Motivazione Sentenza: La Cassazione Sottolinea i Criteri di Ammissibilità del Ricorso
L’analisi della motivazione sentenza è un passaggio cruciale nel sistema giudiziario, specialmente quando si intende presentare ricorso per Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre importanti spunti sui requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità. Il caso in esame riguarda un’imputazione per il reato di ricettazione e dimostra come la mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti di giudizio non costituisca una valida ragione di impugnazione.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. La condanna si basava sul rinvenimento di beni di provenienza illecita all’interno di un capannone di cui l’imputato aveva la disponibilità, provata dal possesso delle chiavi. L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, articolando le sue difese su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e la Motivazione Sentenza d’Appello
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d’Appello sotto tre profili principali, tutti incentrati sulla valutazione della prova e sull’applicazione delle circostanze del reato:
1. Difetto di motivazione sull’elemento soggettivo: Si lamentava una carenza argomentativa riguardo alla sussistenza della volontà colpevole di ricettare i beni.
2. Mancata applicazione dell’attenuante speciale: Si contestava il diniego della circostanza attenuante prevista per i casi di ricettazione di particolare tenuità, in considerazione del valore dei beni.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Si criticava la decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
La Corte d’Appello aveva già respinto tali argomentazioni, ritenendo provato l’elemento soggettivo dalla disponibilità del capannone e dall’assenza di giustificazioni alternative plausibili. Aveva inoltre escluso le attenuanti in ragione del rilevante valore economico della merce e dello stato di non incensuratezza dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può limitarsi a una sterile ripetizione delle censure già sollevate in appello. È necessario, invece, un confronto critico e specifico con le ragioni esposte nella motivazione sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha analizzato singolarmente i motivi del ricorso, evidenziandone le carenze strutturali.
La Genericità e Reiteratività dei Primi Due Motivi
Il primo motivo, relativo all’elemento soggettivo, e il secondo, sull’attenuante speciale, sono stati considerati inammissibili perché non facevano altro che riproporre le stesse questioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che un ricorso è “non specifico” e quindi inammissibile quando manca un effettivo confronto con la decisione impugnata, risolvendosi in una critica apparente che non assolve alla funzione di contestare puntualmente il ragionamento del giudice di merito.
La Manifesta Infondatezza del Terzo Motivo
Anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica e priva di vizi, rendendo la censura del ricorrente infondata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non basta essere in disaccordo con una sentenza, ma è indispensabile articolare una critica mirata, specifica e argomentata che si confronti direttamente con la motivazione sentenza che si intende contestare. Riproporre le medesime argomentazioni, senza evidenziare le specifiche illogicità o i vizi giuridici del provvedimento impugnato, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione, che devono essere uno strumento di critica ragionata e non di mera doglianza.
Perché il ricorso è stato considerato inammissibile riguardo alla critica sulla responsabilità penale?
È stato ritenuto inammissibile perché si limitava a reiterare argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, senza un confronto critico e specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
Su quali basi la Corte ha confermato il diniego dell’attenuante per i beni di lieve valore?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di escludere l’attenuante, considerando il rilevante valore economico dei beni ricettati e lo stato di non incensuratezza dell’imputato.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi addotti dalla difesa per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, poiché tutti gli altri si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27105 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27105 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTO NOME IN ASPROMONTE il 12/02/1982
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., con particolare riferimento all’insussistenza dell’elemento soggettivo, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 46 della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del delitto di ricettazione in ragione della disponibilità, desunta dal possesso delle chiavi, del capannone ove sono stati rinvenuti i beni ricettati e dall’assenza di una valida giustificazione alternativa fornita dall’odierno ricorrente);
considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta parimenti reiterativo e, pertanto, non consentito in quanto espone doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito nella sentenza impugnata ove correttamente si esclude la concessione di detta attenuante alla luce del rilevante valore economico dei beni ricettati e dello stato di non incensuratezza dell’imputato (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);
osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.