Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27730 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRONI il 22/02/2002
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottor NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso ordinanza di convalida il provvedimento del Questore di Pavia emesso in data 27/06/2024 e notificato in data 01/07/2024 alle ore 12,25, disposta dal GIP del Tribunale di Pavia in data 04/07/2024 alle ore 15,30. Il Questore del provincia di Pavia in data 27/06/2024 aveva annullato in autotutela il provvedimento in ordin alla durata del divieto di accesso e dell’obbligo di presentazione, originariamente previst anni otto, e rideterminato la durata in anni tre, presso la questura di Pavia, al decimo quarantesimo minuto di ogni tempo delle partite disputate dalla squadra RAGIONE_SOCIALE Pavia RAGIONE_SOCIALE
2.1. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione dell’art.6 della legg del 1989 in quanto il Questore, né nel provvedimento né nella relata di notifica è indicato l’av della facoltà di presentare personalmente o mezzo del difensore memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. L’omessa indicazione del suddetto avviso costituisce causa di nullità del provvedimento di convalida, essendo stato il ricorrente menomat della facoltà di presentare memoria difensiva entro il termine di 48 ore dalla notific provvedimento. Rappresenta altresì che né il provvedimento del questore né la relata di notific recano l’avviso della facoltà di proporre ricorso innanzi al giudice, essendo specificatamen prevista solo la possibilità di ricorso al prefetto o al Tar.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione in ordine alla omess esplicitazione delle ragioni per le quali l’interessato debba presentarsi in questura ben qua volte in occasione delle partite di calcio del Pavia sia in casa che in trasferta. Rappresen natura vessatoria della prescrizione che il giudice ha convalidato senza nessuna richiamo le ragioni in ordine alla necessità di tale plurimo obbligo di presentazione.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’art. 6, comma 2-bis della L. 401 del 1989 stabilisce che: “La notifica di cui al comma deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento”.
In giurisprudenza si è affermato che, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni violenza in occasione di competizioni sportive, è affetta da nullità di ordine generale, ex art. comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’ordinanza di convalida del provvedimento del questo
impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di RAGIONE_SOCIALE, che sia privo dell’avviso cir facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida (Sez.3, n.
48201
del
25/09/2019 Cc. (dep. 27/11/2019 ) Rv. 277364).
Ebbene, nel caso in disamina, risulta che il provvedimento del Questore n. 165 /2024 del
27/06/2024, con il quale è stata rideterminata in anni tre la durata dell’obbligo presentazione e del divieto di accesso non reca alcuna indicazione della facoltà di presentare,
personalmente o a mezzo difensore, memorie difensive al giudice della convalida.
Altrettanto, anche il verbale di relata di notifica del 01/07/2024 delle ore 12,25
provvedimento di annullamento d’ufficio della durata del periodo di anni otto, indicato n provvedimento di divieto di accesso ai luoghi n. 38 del 2024 del 11/03/2024, e di
rideternninazione della durata dell’obbligo di presentazione e del divieto di accesso non rec alcuna indicazione in ordine alla facoltà di presentare memorie.
Da qui la nullità dell’atto ex art. 178
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lett. c), cod. proc. pen.,
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con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione.
2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso.
3.Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Pavia del 27/06/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Pavia.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Pavia del 27/06/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Pavia.
Così deciso all’udienza del 13/05/2025
il Consigliere estensore
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Il Presidente