Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48302 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48302 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME, la quale ha concluso chiedendo che: a) la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria, da eliminare da parte della stessa Corte di cassazione; b) il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale: a) in via preliminare, ha rappresentato il sopravvenuto decesso del COGNOME, come da certificato di morte che allega; b) «n ogni caso», si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo nelle conclusioni con esso rassegnate;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/10/2022, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 04/07/2016 del Tribunale di Catania: a) previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava in due anni e otto mesi di reclusione ed C 800,00 di multa la pena inflitta a NOME COGNOME per il delitto di riciclaggio di un’autobetoniera; b) confermava, nel resto, la sentenza
impugnata e, in particolare, la condanna del COGNOME per il predetto reato di riciclaggio e l’applicazione allo stesso imputato della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Avverso l’indicata sentenza del 27/10/2022 della Corte d’appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell’imputato, come risulta dal certificato di morte del COGNOME – avvenuta il 23/06/2023 in Catania – che è stato trasmesso dal difensore dello stesso imputato AVV_NOTAIO in allegato alle proprie conclusioni.
Pertanto, il reato contestato al COGNOME si è estinto, ai sensi dell’art. 150 cod pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La morte dell’imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l’annullamento senza rinvio, con l’enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, COGNOME, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, COGNOME, Rv. 247790-01; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso il 31/10/2023.