Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41235 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41235 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto -da COGNOME NOME NOME a Civita Castellana il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 23/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha ch l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e a concessione del beneficio della sospensione condizionale con dichiarazione d irrevocabilità della pronunzia di condanna. lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO e COGNOME
NOME che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Ancona riforma parzialmente la sentenza del 27/07/2021 del tribunale di Pesaro, assolven COGNOME NOME dal delitto ex art. 3 del Dlgs. 74/2000 (capo 1) e ridetermina la pena finale in ordine al solo reato di cui all’art. 10 del Dlgs. 74/2000, eli altresì la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e confermand resto la sentenza oltre a revocare il beneficio della sospensione condizionale pena concesso con sentenza del 23.03.2019 della corte di appello di Ancona divenuta irrevocabile il 8.10.2019.
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Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo sei motivi di impugnazione.
Si rappresentano con il primo, vizi di violazione di legge e di motivazione, con travisamento per omessa considerazione di prova decisiva. Si rappresenta che sarebbe congetturale la tesi dei giudici per cui le fatture di cui alla contestazione sarebbero state previamente registrate in contabilità così da imporsi poi la modifica e ristampa dei libri contabili, per eliminare la annotazione di quelle fatture nelle scritture medesime. La difesa invece, avrebbe sempre opposto, piuttosto, la circostanza per cui dette fatture non sarebbero mai state registrate in contabilità Ciò perché la registrazione delle fatture sarebbe in partita doppia e tale registrazione avrebbe interessato anche il conto economico dei costi deducibili, quale circostanza invece non emersa nel caso concreto. Ciò avrebbe comportato un costo da detrarre dai ricavi e un’Iva a credito da compensare con Iva a debito.
E si aggiunge, in sintesi, che alla luce di tali fatture e dei costi ivi emergenti come interamente deducibili risulterebbe che i costi di cui alla dichiarazione dei redditi e Iva del 2014, relativa alla annualità del 2013, non potrebbero contenere il totale dell’imponibile delle fatture ritenute inesistenti pari a 248.761,90. L’assenza dell’ammontare delle predette fatture nella citata dichiarazione escluderebbe in radice la circostanza per cui le fatture Cutroque in contestazione fossero state mai registrate in contabilità ed indicate nella dichiarazione dei redditi di periodo.
Quanto indicato quindi, in dichiarazione fiscale, come totale IVA da acquisti, non troverebbe alcuna registrazione contabile.
E si aggiunge come dallo stesso capo 1 risulterebbe che le fatture in esame non sarebbero state mai trovate e mai prodotte dalla parte. E in altri termini esse sarebbero inesistenti. I giudici di appello avrebbero omesso di considerare tali dati, pur avendone cognizione come risulterebbe in sentenza, ove si riportano a pagina 8 le censure della difesa. Piuttosto, si sarebbe optato per il ricorso, sul tema in esame, ad una prova logica di cui si contesta il fondamento e secondo la quale sarebbe logico ritenere che l’imputato, quale professionista del settore, avrebbe registrato in contabilità i documenti di “appoggio” ovvero le fatture Cutroque. Si osserva, in proposito, che l’imputato, da una parte, sarebbe dipinto come scaltro professionista che per convenienza fiscale sopravvenuta a seguito di ispezione per i periodi 2013 – 2015, ad un certo punto eliminerebbe fatture false registrate in contabilità e già utilizzate a fini fiscali, e dall’altra un tale soggetto si limiter a sostituirle solo con schede carburante inidonee a supportare l’importo Iva a credito di cui alla dichiarazione Iva del 2014 e, anzi, dimostrative di per sé della infedeltà nella dichiarazione presentata nel 2014. Si contesta anche la
valorizzazione, a supporto della tesi di accusa, di vicende giudiziaria a carico dell’imputato, siccome i pregressi accadimenti giudiziari innanzitutto per come conclusisi non dimostrerebbero una sistematica annotazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti. Non si può colmare il vuoto probatorio per il 2013, con un solo precedente giudiziario, si osserva, del 2010. Piuttosto, in sentenza si attesterebbe che le scritture contabili presentate alla RAGIONE_SOCIALE delle Entrate nel 2018 sarebbero state riconosciute dalla stessa RAGIONE_SOCIALE come veritiere. La stessa sentenza è invece silente sul significativo tema della corrispondente fittizietà delle schede carburante, precedentemente citate.
Si aggiunge, poi, che comunque, in alcun caso sarebbe integrata la fattispecie contestata. Perche’ la ritenuta cancellazione di fatture per operazioni inesistenti non avrebbe impedito la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, atteso che con la depurazione di dati ritenuti falsi per gli accertatori sarebbe più semplice operare tale verifica finale. E si ripete che l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate avrebbe attestato la veridicità di quanto rappresentato nelle scritture contabili nel 2018. Né sarebbe valida l’obiezione dei giudici per cui si sarebbe creata una maschera contabile per offrire una propria ricostruzione dei redditi nel 2013 – 2015, atteso che ciò richiederebbe la sussistenza della circostanza per cui tale maschera fosse in grado di fornire un quadro apparentemente almeno compatibile con il quadro della dichiarazione relativa all’anno 2013. Comunque, ricorrerebbe la fattispecie di cui all’art. 131 bis cod. pen. per le modalità grossolane della condotta.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all’elemento soggettivo dell’art. 10 citato, insussistente per quanto sopra osservato, risultando condotte incompatibili con il permettere l’evasione di Iva per l’importo di euro 47.246,00 e perché la eliminazione delle false fatture avrebbe determiNOME l’emersione di una maggiore base imponibile. Nulla la corte avrebbe al riguardo dedotto.
Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all’art. 164 comma 4 cod. pen. Sarebbe apparente la motivazione sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, siccome valorizzante la condotta di occultamento del reato, senza esaminare la gravità del fatto, trascurandone la insussistenza, perché con la condotta ascritta non si consentiva più la giustificazione dei dati esposti nella dichiarazione del 2014, e senza guardare la indole eventualmente criminale dell’imputato, smentita dal fatto che con la dichiarazione del 2014 l’Iva detratta non superava la soglia di punibilità di cui all’art. 4 del Dlgs. 74/2000.
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Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e motivazione in ordine all’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen. Si osserva che rispetto alla sentenza in ordine alla quale è stata revocata la sospensione condizionale della pena, irrevocabile il 8.10.2019, il fatto qui in contestazione è accertato il 10.10.2018 e certamente realizzato in precedenza. Inoltre, nessun nuovo delitto sarebbe stato commesso ex art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen. dopo la concessione del beneficio, per cui non ricorrerebbe tale ipotesi. Neppure sarebbe configurabile l’ipotesi di cui all’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen. a fronte del fatto che con la sentenza di corte di appello del 21.3.2019 il ricorrente è stato condanNOME a mesi 7 di reclusione, e quindi la ulteriore condanna del presente procedimento pari a 5 mesi e gg. 10 di reclusione non implica il superamento di 2 anni di reclusione di cui all’art. 163 cod. pen.
Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al combiNOME disposto di cui agli artt. 133 e 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen., in ordine alla procedura di quantificazione della pena. Per violazione del divieto di reformatio in peius. Si ritiene che la decisione impugnata, in punto si pena, siccome poggerebbe sulle stesse valutazioni del primo giudice, non poteva fissare una pena base doppia rispetto al minimo edittale del reato ex art. 10, posto che il primo giudice rispetto al reato più grave si era discostato rispetto alla relativa pena base solo di un terzo. La pena base del reato qui contestato non avrebbe potuto essere quindi superiore a 8 mesi.
Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, rispetto all’art. 12 bis Dlgs. 74/2000. E di omessa motivazione. A fronte della intervenuta ritenuta insussistenza del reato ex art. 3 del Dlgs. 74/2000, sarebbe rimasta immotivata la confermata confisca come statuita dal primo giudice. La stessa Corte di appello, si osserva, ha escluso che la condotta fosse idonea a mascherare l’obiettiva infedeltà dichiarativa del 30.9.2014. E quindi non emerge spiegazione per lasciar comprendere il mantenimento della confisca nella misura di cui alla sentenza di primo grado. Si aggiunge che solo con la novella di cui al Dlgs. 158 del 24.9.2015 la confisca è stata estesa al reato in esame e tanto va considerato a fronte di un reato che potrebbe essere stato commesso in concreto in un periodo anteriore a tale novella, con esclusione della confisca per inoperatività della norma, secondo il principio, almeno, del favor rei.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il primo motivo è fondato. Appare del tutto inadeguata la motivazione, nella parte in cui si sostiene che le fatture di cui alla contestazione sarebbero esistite e sarebbero state previamente registrate in contabilità, così da imporsi poi la modifica e ristampa dei libri contabili, per eliminare la annotazione di quelle fatture nelle scritture medesime, sulla base di soli due dati che come tali non paiono in grado di assumere da sé soli una rilevante portata significativa: l’uno, è quello per cui sarebbe logico ritenere che l’imputato quale professionista del settore avrebbe registrato in contabilità i documenti di “appoggio” ovvero le fatture Cutroque – come tali esistenti seppure mai rinvenute – per poi modificare e ristampare i libri contabili per eliminare la annotazione di quelle fatture nelle scritture medesime. Invero non si comprende, in un così ridotto quadro indiziario, siccome arricchito solo dalla ulteriore riflessione di seguito riportata, perché la mera qualifica di professionista del settore dovrebbe automaticamente dare certezza e contezza di una puntuale esistenza e registrazione di fatture, peraltro false e mai rinvenute, nella contabilità. Secondo una logica per cui l’operato di un professionista sarebbe sempre conforme alle regole, in questo caso contabili, per vero immediatamente smentita dal contestuale dato per cui si tratterebbe tuttavia di fatture false, quindi non conformi alle regole contabili che si assume che il professionista avrebbe dovuto seguire in tema di registrazioni contabili. In proposito è sufficiente ricordare che in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, come in questo caso, consistenti in ipotesi non fondate sull'”id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 1 – n. 16523 del 04/12/2020 Ud. (dep. 30/04/2021) Rv. 281385 – 01). L’a e tro dato, altrettanto debole nella sua portata probatoria nella misura in cui si accompagna solo al profilo riflessivo prima illustrato, è quello per cui sarebbe stato accertato giudizialmente, con relativa condanna a carico ex art. 2 del Dlgs. 74/2000, l’utilizzo, da parte del ricorrente, per l’anno di imposta 2010, di “analoghe” fatture per operazioni inesistenti della medesima società di quelle considerate, rispetto al reato qui in contestazione, come previamente registrate in contabilità, poi alterata, con sostituzione di altre registrazioni. Non si vede, né è spiegato, come una tale condotta, peraltro per una singola annualità, possa deporre per un uso sistematico di fatture false esistenti e registrate in contabilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La inadeguatezza di tale motivazione in ordine alla condotta materiale del reato, impone un riesame della vicenda che non esclude, astrattamente, la
considerazione dei dati prima illustrati, purchè in un quadro indiziario maggiormente articolato e argomentato, a partire dalla individuazione delle ragioni, rimaste inspiegate nella sentenza impugnata, sulla base delle quali si dovrebbe ritenere che le scritture contabili sarebbero state cancellate e ristampate. Le presenti considerazioni altresì, assorbono rendono pleonastico l’esame degli altri motivi. E giustificano l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio da parte della corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024.