Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24337 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Galatina il 18/06/1955
Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione de alla Corte di appello di Messina.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 15 dicembre 2023 nei confronti di NOME COGNOME ritenuto responsabile e condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 56- 346 bis, comma 4, cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME per il tramite del difensorkdi fiducia, deducendo:
violazione di legge, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. p per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato e al difensore di fiducia relazione alla udienza di trattazione del 14 ottobre 2024 e alla successiva udienza di rinvio de 3 marzo 2025 innanzi alla Corte di appello di Messina.
Ha rappresentato, a tal uopo, il ricorrente come il decreto in oggetto risultasse notificato c invio degli atti all’indirizzo P.E.C. di altro omonimo avvocato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.Dall’esame degli atti del fascicolo richiamati nel ricorso risulta che la notifica decreto che dispone il giudizio per l’udienza di trattazione del 14 ottobre 2024 innanzi al Corte di appello di Messina sia nei confronti del difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME nei confronti dell’imputato stesso – che aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore – è stata erroneamente disposta mediante inoltro di P.E.C. all’indirizzo dell’Av NOME COGNOME del Foro di Brindisi anziché dell’Avv. NOME COGNOME del Foro di Catania, unico difensore di fiducia designato.
Stesso errore di notifica si riscontra in sede di avviso all’imputato e al di lui difensor rinvio della prima udienza di trattazione alla successiva data del 3 marzo 2025, disposta ex officio con provvedimento del Presidente di Sezione.
Il processo si svolgeva in forma non partecipata. Presentavano conclusioni scritte il Procuratore generale e il difensore della parte civile, non anche il difensore dell’imputato ( verbale di udienza del 3 marzo 2025)
2.1. L’omissione della notificazione integra una nullità assoluta ed insanabile per omessa citazione a norma dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., precludendo la rituale
vocatio in iudicium
dell’imputato e del difensore.
Consolidato è , a tal proposito, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui « …in materia vizi della
vocatio in ius ….
la nullità assoluta e insanabile, prevista dall’art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quand
essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare l conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece ne
casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzion alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U
119 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229539).
3. Ne discende, inevitabilmente, l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio del processo ad altra sezione della Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso del processo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
Così deciso il 14/05/2025.