Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51651 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51651 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. in Serbia DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 5/12/2022
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento sen rinvio della sentenza impugnata per maturata prescrizione;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Latina che, in data 16/4/2021, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del deli di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione di legge con riguardo all’omessa notifica all’imputato del decreto citazione a giudizio dinanzi al Tribunale. Il difensore assume che il processo si è celebr senza che l’imputato ne abbia avuto conoscenza in quanto tutte le notifiche, compresa la vocatio in iudicium, sono avvenute a mani del difensore d’ufficio ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen., non essendo stato COGNOME mai rinvenuto al domicilio dichiarato. Aggiunge che il difensore d’ufficio titolare è stato reiteratamente sostituito ex art. 97, c 4, cod.proc.pen. sicché non vi sono elementi per ritenere l’effettività di un rapp defensionale tra il legale d’ufficio designato alla difesa e il ricorrente.
Pertanto, alla stregua dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in asse prova certa circa la conoscenza del processo da parte dell’imputato, deve ritenersi la null dell’atto introduttivo del giudizio e di quelli conseguenti;
2.2 la violazione di legge in relazione all’omessa notifica del decreto di citazione in ap in quanto eseguita a mani del difensore d’ufficio in assenza di prova certa circa la conoscenz del processo da parte del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile. Dal decreto di citazione a giudizio consta che l’imputato corso delle indagini ha dichiarato il proprio domicilio al fine di ricevere le notificazioni al procedimento per il delitto di ricettazione instaurato nei suoi confronti. L’avv impossibilità di eseguire le notifiche presso il domicilio dichiarato ha comportato l’esecuzi delle stesse a norma dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen. a mani del difensore d’uffici designato. Il difensore, che nulla aveva in precedenza eccepito pur avendo redatto l’impugnazione in appello, sostiene che la dichiarazione di assenza in entrambi i giudizi merito sia inficiata da nullità assoluta per mancata conoscenza del processo da parte del prevenuto.
3.1 Premesso che nella specie non appare applicabile il principio sancito da Sez. Unite Ismail in tema di elezione di domicilio presso il difensore d’uf (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 – 01), il postulato secondo cui l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in u provvedimento formale di “vocatio in iudiciunn” trova un limite, oltre che nella rinunz comparire, nella eventuale emersione di circostanze attestanti la deliberata sottrazione a ta conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01). L’indagine su detto ultimo profilo, strettamente connessa alla valutazione delle circostanze fattuali e allo svil della progressione procedimentale, non è stata prospettata all’atto della verifica de costituzione delle parti né rappresentata in sede di ricorso.
Pertanto a fronte di notifiche formalmente regolari, tenuto conto della clausola d salvaguardia in esordio dell’art. 420 quater cod.proc.pen. nonché del richiamo nell’art. 420 bis comma 2, codice di rito alla dichiarazione di domicilio quale situazione tipica suscetti di fondare la dichiarazione d’assenza, i dubbi prospettati dalla difesa non paiono idonei ad integrare la prospettata nullità delle citazioni ma debbono trovare tutela nella disposizione cui all’art. 629 bis cod.proc.pen. in cui la rescissione del giudicato è subordinata alla pr della incolpevole mancata conoscenza del processo.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023
Sentenza a motivazione semplificata