Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41209 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41209 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Ischia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/5/2025 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo in via principal l’annullamento con rinvio per omessa notifica al ricorrente e, in subordine, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 maggio 2025 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 23 aprile 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, relativo a un fabbricato in muratura di circa 18 mq. di superficie e a un muro di contenimento della lunghezza di 20 m., realizzati in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Terme, disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 44 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004, trattandosi di opere realizzate in assenza di permesso di costruire o, comunque, di idoneo titolo abilitativo, in area vincolata.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo si eccepisce, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnata, a causa della violazione degli artt. 161, comma 4, 178, 179, 309 e 324 cod. proc. pen., in conseguenza della notificazione al ricorrente dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la discussione della richiesta di riesame mediante consegna al difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto dal ricorrente medesimo, nonostante la piena idoneità di tale domicilio.
Ha esposto che il ricorrente, con dichiarazione resa alla polizia municipale di RAGIONE_SOCIALE Terme, aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Terme, con la conseguenza che l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione innanzi al Tribunale, notificatogli il 19 maggio 2025 mediante consegna al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., doveva ritenersi nulla, potendo effettuarsi la notifica presso il difensore ai sensi d detta disposizione solamente quando sia impossibile eseguirla presso il domicilio eletto, impossibilità che nel caso in esame non sussisteva, posto che la momentanea assenza non equivale a impossibilità della notifica, occorrendo l’accertamento in concreto della stessa e della sua definitività.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione ed errata applicazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione della configurabilità dei reati ascrittigli, che avrebbe potuto essere esclusa sulla base dei documenti prodotti, dimostrativi della realizzazione del fabbricato ritenuto abusivo in tempi remoti.
In particolare, le fotografie aeree prodotte con la richiesta di riesame, la mappa catastale d’impianto e la scheda AEDES redatta a seguito del terremoto del 2017 che aveva colpito il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Terme, dimostravano la
realizzazione del piccolo fabbricato (o “cellaio”) sin dal 1943 e del muro di contenimento dai primi del ‘900, con la medesima consistenza attuale, con la conseguente irrilevanza della contestata mancanza delle prescritte autorizzazioni, in quanto il ricorrente si era limitato a eseguire opere di manutenzione del piccolo fabbricato, rese necessarie dai danni provocati dal terremoto del 2017, che, tra l’altro, erano state completate, senza aumenti volumetrici richiedenti il permesso di costruire, ed erano, comunque, state comunicate con RAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE di Casannicciola Terme.
Anche il rinforzo del muro di contenimento, pure esso danneggiato dal sisma del 2017, era stato comunicato al RAGIONE_SOCIALE Terme, con s.c.i.a. del 12 novembre 2024, in relazione al quale, in precedenza (nel 2021), era stata chiesta l’autorizzazione alla traslazione per realizzare una piazzola d’accesso e agevolare l’accesso al fondo, per la quale era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica ma non anche il permesso di costruire, cosicché il ricorrente, a causa delle condizioni di degrado e del pregiudizio statico che ne derivava, aveva avviato le operazioni di traslazione del muro comunicandolo con la suddetta RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di intervento di ristrutturazione senza modificazioni del carico urbanistico, non richiedente il previo rilascio del permesso di costruire, che era stato chiesto solo per scrupolo, pur non essendo, in realtà, necessario.
Tanto premesso, si lamenta la mancata considerazione da parte del Tribunale di tali risultanze documentali, che, se fossero state adeguatamente considerate, avrebbero dovuto condurre a escludere la sussistenza di indizi del reato contestato.
2.3. Con un terzo motivo si lamenta, sempre ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione ed errata applicazione delle medesime disposizioni di legge processuale, con riferimento alla affermazione della sussistenza di ragioni idonee a giustificare l’apposizione del vincolo, che erano state illustrate dal Tribunale con motivazione apodittica e apparente, senza considerare l’assenza di lavori in corso, ed affermando in modo generico e assertivo che le opere illegittimamente realizzate continuavano a proiettare conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, aggravando la lesione all’equilibrio urbanistico, senza spiegare in che modo la libera disponibilità delle opere possa ulteriormente deteriorare l’ambiente, non richiedendo ulteriori interventi e non determinando un mutamento delle esigenze urbanistiche della zona.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso chiedendo in via principale l’annullamento con rinvio per omessa notifica al ricorrente e, in subordine, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la necessità della notificazione dell’avviso d’udienza e l’adeguatezza e correttezza della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, relativo alla nullità dell’udienza camerale di discussione innanzi al Tribunale e a quella, derivata, dell’ordinanza impugnata, è manifestamente infondato.
La nullità conseguente alla notificazione all’imputato o all’indagato del decreto di citazione o dell’avviso di fissazione d’udienza in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato costituisce una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810 – 01, relativa a fattispecie nella quale è stata ritenuta valida l notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall’imputato lo studio del difensore di fiducia poi revocato – piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato – l’abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell’imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica; conf. Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, 0., Rv. 274183 01; Sez. 2, n. 11277 del 06/12/2012, dep. 2013, 0., Rv. 254873 – 01; v. anche, in termini, Sez. 2, n. 37615 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277515 – 01, relativa all’omesso avviso all’indagato della data fissata per l’udienza di riesame; v. anche Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
E’ stato, in particolare, precisato, proprio a proposito della idoneità dell notifica al difensore di fiducia, che la notifica del decreto di citazione a giudiz effettuata, anziché al domicilio dichiarato dall’imputato, al suo difensore di fiducia integra una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio in quanto, seppur irritualmente eseguita, essa non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lega quest’ultimo al difensore (Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266613 – 01, che, in motivazione, ha precisato che l’omessa notifica al domicilio eletto è causa di nullità assoluta soltanto quando essa risulti, effettivamente, inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato; nel medesimo senso Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, COGNOME, Rv. 268431 – 01; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264505 – 01; v. anche Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 229539 – 01).
Ora, nel caso in esame il ricorrente né ha dedotto l’assoluta inidoneità della notificazione dell’avviso di fissazione d’udienza eseguita presso il difensore di fiducia anziché al domicilio dichiarato dall’indagato, non rilevabile ex actis in considerazione del rapporto fiduciario esistente con il difensore nominato dall’indagato medesimo; né ha eccepito tale nullità a regime intermedio nel corso dell’udienza di discussione innanzi al Tribunale, alla quale intervenne il suddetto difensore di fiducia, che avrebbe potuto, quindi, tempestivamente eccepirla, con la conseguenza che, in ragione della natura di detta nullità, ne è ora preclusa la deduzione.
3. Il secondo e il terzo motivo, relativi all’errato apprezzamento degli elementi indiziari in ordine alla realizzazione di opere abusive e alle ragioni di opportunità per disporne il sequestro impeditivo, sono entrambi manifestamente infondati, per essere volti a censurare l’adeguatezza e la logicità della motivazione nelle parti relative all’apprezzamento degli elementi indiziari e alla ricostruzione dei fatti ch sulla base di essi è stata compiuta.
Va, infatti, rammentato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
E, poi necessario ribadire che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623).
Ora, nel caso in esame le doglianze del ricorrente sono entrambe volte a censurare l’adeguatezza e la logicità della motivazione, sia nella parte relativa alla
sussistenza di indizi della configurabilità dei reati contestati, sia quanto alle ragio di opportunità per disporre il sequestro delle opere abusive, motivazione che, però, non è mancante né apparente e, dunque, non è sindacabile sul piano della sua adeguatezza e logicità nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali tantomeno con riferimento all’apprezzamento e alla lettura delle risultanze istruttorie e alla ricostruzione dei fatti.
Il Tribunale, infatti, nel disattendere le ragioni poste a fondamento della richiesta di riesame, sostanzialmente replicate con il secondo e il terzo motivo di ricorso per cassazione, ha, anzitutto, sottolineato sia la presenza di indizi della prosecuzione dei lavori, dunque della loro attualità, costituiti dalla presenza di una ruspa e di cartelli di cantiere, con la conseguente opportunità di disporne il sequestro onde impedirne l’avanzamento e il completamento; sia la mancanza di autorizzazione paesaggistica per entrambi gli interventi eseguiti, e cioè il rifacimento del piccolo fabbricato e lo spostamento del muro di contenimento, rimarcandone, invece, la necessità, trattandosi di interventi su opere ricadenti in zona sottoposta a vincolo ambientale assoluto (come riconosciuto dallo stesso ricorrente che la chiese e ottenne per il muro di contenimento), ed evidenziando come, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, la presenza di tale vincolo sottragga al regime di semplificazione gli interventi di recupero eseguiti su immobili ricadenti in zone vincolate, con la conseguente necessità del permesso di costruire per gli interventi da eseguire in dette aree, anche se di semplice ristrutturazione edilizia e con mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e senza incrementi di volumetria (come riconosciuto dallo stesso ricorrente che chiese il permesso di costruire per lo spostamento del muro di contenimento e, non avendolo ottenuto, si limitò a presentare una s.c.i.a. pur di eseguire comunque l’intervento di traslazione del muro di contenimento). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Si tratta di motivazione non certamente apparente, in quanto attraverso la stessa sono stati sufficientemente illustrati gli aspetti di illegittimità delle op (derivanti, tra l’altro, dalla loro realizzazione in area vincolata), ido quantomeno in questa fase cautelare, a consentire di ravvisare gli indizi della realizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico di opere prive dei prescritti titoli abilitativi, che il ricorrente ha censurato sul piano della sufficienza e d logicità della motivazione, oltre che della valutazione delle risultanze istruttorie sia in ordine all’epoca di realizzazione delle opere, sia a proposito della natura e della entità degli interventi, sia quanto alla attualità dei lavori (da cui è stata tr l’opportunità di disporre il sequestro delle opere al fine di evitarne la prosecuzione, sottolineando che il muro non risulta ultimato e che al fabbricato mancano porte e infissi), dunque, come osservato, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, tantomeno se relativo a misure cautelari reali.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 11/12/2025