Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7793 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 27/07/1980
avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 giugno 2024 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico
facente parte del c.d. Sistema Cosenza, aggravata dagli artt. 80 d. P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), e numerosi reati-fine in materia di stupefacenti e armi.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all’ art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. per omessa autonoma motivazione del Tribunale del riesame rispetto all’impostazione accusatoria contenuta nella richiesta cautelare, di cui costituisce una vera e propria sovrapposizione grafica ed argomentativa, priva di valutazioni critiche.
Inoltre, il provvedimento, oltre ad avere aggiunto tre capi di imputazione mai contestati a NOME COGNOME (nn. 239, 241 e 247), ha omesso di motivare sugli argomenti difensivi quali l’assenza di dialoghi tra il ricorrente e i correi, mancanza di accordi sul prezzo della droga, sulla sua qualità, sulla ripartizione delle somme, sui nominativi degli spacciatori da reclutare e l’assenza di autonomia del ricorrente. JÚ-tc.L44. C-L
2.2. Con il secondo motivo /vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari mancando la dimostrazione dei rapporti di NOME COGNOME con i vertici dell’organizzazione e con il settore del narcotraffico, quale referente del presunto gruppo COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento della prova, in ordine alla consapevolezza del ricorrente di operare quale dirigente dell’omonimo gruppo e nell’interesse di questo / . oltre che con riferimento alla sussistenza delle aggravanti contestate (art. 80 d. P.R. n. 309 del 1990 e art. 416-bis.1 cod. pen.) t delle quali manca qualsiasi dato anche rispetto alla loro conoscenza da parte di NOME COGNOME.
In data 4 novembre 2024 è pervenuta memoria difensiva in cui vengono approfonditi e ripresi i motivi di ricorso ( censurando sia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine all’esistenza dell’associazione dedita al narcotraffico e alle rispettive contraddittorietà circa il ruolo del ricorrente; si contenuto non dimostrativo delle intercettazioni in ordine alla consapevolezza partecipativa di COGNOME le cui condotte erano volte ad avvantaggiare i fratelli.
Con specifico riferimento alle esigenze cautelari si contesta il provvedimento impugnato per non avere tenuto conto dell’esiguità del periodo di presenza del ricorrente e della valorizzazione del suo spessore criminale e di condotte rimaste i nd i mostrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, proprio per garantire funzionalmente l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante.
Quindi, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603).
Ciò premesso , ricorrente si limita a richiamare erroneamente principi di diritto in tema di autonoma motivazione dell’ordinanza genetica, segnalando peraltro che il Tribunale del riesame ha ricalcato la richiesta cautelare o l’ordinanza genetica che a questa rinvia, nonostante il provvedimento impugnato abbia dato dimostrazione di aver preso autonoma cognizione del contenuto dei menzionati provvedimenti di riferimento, di averli meditati e ritenuti coerenti con la decisione anche differenziandoli graficamente, cioè inserendo i brani in nota e in corsivo delle fonti di prova (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, operazioni d intercettazione telefonica ed ambientale, analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, sommarie informazioni e sequestri effettuati).
Inoltre, il Tribunale del riesame ha correttamente rigettato l’eccezione sull’assenza di un’autonoma valutazione dell’ordinanza genetica rispetto alla richiesta del Pubblico ministro dando specifico atto a pag. 3 degli elementi dimostrativi che il Giudice per le indagini preliminari avesse selezionato e rielaborato quelli offerti al suo esame (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), a partire dalle conclusioni difformi rispetto alla prospettazione accusatoria, con riferimento proprio al capo 1, circa le posizioni di numerosi indagati come emerge dalle pagg. 224-318 dell’ordinanza cautelare.
D’altra parte, la sanzione che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine non ha una dimensione formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento che, al più, costituiscono indici sintomatici, ma non sono ragioni del vizio (Sez. 1, n. 333 del
28/11/2018, COGNOME, Rv. 274760). Ricorre, infatti, il presupposto dell’autonoma valutazione anche quando, come nella specie, venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l’atto di riferimento con la condivisione delle considerazioni in esso svolte, purché emerga una conoscenza degli atti che il ricorso non ha efficacemente contestato.
3 . I motivi di ricorso sui gravi indizi di colpevolezza, contenuti in parte nel primo e in parte nel terzo, sono aspecifici e generici.
3 .1. La censura relativa alla valutazione, da parte del Tribunale, di tre delitti non contestati (nn. 239, 241 e 247), è aspecifica in quanto, da un lato, non è stato allegato il capo di incolpazione per consentire al Collegio di accertare la fondatezza della doglianza e, dall’altro lato, non assume alcuna concreta incidenza in considerazione della contestazione non solo del delitto associativo ma anche di numerosi altri reati-fine.
3 .2. Va ribadito il pacifico principio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l’ adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
Esaminato il ricorso in questa prospettiva, le deduzioni difensive sono da un lato manifestamente infondate e dall’altre) si risolvono in preclusi apprezzamenti di merito sul significato e sulla consistenza del materiale indiziario.
3 .3. L’ordinanza impugnata, prima di esaminare la posizione del ricorrente e dei reati a lui contestati in via provvisoria, ha dedicato ampio spazio alla ricostruzione del contesto in cui questi si inseriscono descrivendo, nella parte generale, due compagini criminali: a) la confederazione di ‘ndrangheta, operante nel Comune di Cosenza e dintorni – acclarata da numerose sentenze irrevocabili , con gruppi ‘ndranghetisti, funzionalmente autonomi, ma organicamente legati e riconducibili al vertice rappresentato da NOME COGNOME (capo 401); b) il cd. Sistema Cosenza costituito da una vasta associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), che si affianca alla prima, facente capo al gruppo degli Italiani – cui appartiene anche quello degli COGNOME o “Banana” – che si avvale di diversi gruppi nel settore del narcotraffico, che si spartiscono i territorio, tra i quali quello del ricorrente, la cui forza di intimidazione der
proprio dal vincolo associativo e dalla imposizione di condizioni di assoggettamento e di omertà, attraverso la commissione di una serie eterogenea ed indeterminata
di delitti. Il provvedimento, provvedimento, con un’analitica disamina del compendio indiziario, ondato in gran parte, per il solo capo 1), sulle dichiarazioni puntuali e reciprocamente riscontrate dei collaboratori di giustizia, tra cui NOME COGNOME e NOME COGNOMEche hanno delineato la struttura generale, ma, soprattutto, di NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, che ha esposto non solo il funzionamento del Sistema Cosenza e il rigoroso rapporto tra le varie entità che vi appartengono, ma anche il ° I Gruppo RAGIONE_SOCIALE.l Questo è stato descritto come composto dai quattro fratelli, tra cui NOME COGNOME, con gestione del narcotraffico in una precisa e delimitata parte del territorio di Cosenza (INDIRIZZO secondo le regole stabilite dal Sistema in ordine ai canali di approvvigionamento, alle aree di appartenenza, alle percentuali da versare alla cassa comune, regole che, ove trasgredite, impongono gravi punizioni come avvenuto al fratello del ricorrente, NOME COGNOME, ferito per avere acquistato stupefacente da fornitori diversi da quelli consentiti cioè “sottobanco” (pagg. 6-25 e pagg. 29-30).
Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, NOME COGNOME in modo individualizzato, ha richiamato gli incontri di questi e del fratello, NOME COGNOME con NOME COGNOME per il rifornimento di eroina.
Non è ravvisabile alcuna contraddizione da parte dei collaboratori di giustizia allorchè hanno dichiarato che le fonti di approvvigionamento di NOME COGNOME riguardavano i rappresentanti di vari sottogruppi.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito, dopo avere esposto le dichiarazioni dei singoli collaboratori di giustizia, che avevano conoscenza diretta dell’illecita attività perpetrata dal Sistema per averne fatto parte, hanno specificamente indicato, a pag. 27, come dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, confermate da arresti e sequestri di droga, risultasse la gravità indiziaria circa la posizione di NOME COGNOME in relazione al capo 1) e ai reati-fine: notevole giro d’affari dell’omonimo gruppo/stabilità dei rapporti con gli acquirenti all’ingrosso e con i fornitori (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME); suddivisione dei ruoli; esistenza di una cassa condivisa in cui confluivano i proventi dell’attività di spaccio; comune disponibilità di basi logistiche per lo stoccaggio dello stupefacente in due abitazioni dei fratelli COGNOME; utilizzo degli stessi apparati telefonici.
Questo analitico quadro è stato ulteriormente arricchito dagli stralci delle intercettazioni (pagg. 30-42) / contenenti frasi inequivoche circa la consapevole volontà partecipativa del ricorrente, con un ruolo di rilievo, nell’associazione criminale e dalle immagini di videosorveglianza, in cui NOME COGNOME risulta
l’organizzatore del gruppo: delinea la strategia commerciale in ordine ai rifornimenti di stupefacente, opera la gestione della cassa, si occupa dell’approvvigionamento all’ingrosso dell’eroina in quantitativi dell’ordine di chilogrammi, mostra ai fratelli COGNOME la lavorazione a cui sottopone lo stupefacente, intrattiene i rapporti con il clan ndranghetista degli Abbruzzese da cui si rifornisce.
g .4. A fronte di questo apparato argomentativo, il ricorrente si affida, da un lato, ad una apoditica minimizzazione delle condotte contestate a mere relazioni familiari e, dall’altro lato, a critiche del tutto generiche anche rispetto al motivazione adottata dal Tribunale sulle circostanze aggravanti che, invece, sono puntualmente delineate proprio in base al ricco materiale investigativo esaminato fondato anche sulle stesse parole del ricorrente desunte dal contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate.
4 . Il secondo motivo di ricorso, sulle esigenze cautelari, è aspecifico in quanto si limita a riprendere le critiche svolte sul quadro indiziario, contestando l’apporto di NOME COGNOME e il suo inserimento nell’associazione criminale e l’apparenza della motivazione che, al contrario, anche prescindendo dalle presunzioni di legge connesse al delitto contestato al capo 1), spiega nel dettaglio l’attualità del pericolo di recidiva.
A tal fine sono correttamente valorizzate le modalità stabili delle gravi condotte criminali e le pervasive relazioni criminali di NOME COGNOME emerse dal compendio investigativo per come registrate dal Tribunale fino al settembre 2021 fi (cfr. pag. 36).
Priva di fondamento è anche la censura difensiva, contenuta nei motivi aggiunti, relativa all’esiguità del periodo in cui è osservata la presenza del ricorrente l in quanto la protrazione dell’attività delittuosa risulta dall’occupazione di una porzione di territorio come luogo riconosciuto di spaccio e dal giro di clientela consolidato, oltre che dal contenuto delle intercettazioni in cui NOME COGNOME menziona debiti di droga pregressi (pagg. 43 e 44).
Costituisce principio consolidato che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti risulti, come nel caso in esame, l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, seppure per un periodo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 novembre 2024
GLYPH
La Consigliera estensora
Il Presidente