Oltraggio a Pubblico Ufficiale: No a Ricorsi Generici e all’Ubriachezza come Scusante
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di oltraggio a pubblico ufficiale e di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un uomo condannato per tale reato, sottolineando come la genericità dei motivi e la riproposizione di argomenti già vagliati non possano trovare accoglimento in sede di legittimità. Analizziamo i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, di un individuo per il delitto di cui all’art. 341-bis del codice penale. L’imputato aveva offeso l’onore e il prestigio di agenti di polizia intervenuti all’interno di un locale pubblico. Avverso la sentenza di condanna, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre punti principali: l’insussistenza del requisito della presenza di più persone, la non imputabilità a causa del suo stato di alterazione alcolica e, infine, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi addotti dall’imputato erano mere ripetizioni di censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, presentate in forma generica e senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Sentenza sull’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
L’ordinanza offre spunti di riflessione cruciali su diversi aspetti del reato di oltraggio e sulla tecnica redazionale dei ricorsi. La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive con rigore logico-giuridico.
La Genericità come Vizio Insanabile del Ricorso
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso. La Corte ha evidenziato come le doglianze fossero “generiche e meramente riproduttive” di profili già esaminati e motivatamente disattesi. In sede di legittimità, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni dell’appello, ma è necessario individuare vizi specifici (violazione di legge o vizio di motivazione) nella sentenza impugnata.
Il Requisito della Presenza di Più Persone
Per la configurazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è necessaria la presenza di più persone al momento del fatto. La difesa sosteneva la mancanza di tale requisito. La Cassazione ha respinto questa tesi, confermando la valutazione del giudice di merito: il fatto era avvenuto all’interno di un locale con circa trenta avventori. La Corte ha precisato che la presenza fisica di più persone è sufficiente, indipendentemente dal fatto che queste siano state successivamente sentite come testimoni o che l’intervento delle forze dell’ordine sia stato richiesto dallo stesso imputato. La pubblicità dell’offesa è garantita dalla potenziale percezione da parte dei presenti.
Lo Stato di Ubriachezza non Esclude la Colpevolezza
Un altro punto cardine del ricorso riguardava l’elemento soggettivo del reato. L’imputato sosteneva che il suo stato di ubriachezza avrebbe dovuto escludere la coscienza e la volontà della sua condotta. Anche su questo punto, la Corte è stata categorica: lo stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol non incide sulla colpevolezza. Anzi, secondo i giudici, tale condizione può al massimo aggravare le modalità di estrinsecazione del reato, ma non può mai fungere da scusante per l’oltraggio a pubblico ufficiale.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche. Queste ultime non costituiscono un diritto dell’imputato, ma devono essere meritate sulla base di elementi positivi emersi durante il processo. Nel caso di specie, la presenza di “reiterati e gravi precedenti” a carico dell’imputato ha giustificato ampiamente il diniego, rendendo la motivazione della Corte d’Appello sufficiente e non illogica.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione rafforza tre importanti principi. In primo luogo, un ricorso è destinato all’inammissibilità se si limita a riproporre genericamente le stesse questioni già decise nei gradi di merito. In secondo luogo, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la presenza di più persone è un dato oggettivo che non richiede necessariamente la loro testimonianza. Infine, e con importanti implicazioni pratiche, lo stato di ubriachezza volontaria non solo non esclude la responsabilità penale, ma non può nemmeno essere invocato per mitigare la valutazione della condotta.
Lo stato di ubriachezza può escludere il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
No, la Corte ha stabilito che lo stato di alterazione da alcol non incide sulla coscienza e volontà necessarie per commettere il delitto, ma al massimo ne aggrava le modalità di manifestazione.
Perché il reato di oltraggio sia configurato, le persone presenti devono essere interrogate come testimoni?
No, la sentenza chiarisce che non è necessario esaminare i presenti come testimoni. La loro semplice presenza (nel caso di specie, circa trenta avventori in un locale) è sufficiente per integrare il requisito della pubblicità dell’offesa, richiesto dalla norma.
Un ricorso in Cassazione può limitarsi a ripetere le argomentazioni già presentate in appello?
No, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché fondato su motivi generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. Il ricorso per legittimità deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata e non può essere una semplice ripetizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40390 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
n. 70/NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. emessa con rito abbreviato;
esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici giudice di merito. In particolare, sull’effettiva presenza di più persone, necessarie a della configurazione dell’oltraggio, questa è stata fondata sull’essere avvenuto il f all’interno di un locale in cui erano circa trenta avventori alcuni dei quali spaventat comportamento aggressivo di COGNOME (così annotazione di servizio), senza che assuma rilievo né che fosse stato il ricorrente a chiedere l’intervento degli operanti, né che i pre non fossero stati esaminati come testimoni. Con riferimento alla censura relativa all’elemento soggettivo del reato la sentenza impugnata, come puntualmente argomentato a pag. 4, ha escluso che lo stato di alterazione da alcol incida sulla coscienza e volontà delitto, ma al più ne aggrava le modalità di estrinsecazione;
ritenuto che anche la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche jérreiterativa quanto, come è noto, esse non costituiscono un diritto dell’imputato, ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e, nella specie, la sentenza impugnata risult sorretta da sufficiente e non illogica motivazione alla luve dei reiterati e gravi preceden COGNOME;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024.