Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4222 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Padova il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Piove di Sacco (Pd) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza dal Tribunale di Padova il 5 maggio 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 5 maggio 2023, il Gup del Tribunale di Padova ha convalidato i provvedimenti con i quali il AVV_NOTAIO di Padova aveva prescritto a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME l’obbligo, per la durata di anni 5, di presentarsi presso l’Ufficio o Comando di polizia competente per territorio, in occasione delle competizioni di RAGIONE_SOCIALE della squadra del Padova nell’ambito del campionato, della Coppa Italia, di tornei internazionali ovunque disputati, nonché in occasione delle partite amichevoli, 20 minuti dopo l’inizio del primo tempo e 20 minuti dopo l’inizio del secondo.
Il provvedimento di convalida è stato separatamente impugnato dai due prevenuti, tramite il comune difensore, che ha articolato due identici ricorsi per cassazione, formulando nell’interesse di entrambi gli assistiti le medesime censure, attinenti alla motivazione circa la sussistenza in concreto dei presupposti della misura applicata, con argomentazioni in larga parte identiche.
Con il primo motivo di ricorso, è stata lamentata la mancanza assoluta di motivazione in relazione alle ragioni di necessità e urgenza che avrebbero giustificato l’adozione della misura, in quanto il Gip si sarebbe limitato a richiamare i precedenti amministrativi riportati da entrambi i prevenuti, mentre sarebbe stato tenuto ad un vaglio più ampio, ed in particolare riferito all’attualità o prossimità temporale di competizioni sportive coinvolgenti la squadra del Padova.
I ricorrenti hanno poi censurato la mancanza assoluta di motivazione in relazione all’attribuzione dei fatti contestati ai due prevenuti: il giudice, argomentando per relationem, avrebbe mancato di dimostrare, con la motivazione del provvedimento impugnato, di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni della misura adottata dal AVV_NOTAIO e di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.
In tal senso deporrebbero gli errori nella collocazione geografica e cronologica dell’episodio addebitato ai ricorrenti; con riferimento al COGNOME, anche nel provvedimento del AVV_NOTAIO, come in quello di convalida, mancherebbe una sufficiente specificazione delle condotte a lui attribuibili.
Il terzo motivo di ricorso attiene al difetto assoluto di motivazione circa la pericolosità dei due prevenuti, dei quali non sarebbe stata specìficamente vagliata, da parte del giudice, la personalità ed ulteriori profili caratterizzanti.
Con il quarto e quinto motivo di ricorso vengono rispettivamente censurati la violazione dell’art. 6, commi 1, e 2, della legge n. 401 del 1989 nonché il difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui i prevenuti debbano presentarsi presso la Questura anche in occasione delle partite amichevoli disputate dal Padova; e la violazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989 nonché il difetto di motivazione circa le ragioni per cui i prevenuti debbano conformarsi a tale prescrizione secondo la modalità della “doppia firma” per tutte le partite disputate da detta squadra, sia in casa che in trasferta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, essendone risultati inammissibili o comunque infondati i motivi posti a loro sostegno, devono essere, a loro volta, dichiarati infondati e, pertanto, rigettati.
La sostanziale identità delle prospettazioni difensive giustifica il trattamento congiunto delle due impugnazioni.
Con il primo motivo la comune difesa dei ricorrenti ha lamentato la mancanza di motivazione in relazione alla ricorrenza delle ragioni di necessità ed urgenza che avrebbero giustificato l’adozione del provvedimento impugnato.
La censura è priva di fondamento; si rileva, infatti, che il provvedimento di convalida – facendo espresso riferimento, quanto alla sussistenza delle ragioni di urgenza legittimanti l’adozione del provvedimento da convalidare alla motivazione dello stesso nella parte in cui in esso è evidenziata, oltre alla condotta tenuta dai due attuali ricorrenti in occasione dei tumulti verificatisi in occasione della partita di RAGIONE_SOCIALE (valevole per il campionato nazionale di Serie C, organizzato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che si è poi disputata a distanza di circa due ore dai fatti per i quali è stato emesso il provvedimento in esame) fra le squadre del Padova e del Lecco, la circostanza che i due ricorrente già sono stati in passato interessati da precedenti provvedimenti del tipo di quello attualmente in esame per comportamenti violenti tenuti in occasione di competizioni sportive, di tal che, palesando essi una evidente insofferenza al rispetto delle regole di comportamento che, tanto più nelle indicate circostanza, è obbligatorio tenere, è ragionevole pensare che gli stessi, ove non urgentemente contenuti nelle loro condotte, potrebbero nuovamente concedersi a comportamenti violenti o pericolosi in occasione di manifestazioni sportive – ha, attraverso il richiamo ai precedenti gravanti sui due ricorrenti,
adeguatamente illustrato le ragioni di necessità ed urgenza che hanno giustificato l’adozione del provvedimento in questione.
Quanto al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la ritenuta mancanza di motivazione in ordine alla attribuzione ai ricorrenti dei fatti loro contestati, si rileva che anche in questo caso l’ordinanza di convalida richiama per relationem il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO, nel quale è segnalato, quanto al COGNOME, non solo che lo stesso è stato identificato, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, come uno dei soggetti che ha partecipato agli scontri avvenuti fra i sostenitori della squadra del Padova e quelli della squadra del Lecco, ma anche, ed in particolare, che il medesimo è stato ripreso, tramite il circuito di videosorveglianza cittadino, come colui che, avendo colpito con un pugno al volto un tifoso della squadra lecchese ha cagionato a quest’ultimo una ferita all’arcata sopraciliare, mentre, per quanto attiene al COGNOME, questi, sempre attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino, è stato visto prendere attivamente parte alla aggressione perpetrata dai sostenitori del Padova in danno di quelli del Lecco.
Tali elementi, sufficientemente individualizzanti, giustificano pienamente, stante il fatto che gli stessi appaiono chiaramente espressivi di comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive, l’adozione del provvedimento del tipo di quello adottato dal AVV_NOTAIO e poi tempestivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.
Nessuna importanza ha la circostanza che, per un mero errore redazionale, nel provvedimento di convalida si faccia riferimento ad incidenti di piazza verificatisi nei pressi dello stadio sportivo di Padova e si indichino come rilevanti le immagini riprese attraverso il “sistema video” presente nello stadio, atteso che, dall’esame del provvedimento convalidato, non oggetto di specifica contestazione sul punto, emerge con chiarezza che i tumulti cui il Gip AVV_NOTAIO e prima di lui il AVV_NOTAIO della medesima sede, si è riferito si sono verificati nella città del Santo in INDIRIZZO ed il sistema di ripresa che ha captato le immagini riguardanti i due ricorrenti è quello riconducibile al “circuito di videosorveglianza cittadino”.
Va, d’altra parte, aggiunto, sotto il profilo specifico della prova della attribuibilità dei comportamenti in questione ai due odierni ricorrenti, che sul tema già si è pronunziata questa Corte, osservando che, ai fini della convalida dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia connesso all’adozione del Daspo, è sufficiente che il giudice – sebbene questi non possa provvedere sulla base della mera esistenza della denunzia presentata a carico del soggetto
interessato per pretesi comportamenti violenti dal medesimo tenuti – si limiti a verificare l’esistenza di un quadro indiziario circa l’attribuibilità di tale condotta al destinatario del provvedimento, senza che sia necessario che sia raggiunta con certezza la prova di essa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 gennaio 2021, n. 1771).
Anche il terzo motivo di ricorso, riguardante il preteso difetto di motivazione in relazione alla esistenza di fattori soggettivi di pericolosità dei ricorrenti atti a giustificare il provvedimento, è privo di pregio sol che si osservi che siffatta qualificazione è implicitamente, ma non per questo non chiaramente, emergente dalla descrizione delle personalità dei due soggetti ora in questione, ambedue già in passato destinatari di provvedimenti analoghi a quello di cui ora si discute e, tuttavia, ancora inclini a comportamenti espressivi di violenza in occasione della disputa di manifestazioni sportive.
Riguardo al quarto motivo dì ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 401 del 1989 nonché difetto di motivazione in relazione alla previsione dell’obbligo di presentarsi presso gli organi di polizia anche in occasione della disputa da parte della squadra RAGIONE_SOCIALE Padova delle competizioni cosiddette “amichevoli”, osserva il Collegio, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, che per un verso la indicata qualifica attribuita alle competizioni sportive in questione, non escludendo la partecipazione ad esse di un cospicuo concorso di pubblico, verosimilmente emotivamente coinvolto dalla natura comunque agonistica della competizione in questione, non esclusa dalla qualifica di “partita amichevole”, la quale, sta ad indicare il fatto che l’incontro non è inserito in una più ampia ed articolata competizione, ma non che lo stesso non preveda la possibilità che vi sia una compagine vittoriosa e, per converso, una compagine sconfitta, non è tale da non giustificare a priori la possibilità che si determinino problematiche a livello di ordine e sicurezza pubbliche e che, per altro verso, la legittimità della prescrizione e la esigibilità del suo rispetto è assicurata dall’essere essa riferita agli incontri “amichevoli” che siano stati programmati dalla compagine calcistica di cui al provvedimento imposto dal AVV_NOTAIO e che abbiano avuto una adeguata pubblicizzazione attraverso i normali strumenti di diffusione delle notizie, di tal che la loro effettuazione possa essere previamente conosciuta o, comunque, conoscibile da chi, essendo destinatario della misura in questione, deve ritenersi obbligato ad attivarsi, informandosi sulle modalità e sulle occasioni di doverosa di ottemperanza ad essa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 marzo 2023, n. 12355; Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 marzo 2011, n. 8435).
Infondato è, infine, anche il quinto motivo di impugnazione, riferito all’obbligo di doppia presentazione presso gli Uffici di polizia non nel corso delle sole partite di RAGIONE_SOCIALE che la squadra del Padova disputerà presso questa medesima città ma anche in occasione delle partite che essa disputerà in “trasferta”.
Va detto che, in realtà, in più occasioni questa Corte ha ritenuto che siffatto inasprimento della prescrizione tipica del Daspo fosse ingiustificato, in particolare laddove, in ragione della distanza fra il luogo ove si svolge la competizione e quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile per l’interessato raggiungere il luogo dell’incontro in tempi ravvicinati (Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 marzo 2023, n. 13543; Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 novembre 2017, n. 52437; Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 giugno 2010, n. 2775, in cui, anzi è stato precisato che, laddove l’obbligo della doppia presentazione non risponda ad un criterio di logica, esso può essere modificato da questa stessa Corte, riducendolo ad una sola presentazione).
Ma, con riferimento al caso di specie, deve segnalarsi, oltre alla presenza di orientamenti giurisprudenziali diversi da quello precedentemente esposto (nel senso, infatti, della piena legittimità della reiterazione dell’obbligo presentazione, si vedano, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 giugno 2014, n. 23958; Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 marzo 2009, n. 11151) che, per un verso gli attuali ricorrenti, che pure sono stati post in condizione di interloquire circa il contenuto del provvedimento questorile prima che lo stesso fosse sottoposto al vaglio della autorità giudiziaria, null hanno eccepito al riguardo, non presentando alcuna memoria a sostegno della loro posizione, di tal che il silenzio serbato sul punto specifico dal AVV_NOTAIO corrisponde alla mancata sollecitazione di un suo intervento al riguardo da parte di chi aveva interesse a contestare siffatto specifico aspetto del provvedimento da convalidare, ma va anche segnalato, per altro verso, che, secondo quanto emerge dall’esame anche del provvedimento oggetto di specifica censura, oltre che da quello emesso dal AVV_NOTAIO di Padova, la squadra di RAGIONE_SOCIALE del Padova in relazione alle competizione sportive della quale è stato disposto a carico dei due odierni ricorrenti l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia disputando il campionato nazionale di Sere C organizzato in seno alla RAGIONE_SOCIALE, il quale è, notoriamente, suddiviso in gironi che prevedono la partecipazione ad essi di compagini appartenenti ad ambiti geografici della Nazione caratterizzati dalla reciproca prossimità territoriale, non è chiamata di regola a disputare incontri sportivi che, sebbene “in trasferta”
comportino degli spostamenti territoriali che impegnino dei tempi particolarmente lunghi, di tal che, al descritto stato degli atti, non è ravvisabile l’impossibilità per il soggetto interessato alla prescrizione di raggiungere in tempi ragionevolmente brevi l’eventuale sede ove siano disputati gli incontri “in trasferta” della compagine sportiva di cui si parla.
Da ciò discende che, laddove non disposta nella forma reiterata, la misura in esame potrebbe essere vanificata nelle sue funzioni di carattere specialpreventivo, potendo, diversamente, il soggetto in discorso raggiungere la sede degli incontri disputati “in trasferta” dopo avere ottemperato all’obbligo di presentazione di fronte agli Ufficio di polizia.
I due ricorsi devono, pertanto, essere rigettati ed i ricorrenti, visto l’art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
GLYPH