Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2719 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2719 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 4 settembre 2025 dal Tribunale di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato in ordine alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale del riesame di L’Aquila per un nuovo giudizio; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che si è associato alle richieste del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di L’Aquila, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, che aveva annullato la prima ordinanza del Tribunale, resa il 24 Aprile 2025, ha respinto la richiesta di riesame formulata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza con cui il 15 Aprile 2025 il GIP del Tribunale di Teramo ha applicato alla predetta la misura della custodia in carcere, nella veste di indagata per attività di cessione di sostanze stupefacenti.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva annullato il primo provvedimento del Tribunale del riesame, sul rilievo che non era stata presa in considerazione e valutata la censura formulata con la richiesta di riesame e reiterata con la memoria depositata in udienza circa l’assenza di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari da parte del GIP.
Il Tribunale con l’ordinanza impugnata, dopo avere riportato nel corpo della motivazione il tenore del primo provvedimento impugnato, ha respinto la specifica censura che ha cagionato l’annullamento, osservando che il GIP aveva effettuato una autonoma valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari rispetto alla richiesta del pubblico ministero.
In merito alle esigenze cautelari ha poi richiamato le considerazioni formulate nella prima ordinanza del Tribunale, incorporata al provvedimento emesso in sede di rinvio.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’indagata con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia,deducendo tre motivi di ricorso:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, all’attualità del pericolo e alla ritenuta inadeguatezza della misura cautelare domiciliare con braccialetto elettronico a contenere detta esigenza.
Il ricorrente censura, sotto un primo profilo, la modalità di formulazione della motivazione del Tribunale, osservando che anche le argomentazioni in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura applicata erano state oggetto di censura con il ricorso e la Suprema Corte, accogliendo il primo motivo, aveva ritenuto assorbito il secondo, relativo alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura. L’operato del Tribunale del riesame in sede di rinvio non appare corretto, poiché ha motivato soltanto in ordine alla prima questione dedotta, omettendo di occuparsi della inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura della custodia in carcere, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
A giudizio del ricorrente, il Tribunale avrebbe, invece, dovuto rivalutare anche le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura, mentre non ha motivato sul punto, come se la questione avente ad oggetto il trattamento cautelare sollevata alla difesa non fosse stata interessata dalla pronunzia di annullamento.
In questo modo il Tribunale è incorso nel vizio di omessa motivazione, poiché si è limitato a trascrivere la precedente ordinanza che, peraltro, non è attualizzata al caso concreto e agli sviluppi processuali, in quanto non tiene conto dell’ulteriore decorso di cinque mesi rispetto alla prima valutazione effettuata dal Tribunale il 24 Aprile 2025.
Osserva il ricorrente che il trattamento cautelare sotto il profilo logico non può essere valutato facendo riferimento alla situazione esistente al 24 Aprile 2025, ma andava affrontato attualizzando la questione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, poiché il Tribunale ha erroneamente valutato il numero dei soggetti destinatari delle illecite cessioni realizzate dall’indagata e il travisamento del numero dei consumatori, soltanto quattro e non nove, definiti come “consistente platea di consumatori” ha inciso nella scelta della misura.
I giudici inoltre non hanno reso motivazioni in ordine alla ritenuta allegata insussistenza del pericolo di reiterazione concreto ed attuale e la motivazione non fa alcun riferimento alla censure formulate.
Il Tribunale, infine, ha giustificato la necessità del carcere sul presupposto dell’estrema pericolosità sociale dell’indagata e non ha considerato la possibilità di una misura domiciliare anche con il braccialetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
y u.A.,ottV n -1. Il ricorso è inammissibile poiché generictke manifestamente infondati).
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato poiché la tecnica espositiva del Tribunale, che ha incorporato il primo provvedimento emesso e ha poi richiamato, in merito alle esigenze cautelari, la motivazione già formulata, può suscitare qualche perplessità formale, ma non comporta violazione di legge o vizio della motivazione.
E’ noto che in caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in cassazione, oltre che per inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, anche in relazione ai “punti” annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi e a quelli non decisi dalla Corte di cassazione, in quanto ritenuti assorbiti nel motivo di ricorso accolto. (Sez. 6, n. 11949 del 31/01/2017, Aquilone, Rv. 269383 – 01)
Nel caso in esame il Tribunale non era tenuto a modificare o integrare la motivazione in ordine alle esigenze cautelari,in quanto il relativo motivo di ricorso era stato ritenuto assorbito dalla Corte di cassazione, che aveva annullato il provvedimento solo in ragione del mancato esame della censura in ordine all’autonomia del provvedimento del Gip; la sentenza rescindente non si è quindi pronunciata sul punto e il Tribunale, in sede di rinvio, ha rispettato il mandato conferito dalla Corte di legittimit respingendo motivatamente l’assunto difensivo.
Ma la Corte di cassazione non ha annullato la motivazione resa dal primo provvedimento in ordine alle esigenze cautelari; sicché ben poteva il Tribunale
riproporre le medesime motivazioni già adottate con il primo provvedimento impugnato / che ha richiamato per incorporazione. In modo analogo la difesa poteva riproporre le medesime censure già formulate sul punto, con il primo ricorso, poiché non si è formata alcuna preclusione al riguardo.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa censura il merito della valutazione del Tribunale in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura da applicare; dal provvedimento risulta che la ricorrente è stata protagonista di un’attività di cessione reiterata nel tempo per molti mesi, in favore di “una consistente platea di consumatori”, sicché la sua estrema pericolosità sociale non consente di applicare la misura domiciliare, che non servirebbe a interrompere le attività illecite, considerato che potrebbe ricevere in casa i suoi clienti. Trattasi di motivazione congrua e conforme ai principi dettati in tema dalla giurisprudenza.
Le censure formulate dalla difesa risultano generiche, poiché la circostanza che il numero dei consumatori intercettati siano quattro o nove non emerge dal tenore del provvedimento e comunque non inficia la tenuta logica della valutazione del Tribunale, che ha sottolineato la pluralità di soggetti i quali hanno dichiarato di avere acquistato sostanze stupefacenti dall’indagata, che risulta svolgere un’attività reiterata nel tempo, collaborando attivamente con il compagno.
Il Tribunale ha infatti osservato che la misura domiciliare non consente di contenere il significativo rischio di recidiva, in ragione dello stabile inserimento dell indagata nell’attività di spaccio, che, per le sue peculiari caratteristiche, potrebbe proseguire in ambito domiciliare.
Il giudizio di pericolosità è, in conclusione, adeguatamente motivato e risulta immune dai vizi dedotti.
Per queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo determinare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att. codproc. pen.
Roma 17 dicembre 2025