Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 837 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 837 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/05/2022 del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con il patrocinio del difensore, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in funzione di Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del dibattimento, che aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura
cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Reggio Calabria con la prescrizione del divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle ore 20.30 alle ore 7,30.
Il Tribunale ha confermato il provvedimento reiettivo del Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale in data 20 aprile 2022, ritenendo sussistente un concreto pericolo di recidiva criminosa specifica da parte del COGNOME, incompatibile con lo svolgimento di lavoro in diverso comune ed in orario notturno, tenuto conto della accusa alla base della applicata misura cautelare che lo vede gravemente indiziato di appartenere, quale imprenditore – espressione della cosca di ‘RAGIONE_SOCIALE facente capo ad COGNOME – attivo nel settore della distribuzione commerciale in funzione di riciclaggio e reimpiego dei proventi delle attività delittuose e punto di riferimento per gli interessi economici e finanziari dell’organizzazione.
Avverso tale decisione, la difesa del ricorrente deduce due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274, 277 e 283 cod. proc. pen.
L’impugnata ordinanza risulterebbe erronea nella parte in cui trae la sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti la misura dal titolo di reato, senza esaminare le concrete circostanze del caso.
Sotto tale profilo, è illogico, in assenza di motivazione sul punto, ritenere sussistente la pericolosità sociale del ricorrente solo durante l’orario serale e nel comune limitrofo, tenuto conto che durante il giorno il COGNOME può liberamente muoversi nell’ambito de Comune di Reggio Calabria, città in cui risulta radicata la cosca RAGIONE_SOCIALE di cui è accusato essere partecipe.
Il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui la pericolosità sociale del ricorrente sarebbe maggiore laddove questi fosse tenuto a rimanere all’interno di un luogo più distante dall’area di radicamento della cosca di presunta appartenenza.
2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione dell’art. 283 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. posto che l’interpretazione della norma parifica la limitazione della libertà personale che andrebbe a realizzare una prescrizione assimilabile alla misura cautelare degli arresti domiciliari; ciò implica un’interpretazione restrittiva delle norme che autorizzano le citate prescrizioni che non possono pregiudicare le normali esigenze di lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di censure adeguatamente confutate.
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente alla luce della complessiva critica rivolta alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare.
Il Tribunale ha dato conto delle ragioni che complessivamente fanno ritenere non mutate le esigenze cautelari alla base della misura, avendo apprezzato la gravità e le modalità della condotta – neppure oggetto di confutazione nei motivi di appello – e tali da far ritenere tuttora in essere, in considerazione della specifica professionalità delinquenziale dimostrata, un concreto pericolo di reiterazione di reati dello stesso tipo.
In ordine alle ragioni poste alla base della disposta prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione in orario notturno dalle 20,30 alle 7,30, il Tribunale ha correttamente rilevato come dette limitazioni, resesi necessarie per la salvaguardia delle citate esigenze cautelari, non fossero di ostacolo allo svolgimento dell’attività lavorativa, essendo inconciliabile con le pregnanti esigenze cautelari di cui ha dato brevemente conto la singolare offerta di lavoro che si svolgerebbe in orario notturno ed in una diversa e distante città.
Quella del Tribunale risulta una motivazione completa e logica che il ricorrente tenta di confutare attraverso l’apodittica censura di vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
I motivi di ricorso, invero, da un lato, risultano lacunosi nella parte in cui omettono ogni riferimento alla ritenuta gravità dell’accusa alla base misura cautelare, già implicante una presunzione di pericolosità sociale che il Tribunale ha evidenziato necessitasse di idonea cautela, dall’altro non tengono conto dell’adeguata ponderazione effettuata dal Collegio della cautela che ha osservato che proprio le citate esigenze cautelari non consentissero di far prevalere, nel concreto caso sottoposto al vaglio, le esigenze lavorativi (comunque non compromesse vista l’ampia fascia oraria a disposizione) alla luce dello specifico coefficiente di pericolosità del COGNOME.
Sostenendo che l’offerta di lavoro da effettuarsi in tempo di notte ed in un diverso comune rispetto a quello di residenza in cui è stata disposto l’obbligo di dimora fosse inconciliabile con le esigenze cautelari da preservare rende palese il ponderato bilanciamento complessivamente ed adeguatamente effettuato dal Tribunale tra esigenze lavorative ed esigenze cautelari ex art. 283, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 12379 del 20/12/2017, dep. 2018, Bartoli, Rv. 272563 secondo cui in ipotesi di misura cautelare dell’obbligo di dimora di cui all’art. 283 cod. proc. pen., è possibile l’ampliamento dei limiti territoriali della prescrizione per tutelare le necessità lavorative dell’indagato, a condizione che tale ampliamento sia compatibile con la salvaguardia delle esigenze di cautela; ma
anche, v. Sez. 5, n. 174 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280143, che rimarca la necessità del necessario bilanciamento dei diritti personali all’abitazione e al lavoro con le esigenze di cautela espressamente previste dall’art. 283, comma 5, cod. proc. pen.).
Eccentrico, d’altro canto, risulta il riferimento della difesa alla necessità di non pervenire ad una eccessiva compressione della libertà personale attraverso una misura cautelare che di fatto verrebbe ad essere assimilata a quella degli arresti domiciliari.
Tale evenienza, che si realizzerebbe in ipotesi di imposizione arbitraria di limitazioni che vanno ben oltre la necessità di salvaguardare le concrete esigenze cautelari (cfr. Sez. 2, n. 44502 del 03/07/2015, COGNOME, Rv. 265169, secondo cui la misura cautelare dell’obbligo di dimora, allorché è accompagnata, ai sensi dell’art. 283, comma 4, cod. proc. pen., dal divieto di allontanarsi dall’abitazione per alcune ore del giorno rimane ontologicamente diversa dagli arresti domiciliari, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile a questi ultimi; nonché, Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, COGNOME, Rv. 281908 che, nell’affrontare il tema connesso alla determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, ha stabilito che la misura cautelare dell’obbligo di dimora non è fungibile ex art. 657 cod. proc. pen., salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari, situazione che ricorre allorché l’obbligo della permanenza domiciliare sussista per un lasso di tempo eccedente le specifiche esigenze cautelari e quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria e altrui persona), risulta differente dalla misura in concreto applicata al ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La distanza tra le ipotesi che la difesa vorrebbe assimilare si scorge agevolmente se solo si osserva che il COGNOME può godere, come ammesso nello stesso ricorso, di un ampio potere di libertà di movimento – situazione ben lontana dalla eventuale arbitraria compressione dei diritti di libertà della persona – che non legittima, secondo quanto affermato dal Tribunale, una ulteriore assenza di limitazione di movimento in tempo di notte ed in diverso comune.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2022