Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24340 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24340 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
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sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME nato a Roma il 10/2/1988 avverso la sentenza del 20/11/2024 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell’Avvocato NOME COGNOME difensore della parte civile, che ha chiesto la liquidazione delle spese di giudizio; lette le conclusioni dell’Avvocato NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, confermava la condanna dell’imputato in ordine al reato di peculato.
Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello, stante l’omessa notifica del decreto che disponeva il giudizio.
La difesa evidenzia che:
la richiesta di rinvio a giudizio veniva ritualmente notificata, l’imputato non partecipava all’udienza preliminare, venendo dichiarato assente;
il decreto di rinvio a giudizio veniva notificato al difensore d’ufficio, dopo che era stata vanamente tentata la notifica all’imputato all’indirizzo di INDIRIZZO
la notifica all’imputato era stata eseguita !3d un indirizzo errato, essendo il predetto residente in INDIRIZZO
il difensore deduceva la nullità dinanzi al Tribunale di Tivoli all’udienza del 18 giugno 2021;
la questione veniva riproposta dinanzi alla Corte di appello che, tuttavia, la riteneva infondata, sul presupposto che l’imputato fosse comparso personalmente (in primo grado) all’udienza del 24 gennaio 2023.
2.1. Il ricorrente contesta la soluzione recepita in appello, evidenziando che la notifica del decreto è avvenuta presso un luogc del tutto diverso da quello di residenza dell’imputato, sicchè non si verterebbe nell’ipotesi di nullità della notifica, bensì di omissione della vocatio in iudicium che, ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile.
Ciò posto, sarebbe del tutto irrilevante che l’imputato sia comparso nelle more della celebrazione del giudizio di primo grado, posto che tale condotta processuale risulterebbe inidonea a sanare la nullità ex art. 184 cod. proc. pen.; del resto, la sopravvenuta presenza dell’imputato avrebbe impedito la piena attuazione del diritto·di difesa, essendo preclusione quelle attività preliminari, quali il deposito della lista testi, funzionali all’effettività del contraddittorio.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Occorre dar atto che, nella sentenza di primo grado, si dà atto che l’imputato – dopo la celebrazione di cinque udienze nel corso delle quali il processo non veniva trattato – compariva all’udienza del 24.1.2023 e, stante il mutamento della composizione del collegio, si procedeva alla rinnovazione dell’apertura del
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dibattimento e le parti concordavano l’acquisizione delle prove già assunte.
La Corte di appello ha ritenuto che la comparizione dell’imputato abbia determinato la sanatoria della nullità derivante dal vizio di notifica, implicitamente qualificando la stessa come a regime intermedio.
Si tratta di una soluzione condivisibile, nella misura in cui nel caso di specie non si verte nell’ipotesi dell’annessa notifica ma, al più, della notifica irregolare.
Deve premettersi, infatti, che il decreto di rinvio a giudizio risulta notificat allo stesso indirizzo ove l’imputato aveva ricev,uto, a mani proprie, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, né il ricorrente indica l’atto dal quale dovrebbe emergere la diversa residenza e la sua comunicazione in corso di giudizio.
A diverse conclusioni non conduce il fatto, pur dedotto dal ricorrente, secondo cui il decreto di sequestro è stato notificato in epoca precedente in un diverso indirizzo, trattandosi di atto che precede la notifica – andata a buon fine con consegna a mani proprie – dell’avviso di fissazioge dell’udienza preliminare.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Non deve disporsi, invece, la rifusione delle spese in favore della parte civile.
In base alla più recente giurisprudenza in materia, infatti, non è sufficiente a far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte, senza che ciò si sia tradotto in un concreto ed effettivo apporto alla definizione del giudizio.
Deve ribadirsi, infatti, che la disposizione dí C . ui all’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicannente conclusioni scritte e nota spese (Sez.5, n. 1144 del 7/11/2023, dep.2024, Rv.285598, relativa ad un giudizio trattato in forma .cartolare).
Ad ulteriore conferma di tale orientamento, va richiamato anche il risalente principio affermato da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01, secondo cui, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di
legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per l
tutela dei propri interessi.
Sempre in applicazione del suddetto princibio, anche di recente le Sezioni unite hanno ritenuto che la liquidazione delle spesc processali riferibili alla fase di
legittimità in favore della parte civile non è dovuta, se essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del
ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez.U, n. 877 del 14/7/2022, dep.2023,
Sacchettino, in motivazione).
Alla luce di tali precedenti, pertanto, è condivisibile il richiamato principi secondo cui la liquidazione delle spese in favore Pena parte civile presupponga in
ogni caso la valutazione del positivo apporto fornito alla definizione del giudizio, sicchè non deve procedersi alla liquidazione nel caso in cui la parte civile si limiti
a chiedere la conferma della sentenza e la condanna alla rifusione delle spese.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese richieste dalla parte civile.
Così deciso il 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore