Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28657 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28657 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 10/07/1984 COGNOME nato il 19/05/1973
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ecf
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso a firma del medesimo difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per i delitti a loro ascritti ai capi B), C) e D), e ne ha confermato la condanna per il residuo reato di cui agli artt. 110, 624 – bis, 625 n. 2, 3 e 5 cod. pen. (capo A), rideterminando la pena;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza derivata dal fatto che l’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di appello non è stato notificato al codifensore degli imputati, avv. NOME COGNOME ma ad un omonimo, è inammissibile in quanto l’omessa notifica denunciata dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188); e nella specie, come risulta dal verbale di udienza del 1 ottobre 2024, il codifensore presente, avv. NOME COGNOME non ha eccepito la nullità neppure in sede di conclusioni, senza che possa deporre in senso contrario quanto prospettato nella memoria presentata dalla difesa per la presente udienza, che richiama in particolare giurisprudenza relativa all’omessa notifica nei confronti dell’unico difensore (Sez. 2, n. 10978 del 26/02/2025, COGNOME, n.m.);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 3, cod. pen. e dell’ascrivibilità di essa a COGNOME nonché in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile poiché:
– «le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa» (art. 59, comma 2, cod. pen.); la Corte di merito, alla luce delle modalità del fatto, ha escluso la ricorrenza di elementi che possano far dubitare della consapevolezza da parte di NOME COGNOME; e, al riguardo, il ricorso sul punto si affida a enunciati essertivi (relativi al solo Carni) inidonei a integrare rituali censure di legittimità;
– la Corte distrettuale ha negato le circostanze attenuanti generiche dando conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv.
271269 – 01), richiamando la negativa personalità degli imputati tratta dai loro precedenti penali oltre che l’assenza di elementi passibili di favorevole valutazione;
– in parte qua la memoria difensiva nulla aggiunge a quanto già dedotto con il
ricorso;
ritenuto che all’inammissibilità consegue ex art.
616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità
dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247
del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025.