo le argomentazioni che seguono.
2.La nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez.6,n.2382 del 28/12/2017, Rv 272025-01; Sez.6,n.45581de1 24/10/2013, Rv. 257807 – 01).
Nella specie, l’eccezione è stata proposta solo con il ricorso per cassazione e, pertanto, intempestivamente con conseguente sanatoria della nullità.
L’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l’ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall’art. 179, comma primo, cod.proc.pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal “suo difensore” come dispone testualmente l’art. 179, comnna primo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614 – 01; Sez.4, n. 7968 del 06/12/2013, dep.19/02/2014, Rv. 258615 – 01, che ha precisato che l’omessa notificazione del
decreto di citazione, nella specie per il giudizio di appello, al difensore di dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilev che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’i essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che ris sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente termine stabilito per la comparizione).
Nella specie, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al di d’ufficio dei ricorrenti, nonostante agli atti risultasse l’avvenuta nomin difensore di fiducia per ciascuno dei ricorrenti fin dalla fase delle i preliminari.
Risulta, quindi, integrata la dedotta nullità che inficia l’intero giudizio grado.
Nondimeno va rilevata l’intervenuta prescrizione dei reati contestati data del 19/05/2021, essendo a tale data decorso il termine massimo prescrizione quinquennale ai sensi degli artt. 157, 160 e 161 cod.pen. e risultando dagli atti cause di sospensione della prescrizione.
5.Secondo la assolutamente costante giurisprudenza di questa Corte, infatt in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in s legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impug in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procede immediatamente alla declaratoria della causa estintiva salvo che l’operatività causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazi riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudizia nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti Rv. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, COGNOME, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 256625).
La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio perché i rea contestati sono estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, perchè i reati ascritti sono estinti prescrizione.
Così deciso il 10/09/2024