Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 653 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONASTERACE il 14/02/1972
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11 maggio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Cagliari accoglieva parzialmente – cioè con riferimento a 135 giorni, per alcuni periodi di detenzione sofferti presso la Casa Circondariale “INDIRIZZO COGNOME” di Reggio Calabria – l’istanza proposta, ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., da NOME COGNOME per ottenere il ristoro del pregiudizio derivante dalla detenzione che costui assumeva di aver subito in condizioni inumane e degradanti.
Il Magistrato di sorveglianza dichiarava inammissibile la domanda di ristoro in relazione alla detenzione sofferta fino al 13 aprile e rigettava la domanda stessa per il resto.
Il provvedimento veniva impugnato da NOME COGNOME Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza emessa il 9 novembre 2023, richiamata nell’intestazione della presente sentenza, rigettava l’impugnazione.
Avverso il menzionato provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione’ con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza è rimasto silente sulle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata il 21 agosto 2023. In particolare, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe espresso alcuna valutazione sul rilievo difensivo riguardante il fatto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 6 maggio 2021, aveva riconosciuto, in favore di NOME COGNOME il quale era stato detenuto nel carcere di Milano Opera nello stesso periodo e nella stessa sezione di NOME COGNOME – le condizioni per il rimedio risarcitorio, in conseguerza di sovraffollamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Con riguardo al capo della domanda relativo alla detenzione presso il carcere di Milano Opera, l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, ora in valutazione, non reca una disamina adeguata delle deduzioni difensive, ma si
limita a un rinvio generico alle considerazioni rese in proposito nel citato provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cagliari.
Si ravvisa, quindi, carenza di motivazione su punti decisivi sottoposti dal reclamante all’attenzione del Tribunale di sorveglianza, e violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. che stabilisce l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze, sicché risulta necessaria una nuova valutazione del reclamo.
Avuto riguardo a detti elementi, l’ordinanza impugnata risulta carente di motivazione e deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice del rinvio sarà libero di accogliere o rigettare il reclamo, ma dovrà rispettare i principi di diritto che regolano la materia e rendere congrua motivazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.
Così deciso in Roma, 2 ottobre 2024.