Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49943 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49943 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 24/05/2022 del Tribunale di Avellino, che lo aveva condannato per il reato di truffa continuata.
Deduce:
Nullità della sentenza per mancanza della motivazione.
Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente sostiene che la Corte di appello, operando un rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, ha omesso di motivare su punti nevralgici della decisione, mancando la ricostruzione logica della vicenda fattuale sottoposta a giudizio.
Violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen., per la mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa.
Secondo la ricorrente nel caso in esame non può ritenersi configurata la truffa, mancando il requisito dell’ingiusto profitto, che non può essere identificato con i versamenti effettuati da COGNOME NOME, in quanto totalmente estraneo ai fatti, non avente rapporti negoziali.
Vengono illustrati gli elementi conducenti nel senso dell’insussistenza del requisito dell’ingiusto profitto.
“Mancanza di valida condizione di procedibilità per assenza di querela da parte della persona offesa dal reato. Ricorso ex art. 606 lettera B) c.p.p.”.
Dalla precedente argomentazione, secondo cui la persona offesa sarebbe COGNOME NOME, la ricorrente sostiene l’insussistenza della querela e il difetto d procedibilità, visto che manca una querela esposta dal menzionato COGNOME.
“Mancanza dell’elemento soggettivo del reato. Illegittima applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 66 n. 11 c.p.. Manifesta illogicità della motivazione. Violazione art. 111 Cost.. Ricorso ex art. 606 lett. e) c.p.p.”.
Con l’ultimo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale, prima, e la Corte di appello per relationem, dopo, hanno inventato l’esistenza di nuovi clienti e dell’inganno in danno della società RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato e perché meramente reiterativo dell’atto di appello.
La manifesta infondatezza attiene alla denuncia del vizio di omessa motivazione, smentito dalla presenza di una motivazione che dà conto delle ragioni della decisione, in risposta a tutti i motivi dedotti con l’appello.
Peraltro, va rimarcato che la doglianza relativa alla motivazione per relationem contrasta con quanto chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha spiegato che, seppur l’articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (COGNOME c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, NOME COGNOME c. Italia, DATA_NASCITA ottobre 2015; COGNOME c Spagna, DATA_NASCITA).
Si deve considerare, dunque, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risult logicamente coerente.
Da ciò discende che la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in
quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni Elementi rispetto ad altri.
COGNOME Nel COGNOME resto COGNOME il COGNOME ricorso COGNOME costituisce COGNOME la COGNOME pedissequa COGNOME riproduzione dell’impugnazione di merito che, dopo essere stato presentata alla corte di appello viene presentata -identica- davanti alla Corte di cassazione, senza il benché minimo confronto con la sentenza della Corte di appello.
A fronte di tale evenienza va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni ch contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motiv appello non sono stati accolti», (Sez. 6 – , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ovvero che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 – , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
COGNOME Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
Presidente