Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19070 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19070 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato ad Isernia -16 setteií -ibre 1977;
COGNOME NOMECOGNOME nato ad Isernia il 27 settembre 1975;
avverso la ordinanza n. 73/24 RGRiesPers del Tribunale di Campobasso del 24 settembre 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di iridrrimissibiiilei dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 24 settembre 2024 il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del riesame cautelare dei provvedimenti restrittivi della libertà personale . , ha rigettato la istanza di riebam p t CCIILOLO da COGNOME NOME e da COGNOME NOME avverso la ordinanza con la quale, in data 12 settembre 2024 il Gip del Tribunale di Isernia aveva disposto a carico dei due predetti, interessati da indagini preliminari in relazione ad una serie di ipotesi di reato aventi ad oggetto la violazione della normativa in materia di repressione dei reati in tema di stupefacenti, la misura cautelare della custodia in carcere quanto al secondo e quella del divieto di dimora nella provincia di Isernia quanto al primo.
Avverso la predetta ordinanza hanno interposto, con un unico allo a firma dei loro difensori fiduciari, ricorso per cassazione i due indagati articolando un solo motivo di impugnazione avente ad oggetto la violazione di legge ed il vizio di motivazione; in particolare la difesa dei predetti ha rilevat che in sede di ricorso di riesame essa aveva segnalato come, quanto aia posizione di COGNOME NOME, misura proporzionata ed idonea sarebbe stata quella degli arresti domiciliari da applicarsi in altra Regione geografica (nella specie presso la abitazione del figlio, sita in Comune di Cassino, nell’ambito della Regione Ldzio, mentre, per Ciò che dilief le di COGNOME NOME, id ordinanza emessa dal Gip non avrebbe tenuto conto della sostanziale incensuratezza dell’indagato.
A tali dotilialize i Tribunale dei riesame ha risposto, ad avviso dei ricorrenti, in termini non soddisfacenti, avendo evidenziato, quanto a COGNOME Franco che lo stesso, pur in altro ambito territoriale, potrebbe riprendere l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che sia stat assolutamente verificata la attualità e concretezza dei pericolo di reiteraziorie delle condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede, peraltro la motivazione sarebbe in contrasto logico con quanto sostenuto dal Tribunale di Campobasso, in sede di eventuale applicazione di misure di pn.vg , n7innp in danno dell’odierno indagato, allorché è gt?ta affermata .a insussistenza di pericolosità sociale del COGNOME NOME; mentre per quanto attiene a COGNOME NOME non si è tenuto conto, rendendo in tale senso solo apparente la motivazione stesa dal Tribunale molisano in sede di riesame, del fatto che, per !a siaa sostanziale incensuraterva e per I. posizione defilata che lo stesso avrebbe avuto nella realizzazione delle condotte criminose, lo stesso
potrebbe godere della sospensione condizionale della pena eventualmente a suo carico irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Uno solo dei due ricorsi proposti è fondalo, in particolare quello di COGNOME NOME, ed esso, pertanto, deve essere accolto; il ricorso di COGNOME NOME, essendo risultato infondato, deve, invece, essere rigettato.
Con riferimento a quest’ultimo, osserva il Collegio che ia motivazione della ordinanza resa dal Tribunale di Campobasso non presta il fianco alle critiche mossele dal ricorrente; invero, il Tribunale ha plausibilmente rilevato che, avendo lo stesso spacciato sostanze stupefacenti presso la propria officina meccanica, sita in Comune di Isernia, solamente Vaiiontanamento dello stesso dall’ambiente ove egli ha commesso le condotte illecite ascrittegli sarebbe idoneo ad escludere la reiterazione da parte di quello di condotte delittuose.
Si tratta di motivazione plausibile e legata a dati di fatto – l’avvenuto spaccio di sostanze stupefacenti presso la officina meccanica ubicata in Comune di Isernia – non contestati e tali da giustificare, onde impedire ulteriori condotte costituenti reato che il ricorrente, con limitato sacrificio della SUd iiberld personale, sia dijUiltdfldIU dai luoghi ove io stesso, secondo il pesante quadro indiziario sullo stesso gravante, ha delinquito.
Il ricorso di COGNOME NOME deve, pertanto, essere rigettato e lo stesso, visto l’art. 616 cod. pi -oc. pen. va condannato ai pagali -lento delle spese processuali.
Diverso, invece, l’esito da assegnare al ricorso di COGNOME NOME, Nosebbe con esclusivo riferimento alla idoneità della misura della custodia in carcere e della inidoneità di altra, meno aMilliva, misura quale quella degli arresti domiciliari in zona distante dalla sua abituale residenza; anche questi si è visto provvisoriamente contestare condotte riguardanti l’avvenuto spaccio presso la officina meccanica da lui gestita unitamente al fratello e, sebbene più sporadicamente, presso la propria abitazione, di sostanze stupefacenti; condotte in relazione alle quali la gravità dei relativi indizi non è stata oggetto di censure.
Tanto segnalato Si ossei -va che, ad avviso del Tribunale di Campobasso, l’indagato la cui posizione è ora in scrutinio, seppure ristretto agli arresti domiciliari in altro luogo diverso da Isernia – nella specie presso la abitazione
di un figlio, ubicata in Comune di Cassino – non soggetto a costanti controlli, ben potrebbe riprendere, anche presso il nuovo domicilio, la propria attività delittuosa; ciò, tanto più, ritiene il Tribunale, ove si rilevi che la distanza geografica esistente fra la cittadina di Isernia e quella di Cassino, pari a circa 60 km, non costituirebbe un elemento di deterrenza tale da impedire o fortemente sconsigliare i precedenti clienti del COGNOME il recarsi presso la sua nuova abitazione.
Si tratta di argon – tentazioni che risultano essere del tutto ipotetiche e congetturali e non tengono conto, in relazione al dato della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, né della circostanza che, privato della sua libertà di movimento, il COGNOME sarebbe impossibilitato a reperire ia sostanza stupefacente da cedere poi a terzi, a meno di non volere ipotizzare, cosa che il Tribunale non ha neppure adombrato, l’esistenza o di un concorso nel delitto da parte del figlio (o di altro soggetto con lui convivente) che lo ospiterebbe presso la sua dimora ovvero quella di una rete .di fornitori disposti a recarsi a Cassino ai fine di consentire all’indagato di godere di una qualche provvista di sostanza stupefacente da smerciare, né della circostanza che la non trascurabile distanza chilometrica esistente f 2 a – Cassino ed Isernia, indicata in circa 60 km, unitamente alla verosimile (e, comunque, non rilevata) posizione di non monopolio da parte del COGNOME del mercato dello stupefacente nella sua cittadina di ordinaria residenza, sono fattori che, dal punto di vista razionale diversamente da quanto in termini apodittici postulato dal Tribunale in sede di riesame – dovrebbero indurre gli abituali clienti di quello a rivolgersi ad altri spacciatori, senza sottoporsi, inspiegabilmente, a pericolose trasferte onde procacciarsi ciò che potrebbero, assai più comodamente e con verosimile minore impegno economico, ottenere senza spostarsi da Isernia.
Né il Tribunale ha ipotizzato la esistenza di un qualche “avviamento commerciale” dell’indagato anche nella cittadina laziale ove lo stesso sarebbe ristretto agli arresti domiciliari tale da consentirgli, pur a seguito dall’avvenuto suo trasferimento, anche lì l’esercizio dell’attività delittuosa precedentemente svolta altrove.
Il ricorso di COGNOME NOME deve, pertanto essere accolto e, nei termini che precedono la ordinanza impugnata, limitatamente alla posizione di quest`u n tirrío, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Campobasso che, in diversa composizione personale, esaminerà nuovamente, approfondendo, alla luce delle indicazioni che precedono, il tema della idoneità
di altra misura cautelare, meno incidente sulla posizione del ricorrente, ad efficacemente cautelare dal pericolo di reiterazione delle condotte criminose.
Poiché dalla presente decisione non scaturisce la liberazione
•vinculis, dell’indagato in
di
CbbC1
deve
CbbCI
e data comunicazione, a cura della
1-ter, cancelleria, ai sensi dell’art. 94, comma
disp att. cod. proc. pen., alle
Autorità indicate dalla norma citata.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME Franco e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso, competente ai sensi dell’art. 309,
comma 7, cod. proc. pen.
Rigetta i
n
ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui per gli adempimenti di cui
Il Preside ‘e
comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025 Il Consigliere estensore