Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16465 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 ottobre 2023, il GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 30 ottobre 2023 che, per quanto qui di interesse, prescriveva a COGNOME NOME di comparire personalmente per il periodo di anni 8 presso il Commissariato PS di RAGIONE_SOCIALE, dieci minuti dopo l’inizio e dieci minuti prima della fine di tutti gli incontri, casalinghi e trasferta, disputati dalla squadra RAGIONE_SOCIALE, dovendosi mantenere tali divieti e prescrizioni anche nel caso di mutamento futuro della denominazione della predetta squadra.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 6, comma 3,1. n. 401 del 1989 e 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa.
In sintesi, si sostiene che non sarebbe stato rispettato il termine di 48 ore dal momento della notifica del DASPO alla convalida adottata dal GIP, essendo nella specie trascorse trenta ore. Quanto sopra integrerebbe una nullità, come più affermato dalla giurisprudenza di legittimità che viene richiamata in ricorso.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 19 febbraio 2024, ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione.
Secondo il PG, il ricorso appare fondato. È innanzitutto ila osservare come sia del tutto irrilevante, nel caso di specie, la circostanza che il G.I.P. abbia pro ceduto alla convalida del provvedimento in un termine inferiore alle ventiquattro ore dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta da parte del pubblico ministero. Invero, la più recente giurisprudenza di codesto S.C., superando originari arresti pure richiamati in ricorso, ha condivisibilmente statuito che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è solo quello di quarantotto ore dalla notifica dell’atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, salvo che l’interessato documenti di non aver potuto avere
accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al AVV_NOTAIO e al pubblico ministero, ovvero che l’ordinanza del giudice motivi la convalida utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal AVV_NOTAIO (v., tra le molte, Sez. 3, Sentenza n. 17411 del 30/03/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284660). Sussiste invece la denunciata violazione del termine di quarantotto ore prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all’interessato del provvedimento del AVV_NOTAIO. Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al COGNOME alle ore 10.35 del 30 ottobre 2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato alle ore 17.00 del 31 ottobre successivo: sussiste pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispetto all’intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di codesta Suprema Corte. Quest’ultima è invero ormai uniforme e consolidata (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020 Cc. (dep. 24/05/2021) Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020 Cc. (dep. 27/05/2020) Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016 Cc. (dep. 03/03/2016) Rv. 266769) nell’affermare che deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto. Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all’interessato, l’emissione della convalida integra una nullità di ordine AVV_NOTAIO di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen,, da cui consegue l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma restando l’intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato nelle forme previste dall’art. 611, cod. proc. pen., è fondato per le ragioni concordemente evidenziate dal ricorrente e dal COGNOME nella sua requisitoria scritta.
Sussiste invero la denunciata violazione del termine di quarantotto ore prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all’interessato del provvedimento del AVV_NOTAIO.
Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al COGNOME alle ore 10.35 del 30 ottobre 2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato alle ore 17.00 del 31 ottobre successivo. Ricorre pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispetto all’intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte.
La giurisprudenza di legittimità sul punto è invero ormai uniforme e consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769) nell’affermare che deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto.
Come ricordano, infine, le parti, se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all’interessato, l’emissione della convalida integra una nullità di ordine AVV_NOTAIO di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma restando l’intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D’COGNOME, Rv. 266632).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 30/10/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso, il 26 marzo 2024
Il
Il Presidente