Obbligo di Presentazione e Ricorso in Cassazione: Quando è Inammissibile?
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, in particolare quando si contesta la violazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso non può essere una semplice fotocopia dei motivi già presentati in appello, ma deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le conclusioni della Corte.
I fatti del caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per aver violato più volte l’obbligo di presentazione presso il commissariato. Questo obbligo gli era stato imposto dal Questore come misura di prevenzione, connessa alla sua partecipazione a gruppi ultras, per impedirgli di prendere parte a disordini durante le competizioni sportive. L’imputato decideva di contestare la condanna presentando ricorso per cassazione, sostenendo che il fatto non sussistesse e lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello.
La genericità del ricorso e l’obbligo di presentazione
Il ricorrente, nel suo unico motivo, chiedeva l’assoluzione, ma la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la debolezza dell’argomentazione. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre le stesse doglianze già esposte nell’atto di appello, senza però analizzare e contestare in modo specifico le ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva respinte. La giurisprudenza è costante nell’affermare che un ricorso così formulato è inammissibile, poiché non svolge la sua funzione critica nei confronti del provvedimento impugnato, ma si limita a una sterile ripetizione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive, sottolineando alcuni punti chiave. In primo luogo, ha giudicato irrilevante la circostanza che la partita si fosse svolta ‘a porte aperte’ o ‘a porte chiuse’. L’obbligo di presentazione è una misura di prevenzione finalizzata al controllo del soggetto, e questa esigenza non viene meno a seconda delle modalità di svolgimento dell’evento sportivo.
In secondo luogo, la Corte territoriale aveva già evidenziato un fatto cruciale: l’imputato era inserito in un gruppo ultras. Tale appartenenza rendeva, secondo i giudici, ‘poco credibile’ che egli non fosse a conoscenza del calendario degli incontri della squadra e, di conseguenza, del suo dovere di presentarsi in commissariato. L’obbligo di informarsi è un corollario implicito della misura stessa. Stante la manifesta infondatezza e la genericità del ricorso, la Corte lo ha dichiarato inammissibile.
Conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La decisione ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro. La sentenza ribadisce quindi un monito importante: un ricorso in cassazione deve essere tecnicamente ben costruito, specifico e critico verso la decisione precedente. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori sanzioni economiche.
Cosa succede se un ricorso per cassazione si limita a ripetere i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione richiede che i motivi del ricorso si confrontino criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, non che si limitino a riproporre le stesse questioni già respinte.
La circostanza che una partita si svolga a porte chiuse incide sull’obbligo di presentazione in commissariato?
No, secondo la Corte questa circostanza è irrilevante. L’obbligo di presentazione è una misura di prevenzione finalizzata al controllo della persona, e tale esigenza di controllo non dipende dalle modalità di svolgimento dell’evento sportivo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40188 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40188 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qua la Corte d’appello, conferma la sentenza di primo grado e lo condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 6 co. 2 e 6 della L. 4 non aver osservato il provvedimento del AVV_NOTAIO, con il quale gli era stato imposto l’obbligo presentazione presso il commissariato.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivaz in ordine alla denegata assoluzione perché il fatto non sussiste.
Si osserva che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stes motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo gra senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazion (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 – dep. 24/06/2019, Rv. 27697001). Nel caso di specie, i giudice a quo osserva che il fatto che la partita si sia svolta a porte aperte o chiuse è irril poiché tale circostanza non incide sull’esigenza di controllo connessa alla misura di prevenzio applicata. È noto che le partite del campionato di calcio si disputano normalmente in impian aperti al pubblico e che il ricorso a porte chiuse avviene solo in casi straordinari o per deci del giudice sportivo. In ogni caso, la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputato era in nel gruppo ultras, rendendo poco credibile che non fosse a conoscenza degli incontri della squadra e, di conseguenza, dell’obbligo di presentarsi in concomitanza delle competizioni sportive presso gli uffici di polizia.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
Il onsigliere es ensore
Il Presidente