Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17857 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/7/2023 della Corte di appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena base e di dichiarare l’inamrnissibilità del ricorso nel resto;
letta la memoria depositata il 5 aprile 2024 nell’interesse del ricorrente, con cui si è chiesto l’accoglimento integrale del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 luglio 2023 la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza del 22 novembre 2022 della Seconda Sezione di questa Corte, che aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 493 ter e 416 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per avere la Corte territoriale, pur avendo affermato di voler determinare la pena per il reato base di cui all’art. 493 ter cod. pen. nel minimo edittale (pari a 1 anno di reclusione ed euro 310,00 di multa), fissato tale pena in misura più alta del minimo e cioè in 1 anno e 6 mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe motivato in ordine ai singoli aumenti disposti a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello, decidendo in fase di rinvio, ha irrogato all’imputato la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, a cui è pervenuta partendo dalla pena base per il reato di cui all’art. 493 ter cod. pen. di 1 anno e 6 mesi di reclusione ed euro 1.00,00 di multa, aumentata a titolo di continuazione a 3 anni di reclusione ed euro 1.040,00 di multa (1 mese di reclusione ed euro 30,00 di multa per ciascuno degli ulteriori 18 episodi contestati di cui all’art. 493 ter cit. ed 1 anno di reclusione per il reato di cui all’art. 416 cod. pen.), ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
Come dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha determinato la pena base in misura più alta del mimino (fissato in 1 anno di reclusione ed euro 310,00 di multa), pur avendo affermato di volere partire dal minimo edittale.
La medesima Corte, poi, non ha motivato l’aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, per i quali ha applicato una pena di non esigua entità.
In tal modo, oltre ad incorrere in un’evidente contraddizione, il Collegio di secondo grado non ha fatto buon governo dell’insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01), secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a
individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificar che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’a pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in ordine alla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 17/4/2024