Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23251 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Salerno il 09/06/2000 avverso l’ordinanza del 20/01/2025 del Tribunale di Salerno. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso. udito l’avv. NOME COGNOME che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, con ordinanza del 20 gennaio 2025, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore in data 16 dicembre 2024, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 2 l. 895 del 1967 per la detenzione di 28.435 pezzi di materiale esplosivo pari a kg 136,252 di esplosivo netto.
Nel corso di attività investigative piø articolate la polizia giudiziaria ha proceduto a una perquisizione in un fabbricato nella disponibilità di Nobile Soglia.
All’interno dell’immobile, adibito a magazzino, sono stati così rinvenuti e sequestrati 28.435 pezzi di materiale per un peso complessivo netto dell’esplosivo pari a 136,252 kg.
Gli operanti, effettuati gli accertamenti dai quali Ł risultato che il materiale era classificabile come materiale esplosivo munito di potenzialità micidiale, hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza.
Il pubblico ministero ha chiesto la convalida e l’applicazione della misura degli arresti domiciliari.
Nel corso dell’udienza l’indagato ha reso dichiarazioni spontanee nelle quali ha detto di avere acquistato il materiale per trascorrere una serata con amici e che non era sua intenzione venderlo
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato l’arresto e, valorizzata la confessione, ha disposto la misura dell’obbligo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Avverso tale provvedimento ha proposto appello il pubblico ministero evidenziando che la misura applicata sarebbe inadeguata rispetto alla gravità del fatto e delle esigenze cautelari che emergerebbe dall’ingente quantità del materiale sequestrato che sarebbe significativa dei contatti intrattenuti dall’indagato con ambienti criminali e di produzione che lo stesso, peraltro, non ha ritenuto di indicare.
Il Tribunale del riesame ha condiviso le considerazioni dell’organo dell’accusa e, accolto
l’appello, ha applicato la misura degli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta consistenza delle esigenze cautelari, che sarebbero indicate in termini astratti e ipotetici, e alla proporzionalità della misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta consistenza delle esigenze cautelari e quanto alla ritenuta proporzionalità di queste con la misura applicata.
La doglianza, formulata impropriamente anche nei termini della violazione di logge ma che afferisce alla logicità e completezza della motivazione, Ł infondata.
2.1. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non Ł possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, Ł estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).
2.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non Ł affetto da alcuno dei vizi previsti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamento esposto a fondamento della conclusione non Ł manifestamente illogico o contraddittorio.
La motivazione dell’ordinanza, infatti, con gli specifici riferimenti al numero dei manufatti (tutti di fabbricazione artigianale), all’ingente quantità del materiale esplosivo rinvenuto e sequestrato, alla micidialità dello stesso, tanto da non poter essere classificato come semplici artifici pirotecnici, e all’inverosimile spiegazione fornita, Ł adeguata e non Ł pertanto sindacabile in questa sede.
Ciò anche quanto all’adeguatezza della misura applicata, imposta dalla estrema pericolosità delle modalità di detenzione, tali da porre in pericolo l’incolumità dello stesso indagato e di terzi, e dal pericolo di reiterazione di reati, desunto dalla gravità della condotta, coerentemente ritenuta non occasionale e significativa dell’inserimento in un piø articolato e complesso contesto criminale. Elementi questi che rendono irrilevante ogni ulteriore considerazione anche in ordine all’attività
lavorativa svolta dall’indagato.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 27/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME