Periculum in mora: la Cassazione annulla il sequestro senza motivazione sull’urgenza
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di misure cautelari reali: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere sempre supportato da una motivazione specifica sul periculum in mora. Questo requisito, che indica la necessità di agire con urgenza per evitare la dispersione dei beni, non può essere dato per scontato, nemmeno di fronte a gravi indizi di colpevolezza. Il caso analizzato riguarda un sequestro per equivalente di quasi 270.000 euro disposto nell’ambito di un’indagine per traffico di stupefacenti.
I Fatti di Causa
Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Milano emetteva un’ordinanza di sequestro preventivo, anche per equivalente, su beni mobili, immobili e rapporti finanziari di un indagato. Il sequestro era finalizzato a garantire la futura confisca del profitto derivante da reati legati al traffico di stupefacenti. La difesa dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, sollevando tre questioni principali:
- Mancanza di motivazione sul periculum in mora: il provvedimento non spiegava le ragioni concrete che rendevano necessario anticipare l’effetto ablativo della confisca.
- Errata nozione di profitto: il giudice avrebbe considerato come profitto il valore monetario dello stupefacente anziché il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito.
- Mancata ripartizione del profitto: il sequestro era stato disposto per l’intero importo del profitto del reato, senza considerare che l’indagato era coinvolto solo in una parte delle condotte e in concorso con altre persone.
L’Analisi della Cassazione sul periculum in mora
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 36959/2021), i giudici hanno ribadito che il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca deve contenere una ‘concisa motivazione’ anche sul periculum in mora. Tale motivazione deve illustrare le ragioni che giustificano l’anticipazione degli effetti della confisca rispetto alla sentenza definitiva. Nel caso di specie, il Gip aveva qualificato la misura come confisca per equivalente del profitto, ma aveva omesso di motivare sulla posizione specifica del ricorrente in merito alla necessità di un intervento immediato. Questa omissione è stata ritenuta un vizio insanabile del provvedimento.
Gli Altri Motivi di Ricorso: Inammissibilità e Infondatezza
Gli altri due motivi sono stati invece respinti. Il secondo motivo, relativo alla nozione di profitto, è stato giudicato inammissibile per genericità, poiché la difesa si era limitata a enunciare il principio senza contestare passaggi specifici della motivazione del Gip. La Corte ha inoltre specificato che, in sede cautelare, è legittimo determinare il profitto in via presuntiva, basandosi sul valore dello stupefacente oggetto del traffico.
Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che, in tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in caso di concorso di persone vige il principio solidaristico. Ciò significa che il vincolo può essere imposto a uno qualsiasi dei concorrenti per l’intero importo del profitto, a prescindere da chi lo abbia materialmente incassato. Spetta alla difesa, eventualmente, fornire elementi concreti per una possibile ripartizione pro quota, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della sentenza risiede nella distinzione tra i presupposti del sequestro. Mentre il fumus commissi delicti (la probabile esistenza del reato) era stato adeguatamente argomentato dal Gip, mancava del tutto la valutazione sul secondo pilastro delle misure cautelari: il periculum in mora. La Suprema Corte ha sottolineato che l’urgenza di agire non può essere presunta, ma deve essere esplicitata dal giudice per giustificare una misura così incisiva sul patrimonio dell’indagato prima di una condanna definitiva. La decisione di annullare con rinvio il provvedimento si basa proprio sulla necessità di colmare questa lacuna motivazionale, lasciando al Tribunale il compito di riesaminare il punto.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza le garanzie difensive nel procedimento penale, imponendo ai giudici un onere motivazionale stringente anche per le misure cautelari reali. La decisione non nega la possibilità di disporre il sequestro, ma stabilisce che esso deve essere giustificato non solo sulla base degli indizi di reato, ma anche su ragioni concrete e attuali che ne dimostrino l’indifferibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa porre sempre maggiore attenzione, sia in fase di richiesta che di impugnazione, alla completa e corretta esposizione di tutti i presupposti di legge, incluso il fondamentale requisito del periculum in mora.
È sempre necessario motivare il periculum in mora in un sequestro preventivo finalizzato alla confisca?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il provvedimento deve contenere una motivazione, seppur concisa, sulle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
In caso di reato commesso da più persone, il sequestro del profitto viene diviso tra i concorrenti?
No, in base al principio solidaristico, il sequestro preventivo per equivalente può essere disposto nei confronti di uno solo dei concorrenti per l’intero importo del profitto del reato, a prescindere da chi lo abbia effettivamente percepito. Un’eventuale ripartizione pro quota è possibile solo se emergono elementi specifici in tal senso.
Cosa comporta l’annullamento dell’ordinanza di sequestro per mancanza di motivazione sul periculum in mora?
L’annullamento non cancella definitivamente la misura, ma impone un rinvio al giudice che ha emesso il provvedimento. Quest’ultimo dovrà procedere a un nuovo giudizio sul punto specifico, fornendo la motivazione mancante per poter disporre nuovamente il sequestro.