Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9170 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9170 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Marsala il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 13/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 13/05/2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala di condanna della ricorrente per il reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, affidandolo a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen., e art. 601 cod. pro in relazione alle disposizioni in materia di assistenza e rappresentanza dell’imputato. Si lament la mancata valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza del 13/05/2025 da parte del giudice appello, richiesta con nota del 6/05/2025 inoltrata via PEC lo stesso giorno alle ore 20.10.1 all’indirizzo EMAIL .
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, le e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazion all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., osservando corte di merito non avrebbe “meglio motivato” (p. 4 ricorso) in ordine al periodo di protrazi della condotta e non avrebbe valorizzato l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione ai fini di un complessivo giudizio di esiguità della condotta.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., lamentando c la corte di merito avrebbe omesso di valutare la presenza di quattro figli che aveva indot l’imputata ad occupare provvisoriamente l’immobile.
3.11 ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto l’istanza di ri trasmessa alla Corte di appello di Palermo era manifestamente infondata: dagli atti di causa a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., com definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 -01 – si evincono i seguenti dati: l’AVV_NOTAIO, difensore della ricorrente, in data 6 mag 2025 aveva presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento per l’udienza del 13 maggio 2025 per essere impegnato in altra udienza quale difensore unico di COGNOME NOME con udienza fissata per l’escussione dei testi del P.M. e della parte civile (v. copia istanza allegata al ri si tratta di istanza di differimento generica e non documentata, nella quale non sono indicat oltre ai dati relativi al mandato difensivo, il motivo per il quale non è stato incaricato un so processuale, né la data in cui è avvenuta la notifica del diverso impegno professionale indicat quale impedimento e se quest’ultimo era preesistente o meno al momento della notifica dell’udienza fissata dalla Corte di appello di Palermo.
3.2. Non superano la soglia di ammissibilità gli altri due motivi di ricorso.
3.2.1. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è generico perché fondato su argomenti
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del g pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla qual dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di c tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fond dell’impugnazione; i giudici di merito (p. 3 sentenza di primo grado, p. 2 sentenza d grado) hanno evidenziato la protrazione nel tempo della condotta di invasione, oltre all allegazione dell’eventuale cessazione della stessa, ostativa al riconoscimento della ca punibilità invocata.
3.2.2. Parimenti, il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento d di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen. in relazione alla condanna per il reato 633-639-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferisce alla prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la con giurisprudenza di legittimità; ebbene, a fronte del consolidato orientamento giurispr secondo cui «In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di nec essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, l’edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbient procedure pubbliche e regolamentate» (si veda, Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannali 263296- 01), non sono emersi nel procedimento, né la difesa ha allegato, el caratterizzanti un pericolo attuale e irrisolvibile, tale da giustificare l’occupa risultata essersi protratta per almeno due anni, di un alloggio popolare (v. p. 3 sente grado, p. 2 sentenza di secondo grado).
i ii pt. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inam ‘ssibile, conseguendo ex lege ai sensi dell’a rt . 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna de corrente al pagamento delle spese proce e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragio profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaicorrente al pagamento delle spese proces della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presid te