Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Valderice il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani del 25/07/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. NOME
COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25/07/2023, il Tribunale del riesame di Trapani rigettava l’istanza di riesame avanzata da NOME COGNOME avverso il provvedimento del GIP di Trapani con cui aveva disposto la convalida e l’emissione di nuovo sequestro preventivo di un’area demaniale marittima di circa 100 mq sita nella zona costiera del Comune di Valderice, gestito dalla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, in riferimento ai reati di cui agli articoli 1161 cod. nav. e 734 cod.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, lamentando violazione di legge in riferimento l’assenza di motivazione in ordine sia al fumus che al periculum in mora e alla esistenza del nesso di pertinenzialità tra la res sequestrata e il reato ipotizzato.
Evidenzia come sia tuttora pendente richiesta di rinnovo del titolo concessorio, in riferimento al quale non si è mai verificata alcuna decadenza, contrariamente a quanto affermato dal provvedimento impugnato, e che l’omesso pagamento del canone concessorio non sussiste, in quanto si è trattato di un mero errore nella indicazione del codice tributo con cui il canone stato pagato annualmente.
Quanto all’elemento psicologico del reato, erra il provvedimento impugnato a ritenere che la condotta sia punibile anche per colpa, ostando a tale conclusione la costante giurisprudenza di legittimità.
Manca, inoltre, secondo il ricorrente, ogni motivazione sul periculum in mora.
In data 10 aprile 2024 l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso, anche alla luce delle conclusioni del P.G..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio rammenta che, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere – quanto alla motivazione della relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, COGNOME, Rv. 283916).
In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex plurimís, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, rv. 226710).
Ciò determina l’automatica inammissibilità dei profili di censura, in cui, anche sott l’ombrello apparente della violazione di legge, si ‘lamenta vizio di motivazione, elemento che caratterizza, come si vedrà, entrambi i motivi di ricorso.
Sempre in via preliminare, il Collegio evidenzia che la censura, la quale contesta il percorso argomentativo del Tribunale del riesame, che avrebbe deciso introducendo temi e circostanze non esaminate dal giudice per le indagini preliminari, è manifestamente infondata.
Il Collegio in proposito evidenzia che, in tema di provvedimenti cautelari, la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento, così come quest’ultima può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento (Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 – 01).
Ed infatti, il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa (Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, Scandizzo, Rv. 226517 – 01), purché questa – come in questo caso – contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure essa si risolva in clausole di stile o in una motivazion meramente apparente.
La censura è pertanto manifestamente infondata.
Scendendo in concreto, la doglianza relativa al fumus commissi delicti è inammissibile per genericità.
4.1. Al fine di contestualizzare la vicenda oggi in esame, il Collegio evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” era in passato titolare di concessione demaniale marittima pe l’occupazione di circa 100 mq di litorale sito nel Comune di Valderice dal 2007, con scadenza 31 dicembre 2015.
In occasione di un controllo eseguito in data 27 giugno 2023 dalla Capitaneria di Porto di Trapani, veniva accertata la presenza di opere (pontili galleggianti, tensostrutture, gabbiott pedane, ecc.) installate in assenza di titolo concessorio.
Si accertava altresì la presenza di un “piano di calpestio” che, a detta del GIP, integrava altresì la fattispecie di cui all’articolo 734 cod. pen..
Secondo il provvedimento impugnato, che integra sul punto il provvedimento del GIP, l’ultimo pagamento di un canone concessorio risaliva al 2019 e, medio tempore, la Regione aveva notificato ai RAGIONE_SOCIALE una ingiunzione di sgombero per inadempienze contabili e amministrative.
In sede di riesame, il COGNOME aveva eccepito che la concessione sarebbe scaduta nel 2020, ma egli si era attivato per ottenere il relativo rinnovo, pratica che aveva avuto diver rallentamenti.
Evidenziava come l’Amministrazione avesse richiesto alla RAGIONE_SOCIALE la prova del pagamento dei canoni di concessione per gli anni 2011, 2012, 2017, 2018 e 2019.
Il COGNOME evidenziava di avere utilizzato, per i pagamenti, quale modalità di pagamento, l’F23 con codice tributo “TARGA_VEICOLO“.
Senonchè, tale codice era stato sostituito, giusta risoluzione dell’Agenzia delle entrate n 63/E del 12/06/2012, dal codice tributo “227T”, mentre il ricorrente ha continuato ad effettuare il pagamento del canone utilizzando erroneamente il vecchio codice tributo, con la conseguente non imputazione delle somme versate alla concessione in corso.
Deduce il ricorrente che allo stesso non è mai stata notificata alcuna decadenza del provvedimento concessorio, e che non può certo parlarsi di omissione dolosa dei pagamenti.
4.2. Tale deduzione non può essere condivisa, ed anzi è manifestamente infondata.
In primo luogo, il provvedimento impugnato evidenza (pag. 2) che la concessione era già scaduta all’atto del controllo e non era rinnovabile, in quanto la domanda di rinnovo era stata effettuata con modalità diverse da quelle imposte dalla Delibera n. 138/GAB del 11/06/2013 della Regione Sicilia.
Tale documento, a sua volta, consente l’estensione di validità (prorogata dalla successiva D.A. 134 del 12/08/2014 fino al 31 dicembre 2020) delle concessioni demaniali marittime, subordinandola, tuttavia, ad una serie di adempimenti, tra cui (art. 3) la presentazione della richiesta con le modalità di cui all’articolo 1, ossia per via telematica sul portale del Dema marittimo.
Il mancato rispetto di tale previsione determina l’inapplicabilità dell’estensione del concessione.
Evidenzia, poi, a pagina 7 il provvedimento impugnato che, a fronte del non corretto adempimento dei propri obblighi, la concessione doveva ritenersi cessata alla sua scadenza naturale, fissata alla data del 31 dicembre 2012.
Né, evidenzia il Tribunale di Trapani, in subiecta materia opera il principio del silenzioassenso, per cui nessun effetto giuridico può attribuirsi alla richiesta di rinnovo che non s seguita da un provvedimento esplicito di rinnovo, circostanza esclusa dallo stesso ricorrente.
Non a caso, il provvedimento impugnato evidenzia, come visto, che il 29 maggio 2020 era stata notificata all’RAGIONE_SOCIALE l’ingiunzione di sgombero per le inadempienze contabili e amministrative, in cui tale concetto veniva ribadito.
Sul punto, l’ordinanza impugnata fa buon governo del principio stabilito da questa Corte, secondo cui «in materia di abusiva occupazione di aree del demanio marittimo, non assume alcun rilievo che l’occupazione sia stata autorizzata in epoca anteriore al fatto contestat essendo necessario, per escludere il reato, una autorizzazione valida ed efficace al momento del fatto» (Sez. 3, n. 4332 del 03/02/1995, Capua, Rv. 202068 – 01), per cui «il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l’esistenza della pregressa concessione e l tempestiva presentazione dell’istanza di rinnovo» (Sez. 3, n. 34622 del 22/06/2011, COGNOME, Rv. 250976 – 01).
In presenza di una motivazione non meramente apparente, il motivo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 325 cod. proc. pen..
Inoltre, non appare sussistente alcuna violazione di legge, vedendosi nel caso di specie non già in un caso di “proroga” del titolo concessorio (la quale ha come solo effetto il differime del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario), t in corso di validità (come sarebbe avvenuto se fosse stata accolta la domanda di “estensione di validità” ai sensi della Delibera n. 138/GAB), bensì di un eventuale “rinnovo” dello stesso (che presuppone un nuovo rapporto e un distacco temporale tra i due provvedimenti concessori), istituto che implica la cessazione di validità del titolo originario, l’assenza del quale è correttamente evidenziata dal Tribunale del riesame (lo stesso ricorrente evidenzia come il rinnovo non sia mai stato concesso).
4.3. Manifestamente infondata è anche la censura secondo cui il Tribunale del riesame si sarebbe indebitamente sostituito all’autorità amministrativa nella valutazione del percorso del procedimento amministrativo e del suo esito, essendosi .limitato a verificare la scansione temporale dei fatti e ad applicare la normativa vigente.
L’inammissibilità di tale motivo assorbe anche il profilo di ricorso relativo all’elemen psicologico del reato, risultando del tutto irrilevante se i canoni fossero stati pagati o meno.
Inoltre, il Collegio ribadisce che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattis contestata, compreso quello soggettivo, essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu ocu/i la sussistenza di tale elemento (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896 – 01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, COGNOME, Rv. 240521 – 01), motivazione, nel caso di specie, sussistente e non meramente apparente, circostanza da cui deriva in ogni caso l’inammissibilità della doglianza ex art. 325 cod. proc. pen..
Inammissibile è anche la doglianza relativa al periculum in mora.
Il Tribunale ha infatti richiamato il provvedimento del GIP, evidenziando (pag. 3) la natura impeditiva del sequestro, finalizzato ad impedire la prosecuzione del reato, e la cui omissione avrebbe consentito all’indagato di proseguire lo sfruttamento dell’area demaniale in mancanza di valido titolo abilitativo.
In tal modo, sia pure in modo coinciso e per relationem, il Tribunale ha ottemperato all’obbligo di motivazione, soprattutto in considerazione del fatto che, dalla lettura provvedimento impugnato, si evidenzia che la richiesta di riesame avesse ad oggetto solo il fumus e non anche anche il periculum in mora, elemento che attenua l’obbligo di motivazione correlato al pieno effetto devolutivo del riesame (Sez. 4, n. 2331 del 16/12/2022, dep. 2023; Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, Orza, Rv. 285737 – 03).
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi pe ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/04/2024.