Motivo Nuovo in Cassazione: Quando l’Appello Dimenticato Costa Caro
Nel processo penale, la strategia difensiva deve essere costruita con precisione fin dai primi gradi di giudizio. Dimenticare di sollevare una specifica eccezione o un motivo di doglianza in appello può avere conseguenze irreversibili, come la preclusione totale della discussione davanti alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come l’introduzione di un motivo nuovo in Cassazione porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
Un imputato veniva condannato dalla Corte di Appello per il reato previsto dall’articolo 455 del codice penale, relativo alla detenzione e spendita di monete falsificate. Nello specifico, l’accusa riguardava tre banconote false. La stessa Corte d’Appello, tuttavia, dichiarava estinte per prescrizione altre contravvenzioni accessorie, rideterminando la pena finale. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando l’assenza di motivazione sulla prova della finalità di messa in circolazione delle banconote, un elemento che riteneva essenziale per la configurazione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul motivo nuovo in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione sollevata, ma in un vizio procedurale insormontabile. I giudici hanno infatti rilevato che il motivo del ricorso era completamente nuovo rispetto a quanto discusso nel precedente grado di giudizio.
Dall’analisi degli atti processuali, è emerso che davanti alla Corte di Appello, l’unica questione sollevata dalla difesa in relazione al reato di cui all’art. 455 c.p. riguardava la presunta natura di “falso grossolano” delle banconote. La difesa, in quella sede, non aveva mai contestato la mancanza di prova circa l’intenzione di mettere in circolazione il denaro falso.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano correttamente applicato la legge e motivato le loro decisioni, ma solo in relazione alle questioni che sono state loro devolute. Introdurre un motivo nuovo in Cassazione significa chiedere alla Corte di pronunciarsi su un punto che la Corte di Appello non ha mai avuto l’opportunità di esaminare. Questo violerebbe la gradualità del giudizio e trasformerebbe la Cassazione in un terzo grado di merito, compito che non le spetta.
Di conseguenza, poiché la questione sulla finalità della circolazione non era stata sottoposta al vaglio della Corte territoriale, essa non poteva essere validamente proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione strategica per la difesa tecnica: ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere specificamente eccepito nell’atto di appello. L’appello definisce i confini della discussione (il cosiddetto devolutum). Ciò che viene tralasciato in quella sede non potrà essere recuperato in Cassazione. La mancata formulazione di un motivo di gravame in appello equivale a una rinuncia a farlo valere, cristallizzando quella parte della sentenza. La decisione finale, quindi, non dipende dalla fondatezza o meno dell’argomento, ma dalla sua tempestiva proposizione nel giusto grado di giudizio, a testimonianza del rigore formale che governa il processo penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché conteneva un ‘motivo nuovo’, ovvero una censura (la mancata prova della finalità di circolazione delle banconote false) che non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio davanti alla Corte di Appello.
Qual era l’unica questione discussa in Appello riguardo al reato di spendita di monete false?
L’unica questione proposta in sede di appello riguardava la configurabilità del ‘falso grossolano’, ossia se la falsificazione delle banconote fosse così evidente da non poter ingannare nessuno.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 455 cod. pen. (capo D), mentre ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui ai capi B) e C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che si duole dell’assenza di motivazione sull’effettiva e concreta configurazione del delitto in rassegna facendo leva sulla assenza di prova della finalità della messa in circolazione delle tre banconote false oggetto di addebito, è inedito poiché non è stato sottoposto al vaglio della Corte di appello, dato che sul capo in rassegna l’unica questione proposta in sede di gravame (pagg. 6 e 7) riguardava il “falso grossolano”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente i31 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024