Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27516 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27516 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LODI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
MIGNOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME NOMENOME a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano aveva confermato il giudizio di res sabilità a suo carico in relazione ai reati di cui all’art.189 commi 6 e 7 C.d.S.
Il NOMEnte articola tre motivi di doglianza, con cui lamenta vizio di tivazione in relazione all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti per dell’elemento soggettivo laddove, in relazione al reato di omessa fermata, i due ducenti si erano fermati e scambiati le proprie considerazioni sul sinistro men NOMEnte si era allontaNOME solo dopo che il conducente antagonista era venut possesso del certificato assicurativo del NOMEnte e aveva fotografato la tar veicolo. Sotto diverso profilo prospetta violazione di legge e difetto di motiva con riferimento alla ipotesi di omessa fermata in quanto da nessun elemento proce suale era emerso che la persona offesa avesse riportato danni fisici alla perso conseguenza del tamponamento tra i due mezzi, circostanza che era risultata esclus dalla stessa testimonianza della persona offesa. Quanto al reato di omessa assiste rilevava che dal confronto tra i due conducenti non era risultata la NOMEnza di personali a carico della persona offesa il quale, solo in un secondo momento e aven tentato di fermare la marcia dell’imputato, si era procurato lesioni al piede, quelle derivanti da un trauma cervicale erano risultate soltanto al controllo del P Soccorso. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Infondati sono i primi due motivi di ricorso con i quali il NOMEnte deduce miscuamente violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ric renza dei profili soggettivi del delitto di omessa fermata in occasione di inci stradale, mentre fondata risulta la terza censura concernente un deficit motivazio della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo reato di omessa assistenza alla persona coinvolta nel sinistro stradale.
‘E stato affermato dalla giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte c reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assisten configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giu dica, essendo la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coi nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la secon assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicchè è configurabi concorso materiale tra le due ipotesi criminose (sez.4, n.3783 del 10/010/2014, B boni, Rv.261945). Le disposizioni di cui all’art.189 comma 6 e 7 Cod. della Stra
si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condott consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivano lesioni alla persona si conformino a doveri di solidarietà e di intervento, che hanno come fulcro l’ stenza del consociato in difficoltà; si “tratta in particolare di una condot rispetto l’ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in meri fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti ri legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla co tezza del pericolo imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescrit (sez.4, 25/11/1999 n.5416, Sitia e altri, Rv.216465). Ne consegue pertanto ch fatti che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertati, come si sono concretizzati, prima che lo stesso si allontani dal luogo del sin sicchè il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia (sez.4, n.4380 del 2/12/1994, Rv. 201501; n.14610 del 30/01/2014, COGNOME Rv.259216, n.18748 del 4/05/2022, COGNOME, Rv.283212), dovendo l’investitore essersi reso conto del sinistro in base ad una obiettiva constatazione. ‘E stato affermato che nella ipotesi di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S. certamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’ gente pone in essere la condotta e, quindi valutato sulla base delle circostan medesimo concretamente ‘ rappresentate e percepite, le quali devono essere univocamente indicative della consapevolezza da parte del conducente di aver causato u incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo m mento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (se n.5510 del 1/12/2012, Meta, Rv.254667); mentre nel reato di mancata prestazione di assistenza non è sufficiente che dall’incidente possano essere derivate c guenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi conc tizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni della fisica (sez.4, n.23177 del 15/03/2016, Triche, Rv.266969). Peraltro, detto reat chiede che il bisogno dell’investito sia effettivo, sicchè non è configurabile nel assenza di lesioni o allorchè altri abbia già provveduto o non risulti necessar utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato, ma tali circostanze non essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad o tiva constatazione prima del proprio allontanamento (sez.4, n.18748 del 4/05/202 COGNOME NOME, Rv.283212). Il reato di omessa prestazione di assistenza è perta ravvisabile in caso di sinistro che possieda connotazioni tali da evidenziare, in t di immediatezza, la probabilità, ovvero solo la possibilità che dall’incidente si vato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso (sez.4, n.33772 15/06/2017, Dentice di NOME COGNOME, Rv.271046). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il giudice distrettuale ha fatto coerente applicazione di detti principi s con riferimento alla ipotesi di fuga in quanto ha rappresentato, con motivazione rente e non affetta da illogicità evidente che l’imputato, a seguito ‘di incidente che aveva posto a repentaglio la integrità fisica della persona, a seguito di tam mento, dopo avere attivato con la stessa una interlocuzione e una trattativa, a di definire i profili delle rispettive responsabilità, si era dato alla fuga, ome completare la procedura di identificazione e sottraendosi in sostanza alla stessa avere realizzato di essere privo di copertura assicurativa. Corretto appare perta richiamo alla giurisprudenza di legittimità che riconduce il fulcro e la finali contestazione in parola, sanzionandone la inosservanza, nell’obbligo in capo al c ducente di fermarsi in presenza di un incidente – di cui abbia percezione – ricon bile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, sicch ai fini della sussistenza del reato, non è necessario riscontrare l’esistenza di tivo danno alle persone, peraltro neppure accertabile immediatamente nella sua su sistenza e consistenza (sez.2, n.42744 del 21/09/2021, Capasso, Rv.282294), ipote certamente ravvisabile nella specie ove, a fonte di una fermata temporanea a fro di sinistro stradale potenziale causativo di danni alla persona il conducente a volontariamente decliNOME all’invito di farsi identificare per timore delle conseg amministrative e legali della propria condotta, in pratica sottraendosi a qualsi sponsabilità che potesse derivare dal proprio operato.
3.1 Manifestamente illogica è invece la motivazione delle decisioni di merito c ha riconosciuto la ipotesi della omessa assistenza laddove, alla luce delle obi emergenze del caso concreto (fermata temporanea dei due conducenti, intavolazione di una interlocuzione per gestire le conseguenze del sinistro sul piano civile, aff zione della persona offesa di non avere subito nell’immediato conseguenze trauma tiche per effetto del tamponamento), afferma che risultava prevedibile che la pers offesa avesse riportato danni evidenti alla persona, così da comportare un obbligo assistenza in capo al COGNOME, dal momento che le lesioni emersero soltanto all’esito degli accertamenti eseguiti presso l’ospedale di Vizzolo Predabissi, NOME aveva fatto accesso tramite servizio del 118, non tanto per fare refert le “algie al rachide cervicali”, successivamente riscontrate quale conseguenze tamponamento, ma per curare le lesioni al piede sinistro che il suddetto si era vocato nel tentativo di arrestare la fuga dell’imputato.
3.2 Infatti, come sopra rappresentato, il reato di omissione di assistenza, d all’art. 189, comma settimo, cod. strada, richiede che sia effettivo il bisogno d vestito, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o al altri abbia già provveduto e non risulti più necessario nè utile o efficace, l’u
intervento dell’obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute “ex post”, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento (sez.4, n.39088 del 3/05/2016, COGNOME, Rv.267601; n.18478 del 4/05/2022, COGNOME, Rv.283212). Nella specie invece la Corte di appello, con ragionamento apparente e privo di qualsiasi riferimento alla situazione obiettivamente verificatasi al momento del sinistro, ha ritenuto la concreta possibilità che un danno alla persona fosse esistente, o comunque prevedibile, sulla base di un giudizio di verosimiglianza, attingendo ad un elemento diagnostico di molto successivo all’epoca in cui dovevano essere misurate le capacità di percezione della necessità di prestare assistenza da parte del COGNOME.
In relazione, pertanto, a tale ultimo profilo, concernente la NOMEnza dell’elemento soggettivo del reato di omessa assistenza, di cui all’art.189 comma 7 C.d.S. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio. Il ricorso deve essere per il resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art.189, co.7 C.d.S., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 aprile 2024.