Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38761 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38761 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato in Cile il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Roma.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria scritta, concludeva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ad NOME NOME, riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza dei reati di previsti dagli artt. 648 e 493ter cod. pen. applicava all’indagato, oggi ricorrente, la misura cautelare
dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari e, segnatamente, alla sussistenza del pericolo di reiterazione, che sarebbe stato ritenuto nonostante il decorso del tempo di applicazione della misura dalla consumazione del reato contestato (oltre due anni) e nonostante il ricorrente fosse gravato da un’unica condanna definitiva alla pena di due mesi di reclusione per una condotta criminosa risalente;
2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto reitera le censure proposte con l ‘ istanza di riesame senza confrontarsi con la accurata ed esaustiva motivazione offerta dal Tribunale in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione.
Il Tribunale, con motivazione esaustiva ed accurata, rilevava che le modalità della condotta, posta in essere in modo organizzato e non occasionale, il fatto che il ricorrente non svolgesse alcuna attività lavorativa, il fatto che lo stesso avesse dichiarato delle generalità false, erano circostanze che consentivano di effettuare un giudizio prognostico negativo circa la possibilità che lo stesso consumasse ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede; l’attualità dell’esigenza emergeva – implicitamente ma chiaramente dalla rilevazione degli elementi sopra indicati e, soprattutto, dalla prossimità dei precedenti vantati (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
La motivazione contestata, priva di vizi logici ed aderente alle emergenze procedimentali, non si presta ad alcuna censura in questa sede.
2.2. Violazione di legge (art. 275, comma 2bis , cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della non concedibilità della sospensione condizionale della pena: si deduceva che i due mesi di reclusione già inflitti al ricorrente con precedente condanna e la modesta gravità dell’azione in giudizio avrebbero dovuto indurre il Tribunale a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.2.1 La doglianza è manifestamente infondata in quanto la rilevanza della prognosi in ordine ad una condanna che possa essere sospesa con condizionalmente , ai sensi dell’art. 275, comma 2 -bis cod. proc. pen., è limitata ai casi in cui viene applicata una ‘ misura coercitiva ‘, mentre al ricorrente è stata applicata la misura, non coercitiva, dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.
A ciò si aggiunge che dal casellario emerge una condanna a pena non
sospesa ostativa alla concessione del beneficio (art. 164 comma 2, n. 1), cod. pen.).
All’inammissibilità de l ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso, il giorno 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME