Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 76 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 76 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME, nato a Memaliaj (Albania) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d’appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di NOME COGNOME ex art. 341bis cod. pen . per avere offeso l’on ore e il prestigio di pubblici ufficiali nei modi descritti nella imputazione, ma ha rideterminato la pena.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere ravvisato il reato nonostante che dai dati acquisiti risulta che non erano presenti persone diverse dagli agenti operanti al momento in cui l’imputato rivolse loro le espressioni riportate nella imputazione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell ‘applicare la recid iva, peraltro nella massima estensione e
incongruamente rispetto alla determinazione della pena nel minimo edittale, senza specificare in cosa sia consistita la maggiore capacità a delinquere espressa dall’imputato con il reato per il quale si procede .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nella sentenza del Tribunale di Monza si evidenzia che dalle testimonianze degli agenti della Polizia municipale NOME e NOME e del carabiniere COGNOME risulta che l’imputato proferì le frasi ingiuriose in luogo pubblico e alla presenza di numerose persone, sia avventori del prospiciente bar, sia passanti o residenti della zona (alcuni dei quali fuggirono perché spaventati dall’aggressività dell’imputato mentre il titolare del bar abbassò la saracinesca del locale) e, sulla base di questi dati, la Corte d’appello ha ritenuto che, stanti le concordanti testimonianze degli appartenenti alla Polizia giudiziaria intervenuti, deve concludersi che le espressioni ingiuriose furono proferite in luogo pubblico e udite dai terzi presenti.
In realtà, la Corte d’appello ─ che si è limitata a recepire, succintamente richiamandola, la motivazione del Tribunale ─ non ha risposto alla obiezione ─ contenuta già nei motivi di appello e ribadita nel ricorso in esame ─ secondo cui le frasi offensive sarebbero state pronunciate prima che, rompendo il lunotto di un’auto, l’ imputato attira sse l’ attenzione dei clienti del bar e dei tabacchini, che uscirono dai locali e si dileguarono, e, poi, in caserma, ossia in due occasioni nelle quali non è provato che fossero presenti persone diverse dagli agenti della Polizia operanti.
Pertanto, non ha chiarito se le frasi oltraggiose furono udite da soggetti non fisicamente presenti al fatto, mentre il requisito della «presenza» di più persone non può essere surrogato dalla mera possibilità che le frasi offensive siano state udite da terzi. In altri termini, per la configurabilità del reato di oltraggio ex art. 341bis cod. pen. è necessaria la prova della presenza di più persone e solo se risulta accertata tale circostanza sarà sufficiente per integrare il reato la mera possibilità della percezione dell’offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024, dep. 202, Rv. 287506; Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466; Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546).
Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, alla luce dei principi di diritto richiamati, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Questo esito priva di rilevanza attuale il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 13/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
Ercole NOME