Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9201 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9201 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Cirigliano il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte di appello di COGNOME; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori dell’imputato AVV_NOTAIO e
AVV_NOTAIO NOME che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 giugno 2022, la Corte di appello di COGNOME riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Matera con cui NOME NOME era stato assolto in relazione al reato di cui all’art. 73 commi 1 e 4 DPR 309/90, escludeva l’aggravante di cui all’art. 80 del DPR 309/90 e riconosciuta la contestata recidiva e la continuazione interna, determinava la pena in anni 12 e mesi sei di reclusione ed euro 121.000 di multa.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME tramite i due difensori propone due distinti ricorsi.
Deduce con il primo motivo del ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) e d) cod. proc. pen., per la mancata acquisizione di documenti ritenuti decisivi. La corte non avrebbe potuto respingere la predetta richiesta per inammissibilità posto che l’art. 234 cod. proc. pen. consente l’acquisizione di documenti salve eccezioni citate in ricorso. Quanto alla qualificazione della medesima richiesta in termini anche di irrilevanza, la corte sarebbe incorsa in errore in quanto pur riferendosi i detti documenti, come rilevato dai secondi giudici, a stati di fatti successivi ai fatti essi erano funzionali a confermare i rilievi del tribunale di Matera nel senso che il sito accanto alla abitazione del COGNOME poteva essere occupato da chiunque. Inoltre la denunzia di cui si chiedeva la acquisizione atteneva anche a fatti pregressi, atteso che l’abitazione del ricorrente negli anni precedenti alla sua presentazione era stata interessata dall’irruzione di ladri. In più occasioni. Inoltre le fotografie di cui pure si era chiesta la acquisizione sarebbero rilevanti perché dimostrative della inalterata persistenza dello stato dei luoghi. Quanto poi al verbale di un’udienza celebratasi dinnanzi al tribunale di Materia riguardo ad altro processo relativo al ricorrente, arrestato il 24 settembre 2016 e rimasto in carcere sino al 1 febbraio 2017, data in cui veniva posto agli arresti domiciliari senza quindi potere uscire dalla sua abitazione, se ne sarebbe chiesta l’acquisizione per provare che il locale ove fu rinvenuto lo stupefacente era fatiscente e come tale accessibile a tutti.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione, atteso che non essendosi contestato con atti di appello, da parte del P.M., la valutazione delle dichiarazioni raccolte in dibattimento nel primo giudizio, la corte di appello avrebbe disposto la rinnovazione di tutti i testi sentiti in primo grado ai sensi dell’art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. piuttosto che, al più, ai sensi dell’art. 603 comma 1 cod. proc. pen., e inoltre procedendo nel quadro della prima norma sopra citata avrebbe allora dovuto esaminare tutti i testi e non solo alcuni come invece fatto. Con vizio altresì di motivazione per il mancato riferimento da parte della corte di appello a tutti i testi ritenuti decisivi dal tribunale di Matera per la sua decisione assolutoria.
Con il terzo motivo deduce vizi di motivazione. Vi sarebbe contraddittorietà e illogicità tra alcuni passaggi motivazionali a sostegno della responsabilità del ricorrente in relazione all’avvenuto rinvenimento di stupefacente nel magazzino vicino alla sua abitazione, e talune considerazioni
formulate dal primo giudice con particolare riferimento alla libera accessibilità da parte di chiunque dei magazzino citato. Rispetto a tali considerazioni peraltro vi sarebbe anche un travisamento della prova rispetto ai dati probatori citati nella prima sentenza e favorevoli all’imputato in assenza della relativa valutazione.
Con il quarto motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione circa le ragioni per cui la corte di appello ha disatteso le argomentazioni dei primi giudici. In particolare si precisa che nella parte relativa alla esistenza del ritenuto rinvenimento di stupefacenti le argomentazioni del collegio di appello non fornirebbero dati idonei a scalfire gli approdi motivazionali di cui alla prima sentenza.
Con il quinto motivo si deducono vizi di carenza e illogicità della motivazione e di violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. non avendo la corte effettuato una rigorosa analisi del caso ne adeguatamente valutato i dati disponibili, e avrebbe travisato prove dichiarative fornite dai testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, di cui si riassumono i contenuti che il ricorrente assume come significativi per escluderne la responsabilità e quindi la validità della motivazione di appello.
Con il primo motivo del ricorso proposto tramite l’AVV_NOTAIO, si deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) Si precisa che sia la Procura Generale che la Procura della Repubblica, entrambe appellanti, non avrebbero avanzato alcuna richiesta di rinnovazione dibattimentale ad esclusione della richiesta di procedere a perizia dattiloscopica. La corte dispose invece la rinnovazione dell’esame di tre testi ai sensi dell’art. 606 comma 3 bis cod. proc. pen., mentre, per quanto indicato in premessa, avrebbe potuto ricorrere al più solo un’ipotesi di rinnovazione ex art. 606 comma 1 cod. proc. pen., da effettuare su istanza di parte. Da qui l’errore in cui sarebbe incorso il collegio di secondo grado. Inoltre ove si fosse trattato di rinnovazione obbligatoria l’esame dei testi avrebbe dovuto essere condotto dalla corte e non come avvenuto dal AVV_NOTAIO ed inoltre la rinnovazione avrebbe dovuto essere totale, così da riguardare tutti i testi esaminati in primo grado. Laddove invece non sarebbero stati sentiti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, COGNOME, pur trattandosi, quanto alle loro dichiarazioni, di prove decisive, ad eccezione del teste COGNOME.
Si aggiunge che la corte non avrebbe poi motivato con riguardo alle altre prove dichiarative assunte in primo grado, e non oggetto di rinnovazione, in base alle quali il primo giudice assolse l’imputato.
Essa inoltre non avrebbe motivato sulla richiesta della Procura Generale di procedere alla rilevazione e comparazione di tracce dattiloscopiche
Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) e d) cod. proc. pen., per la mancata acquisizione dei documenti indicati dalla difesa. La corte non avrebbe potuto respingere la predetta richiesta per inammissibilità posto che l’art. 234 cod. proc. pen. consente l’acquisizione di documenti salve eccezioni citate in ricorso. Quanto alla qualificazione della medesima richiesta in termini anche di irrilevanza, la corte sarebbe corsa in errore in quanto pur riferendosi i detti documenti, come rilevato dai secondi giudici, a stati di fatto successivi alle vicende in contestazione, essi erano funzionali a confermare i rilievi del tribunale di Matera nel senso che il sito accanto alla abitazione del COGNOME poteva essere occupato da chiunque. Inoltre la denunzia di cui si chiedeva la acquisizione atteneva anche a fatti pregressi, atteso che l’abitazione del ricorrente negli anni precedenti alla sua presentazione era stata interessata dall’irruzione di ladri. In più occasioni. Inoltre, le fotografie di cui pure si era chiesta la acquisizione sarebbero rilevanti perché dimostrative della inalterata persistenza dello stato dei luoghi. Quanto poi al verbale di un’udienza celebratasi dinnanzi al tribunale di Materia riguardo ad altro processo relativo al ricorrente, arrestato il 24 settembre 2016 e rimasto in carcere sino al 1 febbraio 2017, data in cui veniva posto agli arresti domiciliari senza quindi potere uscire dalla sua abitazione, se ne sarebbe chiesta l’acquisizione per provare che il locale ove fu rinvenuto lo stupefacente era fatiscente e come tale accessibile a tutti.
Con il terzo motivo si rappresenta il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione, COGNOME per non avere la corte di appello considerato gli NOME testi escussi in primo grado bensì solo quelli sentiti in sede di rinnovazione dibattimentale così omettendo di valutare le prove in base alle quali il primo giudice aveva assolto l’imputato.
Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova. Si riportano taluni passaggi di dichiarazioni del teste COGNOME, rese in secondo grado e in primo grado, per sostenere che lo stesso in appello non avrebbe fornito alcun chiarimento rispetto alla prima deposizione. Analoghe considerazioni e metodologia illustrativa è seguita per il teste COGNOME. Inoltre si sostiene che vi sarebbe un travisamento di prova posto che dai verbali di udienza citati emergerebbe, in sintesi, il libero accesso al magazzino dove era stata rinvenuta la droga da parte di chiunque.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per ragioni di priorità logico – giuridica, i motivi proposti in ordine – in sostanza – al tema della disposta rinnovazione della istruttoria dibattimentale, correlato a quello della elaborazione di una motivazione rafforzata a sostegno della intervenuta sentenza di condanna ( di cui al secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, e di cui al primo, terzo e quarto motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, tra loro omogenei e da esaminare congiuntamente), devono essere valutati prima dell’esame dei motivi inerenti la mancata acquisizione di documentazione, di cui al primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO e al secondo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO. Ciò in quanto, l’acquisizione di una prova documentale, quale prova precostituita, pur non comportando la necessità che sia emanata una formale ordinanza di rinnovazione dell’istruzione, presuppone comunque che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio esistente (Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, COGNOME ed NOME, Rv. 250933) e, quindi, posta la presunzione, per il giudizio di appello, della completezza della istruttoria già svolta, anche in tal caso deve ritenersi vigente il principio, pur espressamente elaborato con riguardo alla disciplina della rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., per cui mentre la acquisizione di prove in appello dev’essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dall’acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argonnentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento ovvero, per quanto qui di interesse, di procedere ad acquisizione documentale (Cass. 15320/2009 riv 246859 – Cass. 47095/2009 riv 245996). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
, In NOME termini, con riguardo alla deduzione inerente l’acquisizione di documenti, il suo esame non deve vertere esclusivamente solo sulla specifica motivazione, ove sussistente, adottata dalla corte nel respingere la richiesta, bensì può tenere conto della complessiva motivazione cui è pervenuto il secondo giudice; per cui, come sopra accennato, è opportuno innanzitutto esaminare la tematica della rinnovazione delle prove dichiarative nel quadro della valutazione della motivazione alfine adottata dalla corte di appello, anche sub specie dell’onere della cd. motivazione rafforzata. Trattandosi di motivazione astrattamente in grado di fornire dati anche per la valutazione della questione circa la avanzata richiesta di acquisizione di documentazione.
2. Con specifico riferimento, quindi, al sollevato tema della scelta di disporre la rinnovazione dibattimentale dell’esame di soli tre testi, pur in assenza di una specifica doglianza sulla valutazione delle relative dichiarazioni, va premesso che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, è attualmente prevista e disciplinata dall’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando), secondo cui la stessa deve intervenire, limitatamente alla prova dichiarativa già assunta, in tutti i casi in cui l’impugnazione sia incentrata sulla valutazione della prova medesima. Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di rilevare come con la predetta disposizione il legislatore si sia mosso in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro di principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le citate sentenze COGNOME e COGNOME, limitando l’obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell’appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l’epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia invece una decisione di condanna. Il legislatore ha mutuato nel corpo della novellata disposizione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. quel nesso logico-funzionale che le Sezioni Unite avevano già individuato fra l’esito liberatorio di primo grado e la possibile condanna in appello. L’espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell’ipotesi considerata, alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, non equivale all’introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell’attività istruttoria – che risulterebbe palesemente in contrasto con l’esigenza di evitare un’automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d’appello “decisive” ai fini dell’accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza COGNOME (cfr. Sez. U, n.14800 del 21/12/2017 Rv. 272430 P.G. in proc. Troise). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di quanto evidenziato dalle citate SS.UU in ordine alla continuità tra principi giurisprudenziali già affermatisi e nuovo dettato normativo di cui al citato art. 603 – bis cod. proc. pen., è allora opportuno tenere presenti e ripercorrere, seppure solo in parte, i predetti, recenti e noti arresti di questa Corte di legittimità, secondo cui la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: l’elaborazione di una motivazione c.d. rafforzata e, qualora essa scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il ricorso alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, al fine di assicurare che il giudizio di colpevolezza sia conforme al parametro dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio” e agli
indirizzi espressi dalla giurisprudenza della Corte Edu in tema di interpretazione dei principi contenuti nella convenzione europea dei diritti dell’Uomo e segnatamente dall’art. 6 par. 3 lett d) della Convenzione europea dei diritto dell’Uomo.
L’elaborazione giurisprudenziale del principio della “motivazione rafforzata”, secondo cui “…nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio” (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 54300 del 14/09/ 2017 Rv. 272082 Banchero), si è progressivamente ricollegata, in forme sempre più esplicite, a quello della rinnovazione in appello della prova dichiarativa ritenuta decisiva, assumendolo come indefettibile presupposto. Mentre con le prime pronunzie sul punto si era sottolineato solo il particolare dovere di motivazione che si impone al giudice d’appello allorquando affermi la responsabilità dell’imputato già prosciolto in primo grado (Sez. U n. 45276 del 30/10/2003 rv. 226093 COGNOME; Sez. U n. 33748 del 12/07/2005 Rv. 231679 COGNOME), le successive decisioni di questa ,Corte, ispirate da un proficuo confronto con la giurisprudenza di Strasburgo in tema di ribaltamento di precedenti decisioni, si sono espresse chiaramente nel senso che la sentenza di condanna adottata in riforma di quella assolutoria di primo grado non può essere fondata esclusivamente o in maniera determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative che non siano state nuovamente assunte, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. in motivazione, Sez. U n. 11 del 28/04/2016 Rv. 267486, COGNOME; Sez. 6, n.47722 del 06/10/2015 Rv. 265879 COGNOME e NOME; Sez. 5, n. 6403 del 16/09/2014 , Prete Rv. 262674; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 262115; Sez. 5, n. 25475 del 24/02/2015, COGNOME e NOME, Rv. 263903).
Quest’ultimo risultato ermeneutico ha imposto anche l’opportuna specificazione, da parte delle sopra citate Sezioni Unite di questa Corte, del concetto di prova «decisiva», in prospettiva della sua rinnovazione in appello nei termini sopra illustrati. E’ stato infatti precisato che tale nozione non rimanda a quella considerata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al caso di ricorso ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., per cui tale sarebbe la prova che, ove esperita, avrebbe «sicuramente» determinato una diversa pronuncia (cfr. per tutte Sez. 4 n. 6783 del 23.1.2014 Rv. 259323 Di COGNOME); ciò in quanto vengono in rilievo pronunzie aventi ad oggetto il peculiare e diverso tema, circoscritto ad una fase in cui il dibattimento è alle battute iniziali, del rigetto di
una richiesta di assunzione di prova avanzata dalla difesa nel quadro dell’art. 495 comma 2 cod. proc. pen. La nozione in esame, piuttosto, si inquadra nel diverso contesto in cui il giudice prende in considerazione non prove «negate» bensì «da riassumere», già esaminate con la decisone assolutoria impugnata, che le ha assunte a proprio fondamento. Da tale connotazione discende che ai fini in esame devono ritenersi «decisive» le prove che sulla base della sentenza di primo grado abbiano «determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio di appello nell’alternativa ‘proscioglimento – condanna’» Non solo. Devono ritenersi egualmente decisive anche quelle prove che, quand’anche ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti ai fini dell’esito di condanna, sia che vengano considerate da sole o insieme ad NOME elementi di prova (cfr. Sez. U n. 11 del 28/04/2016 Rv. 267486, COGNOME cit.;). La predetta nozione, di converso, consente di ribadire quegli approdi giurisprudenziali con cui è stata esclusa la decisività della prova dichiarativa e la sua rinnovazione in appello sulla base del dato per cui si tratti di una prova che non sia oggetto di diverse valutazioni tra primo e secondo grado e che solo da una rivalutazione del restante compendio probatorio tragga un significato risolutivo ai fini dell’affermazione di responsabilità da parte del giudice di appello (cfr. Sez. 5, n.33272 del 28/03/2017 Rv. 270471 COGNOME) ovvero non ne venga in rilievo il contenuto probatorio ma solo la relativa qualificazione giuridica (Sez. 6, n. 12397 del 27/02/2018 Rv. 272545 COGNOME; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017 Rv. 273553 Terry e altro; Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017 Rv. 272088, COGNOME; Sez. 3 n. 44006 del 24/09/2015, B, Rv. 265124) o, ancora, la valutazione della dichiarazione operata dal giudice di primo grado sia inficiata dalla erronea percezione di un dato probatorio, che ricorre nel caso in cui se ne afferma l’insussistenza sebbene in realtà esista (Sez. 1, n. 26390 del 14/11/2017 Ry.273360 COGNOME e NOME). In quest’ultima evenienza, il contenuto dichiarativo resta immutato e il giudice di primo grado incorre in mero travisamento del dato obiettivo, suscettibile di dar luogo a un cd. errore «revocatorio», per cui la lettura della prova è inficiata da un errore per omissione, invenzione o falsificazione: la verifica della prova si traduce in un esame parziale della stessa, che non viene considerata dal giudice di merito nella sua interezza, pur risultando integralmente in atti. Cosicchè anche in tal caso non emerge l’esigenza di disporre una rinnovazione istruttoria, poiché non si tratta di rivalutare alcuna narrazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Discende, in via generale ed in sintesi, che non è decisiva ai fini della rinnovazione dibattimentale in appello, per la riforma in peius della sentenza di
proscioglimento, quella prova dichiarativa la cui valutazione contenutistica rimanga inalterata nel giudizio di primo e secondo grado. In tal senso, va ribadito, si pone la recente interpolazione dell’art. 603 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1 comma 58 della legge 23/6/2017 n. 103, laddove con il comma 3 bis si è stabilito che nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ricorre solo per motivi attinenti alla “valutazione” della prova dichiarativa.
Dai suddetti principi discende, da una parte, che non è richiesto che nell’appello del pubblico ministero diretto a ribaltare la decisione assolutoria, sia riportata la espressa richiesta di rinnovazione di dichiarazioni testimoniali, quanto, piuttosto, è necessario che il giudice, a fronte dello stesso, valuti quali siano le prove “decisive”, nei termini sopra precisati, che sulla base della sentenza di primo grado abbiano «determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio di appello nell’alternativa ‘proscioglimento – condanna’» Ritenendo altresì egualmente decisive anche quelle prove che, quand’anche ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti ai fini dell’esito di condanna, sia che vengano considerate da sole o insieme ad NOME elementi di prova (cfr. Sez. U n. 11 del 28/04/2016 Rv. 267486, COGNOME cit.;).
Se dunque è palesemente infondata la tesi difensiva che esclude la rinnovazione ex art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. in assenza di conforme richiesta in tal senso dell’appellante, deve ribadirsi che nel caso in esame incombeva sul giudice di appello l’esame della prima sentenza in funzione della formulazione di una valutazione, nella prospettiva della necessaria rinnovazione dibattimentale ex art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., delle prove dichiarative “decisive”.
Con conseguente rinnovazione di quelle così individuate, anche d’ufficio, atteso che il giudice di appello che riformi, quand’anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale (Sez. 5 – n. 15259 del 18/02/2020 Rv. 279255 – 01).
Tanto premesso, va osservato che, come emerge dalla stessa sintesi di cui alla sentenza impugnata – secondo la quale, il tribunale, dopo avere valutato anche plurime dichiarazioni circa lo stato dell’immobile ove venne rinvenuto lo stupefacente, ritenne di dovere prendere atto di una ” situazione non univoca”
COGNOME
e
per cui occorreva ” prendere atto che il nascondiglio delle sostanze stupefacenti era facilmente raggiungibile tanto dal COGNOME (che dalla sua parte dell’immobile aveva posto dei cani da guardia) quanto ( dal retro) da qualsiasi altra persona che provenisse dalla strada statale come ben si vede in foto, non essendo certo un eventuale pannello apposto sulla apertura posteriore dell’immobile de quo (in assenza di prova di abbattimento, parziale, di un muro che esisteva al momento del sequestro dei C. C.) un elemento idoneo ad impedire l’ingresso a chicchessia provenendo dalla strada volesse entrare nel collabente edificio” la decisione assolutoria è stata conseguente alla individuazione di un quadro probatorio “non univoco” in ordine alla libera accessibilità o meno, da parte di chiunque, nel locale magazzino ove venne rinvenuta la sostanza stupefacente, attraverso “aperture” poste sul retro del medesimo edificio. Tematica al riguardo esplicitata, lo si ribadisce, attraverso la valorizzazione oltre che di talune testimonianze, in particolare della presenza di un pannello “apposto sulla apertura posteriore dell’immobile de quo (in assenza di prova di abbattimento parziale, di un muro che esisteva al momento del sequestro dei C.C.)”. Non manca del resto nella prima sentenza, seppure in via incidentale nel quadro della complessiva riflessione assolutoria, anche la considerazione della circostanza, anche essa posta a fondamento del “dubbio” rilevato in funzione assolutoria, del breve intervallo di tempo a disposizione dell’imputato, compreso tra la scarcerazione e la scoperta dello stupefacente, per rifornirsi dello stesso.
4. Rispetto a tale contesto delineante il perimetro e la sostanza della decisione assolutoria di primo grado, emerge l’insufficienza, sub specie del necessario carattere rafforzato della sentenza di condanna, della motivazione formulata a supporto della intervenuta condanna: la quale si è limitata solo a stabilire l’avvenuto accertamento di un sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi esistente all’epoca del rinvenimento della droga, in termini di maggior accesso di luce dal lato nord del locale in parola, inesistente al momento della perquisizione; trascurando il tema, pur decisivo secondo i primi giudici, per cui nell’immobile era stata descritta da taluni testi la presenza di tracce di terzi ed inoltre la chiusura della appurata apertura sul lato Nord era assicurata non già con opere stabili bensì con un mero pannello facilmente removibile così da consentire a chiunque un facile accesso (in assenza di prova di un abbattimento parziale di un muro in realtà esistente al momento del sequestro dello stupefacente, secondo la tesi sostenuta in udienza dal P.M. del primo giudizio). Come del resto appare non chiarito il tema della accessibilità al magazzino ove di rinvenne la droga, attraverso l’area recintata occupata dai cani del COGNOME (lato Sud), in maniera diretta o, piuttosto, mediata, attraverso una struttura di
delimitazione tra la predetta area recintata e il locale ove si rinvenne lo stupefacente.
Consegue l’assenza della necessaria motivazione rafforzata che il nuovo giudice del rinvio dovrà avere cura di elaborare individuando, in tale prospettiva, le prove dichiarative da rinnovare ai sensi dell’art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen.
Rispetto a tali rilievi, si rende superfluo l’esame di ogni ulteriore considerazione critica sollevata nei ricorsi.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Salerno.
Così deciso il 20/01/2023