Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25191 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SERRENTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME lett:a la memoria in data 27 maggio 2024 d parte del comune difensore AVV_NOTAIO, che ha ribadito la fondatezza dei motivi d ricorso.
OSSERVA
Rilevato che i motivi dei ricorsi della comune difesa risultano manifestamente infondati riproduttivi di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello;
ritenuto che manifestamente infondato risulta il primo motivo con cui si censura l’omessa notifica all’imputato personalmente, a seguito di rinvio di ufficio ai sensi della di emergenziale per la pandemia da COVID 19, dell’udienza del 17 aprile 2020; che infatti rispetto alla regolare notifica al difensore ed all’imputato della citazione in appello, i trattasi di nullità a regime intermedio sanata allorché, come nel caso di specie, non ri dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. tra le tante, Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R. Rv. 281601 secondo cui, in caso di rinvio d’ufficio dell’udi ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 202.0, disciplina entrata in vigore dur periodo della pandemia da “COVID-19”, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazi della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibi essere sanata se non dedotta nei termini di cui aglli artt. 180 e 182, comma 2, cod. pr pen.);
rilevato che manifestamente infondati e riproduttivi di identic:i motivi adeguatament confutati dalla Corte di appello risultano il secondo ed il terzo motivo (quest’ultimo de sotto due aspetti sub a e b), avendo la Corte territoriale adeguatamente risposto in ordine all prova della commessa calunnia (pagg. 3, 4, 5, 6 e 7) ed in ordine alle ragioni che faceva ritenere come i ricorrenti fossero consapevoli della falsa accusa mossa con la denunc strumentale ai danni dei due tecnici del Comune, 1:acciati di aver predisposto un atto fa (coinvolgendo altro appartenente alla polizia giudiziaria), tanto da evidenziare false circosta in contrasto con lo stesso tenore della denuncia e mai attestate dai verbalizzanti (pagg. 8);
rilevato che il quarto motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ris manifestamente infondato, avendo la sentenza messo in evidenza le ragioni della quantificazione della pena, sia in ragione dell’applicata recidiva, per COGNOME, per COGNOME; che inammissibili si rivelano le generiche doglianze in ritenuta recidiva (COGNOME) e alla mancata concessione di attenuanti generiche, que dedotte in sede di gravame; che manifestamente infondata si rivela la parte del motivo che ha rivolto critiche all’aumento operato a titolo di concorso formale alla luce delle accuse ri due persone (cfr. Sez. 6, n. 18745 del 02/04/2008, COGNOME, Rv. 239937, secondo cui, in caso di falsa incolpazione di più soggetti innocenti con unica denuncia, si configurano
distinti reati di calunnia, in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazi loro);
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciasc ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’a somma di euno tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024